Invalidità del testamento

Testamento olografo nullo

Una guida sull’invalidità del testamento e casi di impugnazione

A cura dell’Avvocato Roberto Campagnolo

L’impugnazione del testamento: criticità processuali

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L’azione di impugnazione per nullità

Il testamento, sia che escluda uno o più legittimari, sia che presenti elementi d’invalidità (per esempio perché se ne assume la falsità o perché redatto da persona incapace), può essere impugnato tanto in sede civile quanto in sede penale. A rigore si dovrebbe parlare d’impugnazione del testamento ab extrinseco quando si contesti il documento nella sua materialità (per es. perché falso) o perché proveniente da persona incapace, e d’impugnazione della disposizione testamentaria ab intrinsecoquando si contesti il contenuto del documento. 
Nelle relative azioni sono parti necessarie, oltre agli eredi istituiti dal de cuius, anche tutte le persone che gli succederebbero per legge in seguito alla caducazione dell’atto di ultima volontà, stante l’unitarietà del rapporto dedotto in giudizio. Tanto l’ azione di nullità quanto quella di annullabilità si propongono con atto di citazione. Bisogna in primo luogo distinguere tra testamento nullo e testamento inesistente. Quest’ ultima fattispecie ricorre allorquando esso, pur esistendo in fatto, sia affetto da un vizio così radicale da impedire la stessa possibilità di qualificarlo come testamento in quanto tale. Anche le nullità testamentarie si distinguono in formali e sostanziali. Alcune cause di nullità possono riguardare il testamento olografo ( mancanza di autografia o sottoscrizione, art. 606 c.c. 1 comma ), il testamento pubblico o segreto ( mancanza di redazione per iscritto da parte del notaio della dichiarazione del testatore ovvero mancanza della sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore ( art. 619 1 co. c.c. ). Altre ipotesi di nullità riguardano i patti successori ( art. 458 c.c. ), il testamento congiuntivo o reciproco ( art. 589 c.c.), disposizioni rimesse all’ arbitrio del terzo o dell’ onerato, il testamento a condizioni di reciprocità ( art. 635 c.c.), disposizione determinata da motivo illecito risultante da testamento ( art. 626 c.c. ), onere impossibile e illecito costituente motivo determinante ( art. 647 3 comma ), oggetto impossibile, illecito, non determinato o non determinabile ( art. 629 1 co. ). E’ altresì applicabile al negozio testamentario la norma sulla nullità parziale ( art. 1419 c.c. ), nel senso che la nullità di singole clausole o di una parte della disposizione testamentaria non comporta nullità dell’ intero negozio, qualora risulti che il testatore lo avrebbe ugualmente concluso senza quella parte del contenuto affetta da nullità. L’ impostazione generale dell’ atto introduttivo del giudizio e delle relative domande dovrebbe, oltre a delineare chiaramente i profili di nullità quali rientranti tassativamente nella casistica sopra indicata, esprimere comunque il favor accordato dal nostro Legislatore per la conservazione del testamento, quando ciò non sia pregiudizievole per l’ attore, anzi, ciò sia conforme ai suoi interessi. Si pensi, oltre alla nullità parziale sopra ricordata, anche all’ istituto della conversione formale del negozio giuridico nullo ( art. 1424 c.c. ), ad esempio validità del testamento segreto come olografo. L’art. 1418 c.c., rubricato “Cause di nullità del contratto“, individua nei suoi tre commi tale fattispecie. Per quanto riguarda gli atti unilaterali l’art. 1324 c.c. estende, ove compatibile, la disciplina contrattualistica. I casi sono:

– contrarietà a norme imperative: con questo termine si intendono le norme non derogabili (non dispositive) dalla volontà privata;

– mancanza di un requisito essenziale ex art. 1325: la mancanza totale del consenso, della causa, dell’oggetto (o di suoi requisiti ex art. 1346);   – mancanza della forma ove prevista a pena di nullità;

– illiceità della causa (artt. 1343 – 44) o dei motivi (art. 1345): nel caso della illiceità del motivo, questo deve essere comune alle parti, unico e determinante;.

