Gli strumenti per il trasferimento della ricchezza familiare

La tutela patrimoniale come strumento per la trasmissione della ricchezza familiare è interesse primario per molti imprenditori, i quali cerchino di proteggere efficacemente i loro beni in un’ottica di pianificazione successoria.

Allorché, infatti, le condizioni di salute psico – fisica del titolare apparissero compromesse, i famigliari si potrebbero trovare in seria difficoltà.

Pur non sussistendo una soluzione ottimale, esistono quattro strumenti giuridici che il nostro Codice fornisce per far fronte a questa evenienza.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1) Il testamento

Il testamento come strumento per la trasmissione della ricchezza familiare è suprema espressione del riconoscimento e della garanzia e tutela della proprietà privata nel nostro Ordinamento.

Esso inoltre, e secondo le intenzioni primarie del nostro Legislatore, è anche somma espressione della libertà privata e della libera determinazione del testatore nel disporre per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

La sua triplice forma: olografa, pubblica e segreta, già risalente al diritto romano, si presta efficacemente per le differenti esigenze di tutela, con la necessaria flessibilità.

Preservati ex lege i legittimari, e negata tutela e garanzia ai fidecommessi, sebbene in questi ultimi anni tale figura sia stata rivalutata, contemporaneamente all’erosione delle classiche categorie romanistiche, ampia libertà viene conferita al de cuius nel disporre delle proprie sostanze e beni e ciò, unito all’acquisto a titolo particolare (legato), al modo od onere ed alla possibilità di apporre una condizione sospensiva o risolutiva, definisce i contorni di una figura giuridica ampiamente aperta.

Indubbiamente, sotto il profilo del massimo rispetto della volontà del de cuius, il testamento è l’istituto giuridico di elezione. Pur tuttavia, viste le stringenti condizioni di validità dell’olografo, e dell’ampia facoltà d’impugnazione per errore, incapacità, violenza e dolo, l’istituto romanistico presenta dei limiti intrinseci. La macchinosità, infine, dell’utilizzo di strumenti quali la riduzione in seguito a collazione ed imputazione ex se, ovvero il tecnicismo delle forme d’impugnazione, rendono quasi d’obbligo il ricorso al notaio e all’avvocato, quali professionisti del diritto in grado di sfruttare al massimo le potenzialità dell’istituto, che rimane comunque strumento di elezione nella trasmissione della ricchezza post mortem, anche per patrimoni ingenti, purché l’asset non sia eccessivamente complesso.

Lo studio legale avvocato Roberto Campagnolo è esperto in diritto delle successioni, e può dunque guidarvi nella redazione di un testamento, o nella predisposizione di una scheda successivamente acquisita da un notaio, che assicuri al de cuius un sereno passaggio generazionale, con conseguente trasmissione della ricchezza familiare.

2) La Società Semplice

La Società Semplice come strumento per la trasmissione della ricchezza familiare riveste un ruolo fondamentale in tema di pianificazione strategica del patrimonio.

Non potendo essere impiegata per svolgere un’attività sociale, essa offre tuttavia straordinarie opportunità in tema di gestione delle partecipazioni sociali, quote di aziende, immobili.

L’attività gestionale e statica può essere particolarmente utile per la conservazione a lungo termine di patrimoni, anche ingenti. Il patrimonio della società, inoltre, stante la sua destinazione ad un’attività imprenditoriale, è separato da quello dei soci, di talché i creditori non possono aggredire i beni della società fintanto che essa rimane in vita.

La società semplice offre importanti vantaggi anche in termini di pianificazione successoria. Essa infatti consente una transizione agevole del patrimonio da una generazione all’altra, preservando la continuità aziendale e il patrimonio familiare nel tempo. La società semplice è dunque attraente per coloro che desiderano proteggere il loro patrimonio senza i rischi di una gestione eccessivamente dinamica.

Lo studio legale avvocato Roberto Campagnolo, esperto in diritto ereditario e delle successioni, può aiutare l’imprenditore nel gestire proficuamente la pianificazione successoria.

