L’Avvocato Roberto Campagnolo con Studio Legale in Milano, è specializzato in materia di successioni mortis causa con una profonda conoscenza di questioni notarili, specie in materia ereditaria, essendosi relazionato con diverse situazioni ereditarie complesse, e può vantare una specifica conoscenza della materia privatistica ereditaria, suffragata da numerose pubblicazioni sull’argomento. Inoltre, l’Avvocato Roberto Campagnolo con Studio Legale in Milano è esperto in materia di eredità e polizza assicurativa.
Gli eredi, eredità e polizza assicurativa
“Gli eredi possono conoscere i beneficiari delle polizze assicurative stipulate in vita dal defunto.”
Il Garante della privacy lo ha stabilito dopo le richieste di chiarimento a seguito delle decisioni contrastanti della giurisprudenza di merito.
Le compagnie assicurative devono consentire, dunque, agli eredi che ne facciano richiesta di conoscere i nomi dei beneficiari delle polizze stipulate in vita dalle persone defunte.
La giurisprudenza di merito aveva assunto decisioni oscillanti e contrastanti, vi erano stati segnalazioni e reclami, i dubbi interpretativi motivavano la richiesta di pareri.
Ebbene, l’art. 1920 comma 3 c.c., norma che disciplina l’assicurazione a favore di un terzo, stabilisce che, per effetto della designazione, “il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”. L’obbligazione di pagamento che grava sull’assicuratore discende, quindi, esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario.
Anche in caso di successione mortis causa, per quanto riguarda la determinazione della quota legittima, il contratto di assicurazione è atto tra vivi, che non rientra nell’asse ereditario. Il diritto al pagamento dell’indennità, dunque, non è acquistato a titolo di legato o di quota ereditaria, ma sulla base della promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al verificarsi dell’evento assicurato.
Il diritto alla privacy del beneficiario
Per quanto riguarda la polizza sulla vita, in particolar modo, come ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 26606 del 2016, “nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima …“.
Al fine del calcolo della porzione di eredità, l’erede pretermesso, ovvero il chiamato all’eredità, può tuttavia aver interesse a conoscere il nome del beneficiario di una polizza assicurativa per il caso di morte stipulata in vita dal de cuius, ciò al fine dell’esercizio di un’eventuale azione di riduzione in caso di lesione della legittima.
Lo Studio legale avvocato Roberto Campagnolo è esperto in eredità e polizza assicurativa contenuta nell’eredità.
Innanzi tutti il richiedente deve essere erede ovvero chiamato all’eredità, cioè legittimato ad accettare l’eredità e pertanto a divenire erede.
L’interesse dell’erede, tuttavia, potrebbe entrare in conflitto con il diritto alla protezione dei dati personali del beneficiario di polizza assicurativa stipulata dal defunto per il caso di morte.
La Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, sentenza n. 17790/2015; conforme Autorità Garante della Privacy, 31 marzo 2003), da un lato, ha riconosciuto il diritto dei legittimari di impugnare la polizza assicurativa lesiva della quota di legittima, dall’altro ha ritenuto prevalente il diritto alla privacy del beneficiario rispetto al diritto degli eredi di accedere ai dati della polizza: se gli eredi hanno un più generale diritto d’accesso ai dati relativi alla sfera personale del de cuius, tale diritto non si estenderebbe a soggetti terzi.
Quando l’erede ha diritto ad accedere ai dati del beneficiario di una polizza sulla vita stipulata dal defunto
Rispetto a questo tradizionale orientamento giurisprudenziale si è verificato un mutamento significativo delle posizioni assunte con la sentenza 27 febbraio 2020.
In tale occasione il Tribunale di Treviso ha affrontato la questione del bilanciamento tra il diritto alla privacy del beneficiario e il diritto di accesso dell’erede secondo il Regolamento (UE) n. 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” o “GDPR”).
In tale occasione, il tribunale di Treviso ha affermato che il diritto dell’erede legittimario di accedere ai dati relativi alla polizza sulla vita stipulata dal defunto per il caso di morte ai fini della reintegrazione della quota di legittima rientra nell’ambito della tutela accordata dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR.
Secondo quanto previsto da tale norma, il trattamento dei dati è lecito se necessario per la tutela degli interessi legittimi perseguiti dal responsabile del trattamento o da un terzo. Questa sentenza, tuttavia, “prova troppo”, ossia accorda una illimitata tutela all’erede richiedente.
Ciò ha motivato, ancora una volta, un’oscillazione nelle pronunce giudiziarie. E’ pertanto preferibile un’interpretazione più restrittiva.
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del GDPR, infatti, il trattamento di dati personali è considerato lecito ove sia necessario ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Pertanto, in conformità con le suddette disposizioni del GDPR, il Tribunale di Treviso ha stabilito la prevalenza del diritto di difesa sul diritto alla privacy, riconoscendo il diritto dell’erede di accedere ai dati del beneficiario di una polizza sulla vita stipulata dal defunto.
Con sentenza n. 39531 del 13 dicembre 2021, la Corte di Cassazione ha affrontato un analogo caso di bilanciamento tra privacy e diritti degli eredi. La Corte ha rilevato che secondo l’articolo 24 del D.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) non occorre il consenso dell’interessato allorché il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio.

La posizione del Garante della Privacy su eredità e polizza assicurativa
Ampliando tale prospettiva, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto alla difesa giudiziaria anche a soggetti terzi, purché siano portatori di un interesse tutelabile in sede giudiziaria per la cui realizzazione sia necessario l’accesso ai dati personali del beneficiario. In primis, il Giudice deve comunque verificare la non pretestuosità della richiesta.
Stante il perdurare del contrasto giurisprudenziale, e stante altresì la necessità di circoscrivere la richiesta di disclosure, è intervenuto il Garante della Privacy, il quale ha affermato la necessità di bilanciare il diritto alla riservatezza con gli altri diritti fondamentali, quali risultanti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dalla linee guida in tema del diritto d’accesso del Comitato delle Autorità Garanti UE.
La tutela della riservatezza dei dati personali non ha un valore assoluto, ma cede di fronte al diritto alla difesa in giudizio, esercitato da colui il quale accede ai dati personali del de cuius.
Circoscritto così l’ambito del diritto alla disclosure, il Giudice adìto dovrà:
- verificare la posizioni di diritto soggettivo di chiamato all’eredità o di erede
- che l’ interesse perseguito sia concreto e attuale, cioè esistente al momento di accesso ai dati della polizza stipulata in vita dal de cuius per il caso della sua morte.
- che sia strumentale alla difesa del proprio diritto successorio in sede giudiziaria.