– altri casi stabiliti dalla legge (nullità speciali).

In materia successoria le condizioni e gli oneri illeciti, apposti ad un testamento, ricevono un trattamento differente rispetto a quello spettante al motivo illecito. Infatti le condizioni e gli oneri si considerano come non apposti e, quindi, lasciano integra per il resto l’ efficacia del testamento ( vitiantur et non vitiant ), mentre il motivo illecito rende nulla l’ intera disposizione testamentaria ( nullità assoluta ), sempre però che risulti dal testamento e sia stato il solo che ha determinato il testatore a disporre ( art. 626 c.c, ) [16]. Con riguardo all’ erede testamentario vale il principio semel heres semper heres, mentre é pacificamente ammesso in dottrina e giurisprudenza il legato sottoposto a termine. Ai sensi dell’art. 682 cod.civ. il testamento posteriore (in senso cronologico), che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla di questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili [17] . Secondo la tesi che appare preferibile, confortata da parte della dottrina e della giurisprudenza, la caducazione delle precedenti disposizioni non discenderebbe dall’ intento di revocare, bensì dalla constatazione dell’ oggettiva incompatibilità tra disposizioni. [18]

L’art. 683 cod. civ. prevede l’ipotesi in cui il testamento cronologicamente posteriore rimanga senza effetto, come accade quando l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, oppure è incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all’eredità o al legato. Anche in questi casi si producono gli effetti revocatori di cui alla norma precedente [19] . Ciò non toglie che, se il testamento successivo sia dichiarato nullo o comunque venga eliminato in esito ad un’impugnativa (perchè ad esempio frutto di captazione), la revoca non abbia luogo, permanendo l’operatività delle disposizioni contenute nel precedente atto di ultima volontà

L’ annullabilità presuppone un’ anomalia del negozio, considerata dal legislatore di minor gravità, alla quale va pertanto comminata una minore sanzione. L’ annullabilità si verifica soprattutto per i cosiddetti vizi di forma, per i vizi della volontà e per incapacità di disporre per testamento. La legittimazione spetta a chiunque ne abbia interesse. In tal caso la dottrina parla di annullabilità assoluta. L’annullabilità presuppone un’anomalia del negozio considerata dal legislatore di minore gravità (rispetto ai casi di nullità) e comporta una sanzione meno grave. Il negozio produce, infatti, tutti gli effetti a cui era diretto, ma questi possono venire meno con l’azione di annullamento.

L’azione si prescrive in 5 anni, che nei casi di annullabilità delle disposizioni per incapacità di testare o per vizi di forma, decorre dal giorno in cui è stata data esecuzione alla disposizione stessa, mentre nei casi di annullabilità per vizi di volontà del testatore decorre dal giorno in cui si è avuta rispettivamente notizia dell’errore, della violenza o del dolo. Particolare attenzione, in sede di domanda di annullamento, deve essere prestata alla legittimazione,

Secondo la Suprema Corte [21], infatti, l’art. 591 c.c., attribuendo la facoltà di impugnare il testamento a chiunque abbia interesse, estende, rispetto alla normale azione di annullamento, la categoria dei soggetti legittimati all’impugnazione, assimilando la relativa disciplina a quella dell’azione di nullità prevista  dall’art. 1421 c.c. Essa pone, tuttavia, un preciso limite a detta estensione, rappresentato dalla necessità che chi invoca l’annullamento abbia interesse ad ottenerlo e non sia un “quisque de populo“.

Tale interesse, infatti, deve essere diretto ed attuale e non eventuale e futuro, di modo che la posizione giuridica soggettiva di chi agisce sia suscettibile di ricevere un concreto ed effettivo pregiudizio dal permanere valido dell’atto e, per converso, un concreto ed effettivo vantaggio dalla sua caducazione. Fatta questa necessaria premessa, nell’ambito delle disposizioni testamentarie secondo una recente sentenza di merito [22] il testamento può essere annullato per incapacità naturale del testatore . E’ tuttavia necessaria la prova che il de cuius, al momento della redazione del proprio testamento, fosse incapace, di comprendere il significato e la portata dell’atto che stava compiendo.