3) La Holding

La creazione di una holding offre agli imprenditori l’opportunità di stabilire un gruppo societario, composto da società operative collegate (note come “figlie”) e una società madre che detiene le partecipazioni. Questa società è utilizzata per ottimizzare l’organizzazione aziendale, per ottenere vantaggi gestionali, finanziari e fiscali, e per preparare con la necessaria accortezza il passaggio generazionale.

Per gli imprenditori, la creazione di una holding offre l’opportunità di migliorare la redditività attraverso investimenti diversificati. Può essere utile anche per diversificare il rischio aziendale, ad esempio separando l’attività commerciale da quella immobiliare attraverso uno “spin-off immobiliare“, oppure allorquando un imprenditore possegga diverse partecipazioni in società operative.

L’holding che detenga le partecipazioni del gruppo, può gestire gli immobili, diritti immateriali come marchi e brevetti, e il coordinamento delle partecipazioni nelle società operative, riducendo il rischio aziendale. Inoltre, la struttura di holding può gestire il passaggio generazionale in modo più efficiente rispetto a una cessione
di partecipazioni in singole società operative.

La creazione di una holding consente anche la razionalizzazione della funzione finanziaria attraverso il coordinamento delle società partecipate. In conclusione, la creazione di una holding societaria si rivela come una mossa strategica efficiente per preparare il terreno per il passaggio generazionale e beneficiare di vantaggi fiscali, finanziari e gestionali.

La creazione di una holding è complessa: lo studio della soluzione ottimale per la fattispecie richiesta dal passaggio generazionale ben può essere affidata ad un professionista del diritto commerciale esperto in diritto delle successioni, quale l’avvocato Roberto Campagnolo ed il suo studio.

4) Il Trust

Il trust è un atto giuridico unilaterale con destinazione vincolata, attraverso il quale il Settlor conferisce beni all’interno del trust a favore del Beneficiary. Il Trustee ha l’obbligo di gestire gli asset affidati, nell’interesse dei Beneficiary, seguendo le regole riportate nel Regolamento del Trust, che viene redatto dal Trustee insieme al Cliente, in modo da prevedere in ogni dettaglio tutte le esigenze di gestione dei beni.

La funzione principale del trust risiede nella segregazione del bene conferito.  Il Disponente, infatti, perde la titolarità del bene segregato che non farà più parte del suo patrimonio personale. Il bene segregato in trust, dunque, non potrà mai essere oggetto di pignoramento da parte di eventuali futuri creditori sia del Disponente che dei Beneficiary.

Grazie all’uso del trust di famiglia ed alla sua caratteristica segregativa l’imprenditore può conferire alcuni beni nel trust con un vincolo di destinazione a favore dei propri eredi, spossessandosene. In tal modo, i beni di famiglia non potranno essere aggrediti dai creditori particolari dell’imprenditore.

La legge n. 122/2016, meglio nota come la legge “Dopo di noi” ha espressamente previsto il Trust quale strumento pensato per persone con disabilità grave, in assenza di qualsivoglia sostegno familiare.

Lo stato di disabilità grave, espressamente accertato, sarà tale da essere tutelato in maniera rigida, ed unicamente per sostenere il “progetto di vita” del disabile. Questo esempio mostra come, a tutti gli effetti, il Trust sia ben recepito, pur essendo di derivazione common – law.

Nel diritto italiano, spiegando tutta la sua flessibilità ed efficacia d’impiego nel passaggio generazionale. Costituire un trust anglosassone che non contrasti con l’ordinamento giuridico italiano e soddisfi l’esigenza dellapianificazione della trasmissione della ricchezza familiare richiede la presenza di un esperto del diritto delle successioni e del diritto commerciale, anche di common law, consulenza che può essere fornita dallo Studio dell’avvocato Roberto Campagnolo.

Prof. Avv. Roberto Campagnolo,

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