Questi provvedimenti hanno recepito in pieno il principio postulato dalla Suprema Corte [23] in una nota sentenza secondo cui “l’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.” o ancora [24] “ l’annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice alterazione delle facoltà psichico – intellettive del de cuius, ma la ben più rigorosa prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente, il soggetto, all’atto della formazione delle disposizioni testamentarie, sia stato privo in modo assoluto della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, concorrendo l’abitualità, legittimerebbero la pronuncia di interdizione per infermità di mente”.

Secondo altra pronuncia di merito [25], il testamento deve considerarsi pienamente valido, poiché, sebbene redatto solo due mesi prima della diagnosi di una demenza, trattasi di un semplice elemento presuntivo che richiede, per assurgere a livello di prova, del paradigma della gravità, precisione e concordanza degli elementi su cui fondare lo stato d’ incapacità naturale. Infine, quando la richiesta di annullamento del testamento tragga la sua origine in una presunta incapacità naturale del de cuiusspetta all’attore l’onere [26] di dimostrare la sussistenza di una effettiva condizione di incapacità del testatore, poiché tale situazione postula la sussistenza di una infermità, transitoria o permanente che sia, che colpisce il soggetto nel momento della redazione dell’atto. Secondo quanto afferma la Suprema Corte [27], poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo.

Frequente motivo d’impugnazione è la captazione, ossia il dolo che si assume essere stato posto in essere per condizionare la volontà del testatore. Per affermare l’esistenza della captazione, che dev’essere configurata come il dolus malus causam dans, non basta però una qualsiasi influenza esercitata sul testatore per mezzo di sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, idonei ad ingannare il testatore e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato viziato. L’idoneità dei mezzi de quibus deve però essere valutata, in relazione al testamento, con maggiore elasticità rispetto alla materia contrattuale, e, in ogni caso, con precipuo riferimento all’età, allo stato di salute e alle condizioni psichiche del de cuius [28]. Poiché la prova di un’attività captatoria della volontà del testatore non può aversi normalmente in via diretta, la stessa può desumersi da comportamenti, atti ed eventi altrimenti non spiegabili sia del testatore che di coloro che dalla frode stessa vengano a trarre beneficio; a tal fine sono, pertanto, ammissibili e rilevanti le prove testimoniali dirette a dimostrare il comportamento dei parenti negli ultimi giorni di vita del de cuius., tali da indurlo, ad esempio, a redigere un testamento pubblico malgrado avesse già provveduto, con precedenti olografi, a curare minuziosamente il trasferimento dei propri beni per il tempo successivo alla sua morte [29]. 

Altro motivo d’impugnazione del testamento può essere la sua falsità, per il cui accertamento ci si può giovare del procedimento di verificazione della scrittura privata (art. 216 e segg. c.p.c.). L’espletamento della consulenza grafica in questo tipo di procedimento non osta a che il giudice di merito possa far ricorso ad altre fonti di prova e, in particolare, a presunzioni semplici, desunte, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, da fatti acquisiti mediante prova testimoniale [30]. 

La disposizione testamentaria può inoltre essere impugnata quando sia effetto di errore, violenza o dolo e la relativa azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia di tali vizi. La circostanza che il testamento pubblico sia stato redatto, in modo chiaro, da un pubblico ufficiale, ossia da un tecnico del diritto, non costituisce prova al fine di ritenere che il disponente fosse nel pieno possesso delle sue facoltà mentali o che la sua volontà fosse libera; di conseguenza l’atto può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza bisogno di proporre querela di falso

2) Testamento privo di data, dati catastali e firma dei testimoni.

La formazione del testamento pubblico dà scaturigine a non pochi problemi interpretativi stante il rigido formalismo cui é sottoposto. Si discute, ad esempio, se sia valido il testamento sottoscritto dal de cuius il quale sia morto prima che venisse apposta la firma del notaio e dei suoi testimoni. Alcuni Autori propendono per la nullità del testamento , perché questo deve essere completato con la sottoscrizione di tutti gli intervenuti, alla presenza del testatore; ma la dottrina prevalente e la giurisprudenza risalente propendono per la soluzione positiva, in quanto il testatore ha compiuto tutti gli atti espressione della propria volontà.

In caso di mancanza di data, o di data non correttamente apposta ( ad es. sulla busta ) il testamento può essere annullato. Esso, inoltre, perde la propria efficacia revocatoria, in quanto, ai sensi dell’ art. 682 c.c., dovrebbe essere posteriore, e tale posteriorità si evince appunto dalla data.

La mancanza dei dati catastali i quali sono indispensabili ad identificare l’ immobile che cade in successione, quali mappe censuarie, numeri catastali, confini, non importa nullità dell’ atto, e neppure invalidità della trascrizione, a meno che, ai sensi dell’ art. 2665 cc., questa determini incertezza sull’ identificazione del bene o sui diritti ad esso inerenti. Ai sensi dell’ art. 137 co. 1 l. notarile, l’ omessa indicazione dei dati catastali determina solamente un’ ammenda a carico del notaio redigente. In caso di immobile indicato dal testatore in maniera inequivocabile, ma privo di dati catastali, non si configura tuttavia alcuna responsabilità del notaio, ed il testamento non é in alcun modo nullo né annullabile, posto che l’ immobile de quo é stato indicato con chiarezza [32].

3) Termini prescrizionali nelle diverse forme di invalidità.

Il testamento può essere impugnato per svariate ragioni: viene anzitutto in considerazione il difetto di capacità legale o naturale (art. 591 cod. civ. ). La volontà testamentaria può inoltre aver subito aberrazioni durante il processo formativo, a causa di vizi del volere (art. 624 cod. civ.). Vengono infine in considerazione gli ulteriori vizi di carattere formale che, pur non dando luogo all’estrema conseguenza della nullità (in relazione alla quale non si pongono certo problemi di prescrizione dell’azione volta a farla valere), comunque producono un’alterazione patologica invalidante (art. 606 cod. civ.). In tutti questi casi la legge ha disposto un termine prescrizionale omogeneamente determinato nella misura di cinque anni, sia pure tenuto conto delle divergenze che si possono registrare in relazione al dies a quo di decorrenza. Ad esempio, nel caso di impugnazione del testamento per incapacità, il dies a quo decorre dal giorno in cui fu data esecuzione al testamento. Analogamente é previsto per i vizi formali dell’ atto. Nel caso d’ impugnazione per vizi della volontà, invece, il termine prescrizionale decorre dal giorno della scoperta dell’ errore, violenza o dolo.

4) Limiti di impugnazione del testamento fiduciario.

Secondo la Suprema Corte non sono litisconsorti necessari i soggetti intestatari in qualità di semplici fiduciari di beni caduti in successione, la cui effettiva titolarità appartenga, invece, al fiduciante [33]

Sotto un concorrente profilo, il testamento fiduciario è una particolare forma di testamento, definito come l’atto di ultima volontà destinato ad avvantaggiare patrimonialmente una persona (vero erede o vero destinatario di un legato) per mezzo di un’altra persona (erede o legatario apparente). In pratica il testatore impone all’erede o al legatario (nominati nel testamento) l’obbligo di conservare i beni ricevuti per restituirli, immediatamente alla sua morte o entro una certa data o al verificarsi di una condizione, ad un’altra persona (denominata beneficiario) designata dal testatore medesimo e che può essere o meno indicata nel testamento.

Il nostro Codice all’. 627 stabilisce che non è concessa azione in giudizio per rivendicare un’eredità fiduciaria o una disposizione fiduciari, anche qalora l’ erede o il legatario nominato sia, in realtà, solo una persona interposta. Nè, del resto, é concessa neppure azione di simulazione (art. 1414). L’eventuale fiduciario ha così solo un obbligo morale e non giuridico di trasmettere l’eredità al beneficiario e questi, in caso di inadempimento da parte del fiduciario, potrà impugnare il testamento solo per errore sul nome o sull’oggetto, oppure per violenza o dolo perpetrato sul testatore (azioni concesse a chiunque vi abbia interesse art. 624), o per lesione di legittima, nel caso sia un legittimario.

In pratica non è ammessa una “successione indiretta” né “universale” né “particolare”, cioè attraverso una persona che figura come semplice interposto o ” (erede o legatario apparente).

5)   L’azione di risoluzione per inadempimento dell’onere.

L’ onere o modus é elemento accidentale se apposto al testamento, con la conseguenza che la sua nullità non dovrebbe di regola inficiare il negozio principale ( testamento ) cui accede.

Orbene, un risalente orientamento giurisprudenziale riconosceva la legittimazione ad agire per ottenere la risoluzione del modus a qualsiasi interessato [34]. Successivamente la Suprema Corte ha adottato un indirizzo più restrittivo: legittimato é anzitutto il titolare dell’ interesse perseguito dal testatore; in secondo luogo, qualora l’ onere sia disposto a favore di una categoria indeterminata di persone, la legittimazione ad agire spetta a tutti gli appartenenti a quella categoria. Ciò attiene più propriamente alla natura giuridica del modus, quale fonte di un rapporto obbligatorio: in quest’ ottica legittimato ad esercitare un’ azione volta ad ottenere una sentenza di condanna nei confronti dell’ onerato sarebbe il titolare del diritto di credito nei confronti del soggetto passivo dell’obbligazione, ad eccezione dell’ipotesi in cui il modo sia volto a realizzare un interesse morale del disponente, nel qual caso la legittimazione spetterebbe ai suoi prossimi congiunti. In caso di azione per la risoluzione della disposizione testamentaria, parte della dottrina e della giurisprudenza riconoscono la legittimazione attiva a coloro che per effetto della risoluzione della disposizione testamentaria subentrino nei diritti e negli obblighi dell’ onerato inadempiente ( art. 677 co. 3 c.p.c. ); altra parte della dottrina estende la legittimazione anche agli interessati all’ adempimento. In ogni caso é ammessa azione per lesione della quota di legittima ad opera del testatore il quale abbia ecceduto la porzione riservata tramite apposizione di modus.

6) Il testamento falso e problematiche sulla prova

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8272 del 24 maggio 2012, seguendo un indirizzo ormai univoco indicato dalle Sezioni Unite, è tornata di recente ad affermare la necessità che, in tema di impugnazione di testamento olografo, l‘ accertamento della falsificazione della scrittura sia effettuato mediante querela difalso, non ritenendosi sufficiente il mero disconoscimento dell’atto.

Più nel dettaglio il contrasto era rilevabile nella Giurisprudenza della Corte che affermava motivatamente come la detta scrittura non fosse assoggettata alla disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 c.c. e a quella processuale di cui all’art. 214 c.p.c., sicché non sarebbe stato necessario impugnarla per falsità, mentre in senso diverso, altrettanto motivatamente, si erano pronunciate altre sentenze, le quali avevano affermato motivatamente che la contestazione dell’autenticità di tali scritture dovesse avvenire nelle forme di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c., risolvendosi in una eccezione di falso.

La ragione di tale contrasto non risiede però soltanto in un approccio diverso alla normativa in astratto applicabile, ma nasce dalla considerazione che non tutte le scritture provenienti da terzi hanno lo stesso grado di incidenza processuale (e sostanziale).

Ritenere quindi che la contestazione delle medesime possa avvenire soltanto con la querela di falso significherebbe attribuire ad esse un valore privilegiato nell’ambito delle prove a disposizione del Giudice, che non potrebbe trovare giustificazione con riguardo a tutte le scritture provenienti da terzi, ma soltanto per quelle che hanno un intrinseco grado di attendibilità quanto meno sostanziale, come appunto nel caso del testamento olografo; atto che per la natura e la rilevanza che gli sono propri non può essere considerato, sotto il profilo probatorio, assimilabile ad altre scritture provenienti da terzi, e che é tale da richiedere la querela di falso per contestarne l’autenticità.

7) La manomissione del testamento ad opera di terzi.

La principale caratteristica del testamento olografo è rappresentata dall’autografia, vale a dire il testamento deve essere scritto, nella sua totalità, di mano del testatore (art. 602, 1° co., c.c.) La scrittura autografa consente di accertare l’autenticità del testamento olografo e la sua provenienza dal testatore. Attraverso il requisito dell’autografia si rende più complessa la possibilità per i terzi di alterare o manomettere la scheda. Una disposizione successiva, aggiunta da un terzo, non compromette la validità del testamento olografo originario, quando sia individuata e limitata; soprattutto, se sia possibile estrapolarla con certezza, senza compromettere, in alcun modo, il testamento olografo originario; in caso contrario, l’’intervento del terzo compromette l’autografia del testamento olografo e può determinare la nullità del testamento stesso La collaborazione del terzo, ove si estrinsechi in una collaborazione di tipo intellettuale, atta a colpire la volontà del testatore, produce l’invalidità del testamento olografo, pur perfetto quanto a requisiti formali. Giurisprudenza consolidata, pur accogliendo l’indirizzo più rigoroso, occorre valutare l’intervento del terzo anche in base al momento temporale in cui si colloca. Il requisito dell’olografia deve essere rispettato nel momento in cui il testatore perfeziona la sua volontà testamentaria; le manomissioni di terzi, successive a tale momento, non ne compromettono la validità.

8) L’amministrazione dei beni ereditati in pendenza di giudizio.

Il legislatore, al fine di conservare il patrimonio ereditario, ha creato un sistema di amministrazione dei beni ereditari, i cui soggetti si possono dividere in due categorie: amministratori titolari o non titolari di un ufficio di diritto privato. Relativamente alla prima categoria si può menzionare innanzitutto il chiamato all’ eredità; relativamente alla seconda il curatore dell’ eredità giacente, ovvero sottoposta ad una condizione sospensiva, ovvero ancora soggetta ad un giudizio pendente. Il curatore ha il potere di esercitare e il dovere di promuovere le ragioni dell’ eredità, e di rispondere alle istanze proposte contro la stessa; é quindi legittimato, sia attivamente che passivamente, in tutte le cause che riguardano l’ eredità. Tale curatore amministra l’ eredità sotto la vigilanza del Tribunale, sia per quanto riguarda gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione; egli é tenuto a depositare presso l’ istituto di credito scelto dall’ Autorità Giudiziaria il denaro risultante dalla vendita dei beni ereditari, ed é legittimato al pagamento dei debiti ereditari e dei legati.

9) La revocazione delle azioni testamentarie. Conseguenze giuridiche.

La nullità delle disposizioni testamentarie, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione ( conferma tacita ). Tale istituto trova la propria origine nel principio di conservazione degli atti mortis causa , secondo il quale il legislatore esprimerebbe un favor per la conservazione dell’ atto, onde consentire agli eredi di dare esecuzione agli atti di ultima volontà del defunto, ancorché espressi in modo formalmente o sostanzialmente difforme dallo schema normativo tipico. Trattasi, in buona sostanza, di un negozio autonomo [38] la cui causa consiste nell’ eliminazione dei vizi di cui é inficiata la disposizione testamentaria che s’ intende sanare.

In definitiva, il negozio di conferma si integra con la disposizione negoziale invalida e determina il sorgere di una nuova fattispecie, alla quale l’ Ordinamento riconduce gli stessi effetti che avrebbe avuto la disposizione testamentaria qualora fosse risultata valida.