Accettazione eredità con beneficio d’inventario

L’Avvocato Roberto Campagnolo con Studio Legale in Milano, è specializzato in materia di successioni mortis causa con una profonda conoscenza di questioni notarili, specie in materia ereditaria, essendosi relazionato con diverse situazioni ereditarie complesse, e può vantare una specifica conoscenza della materia privatistica ereditaria, suffragata da numerose pubblicazioni sull’argomento.

L’Avvocato Roberto Campagnolo con Studio Legale in Milano, inoltre, è esperto in materia di accettazione eredità con beneficio di inventario.

Consulenza legale successioni ereditarie

L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario impedisce che patrimonio del defunto e patrimonio dell’erede si confondano.
Mentre nel caso di accettazione senza beneficio d’inventario le obbligazioni del defunto si confondono, infatti, con quelle dell’erede, nell’accettazione con beneficio d’inventario i due patrimoni rimangono distinti, e l’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione.

Lo Studio legale Roberto Campagnolo & Associati è specializzato nelle questioni ereditarie, quale è l’accettazione con beneficio d’inventario.
Si tratta di un atto che esige ad substantiam una dichiarazione ricevuta dal notaio e trascritta nei registri delle successioni.
Trascorsi tre mesi dall’immissione nel possesso dei beni ereditari, che coincide generalmente con l’apertura della successione, e non avendo il chiamato all’eredità reso una dichiarazione entro i quaranta giorni successivi, l’eredità si considera accettata puramente e semplicemente.

E’ possibile, per gli aventi interesse, esercitare l’actio interrogatoria, ai sensi dell’articolo 481 del codice civile, ossia chiedere l’apposizione di un termine, trascorso il quale inutilmente l’eredità si considera accettata iuris et de jure.
Chiunque ha interesse può, infatti, chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve o accettare o rinunziare.
Lo Studio Legale Roberto Campagnolo & Associati è esperto in diritto delle successioni.

L’accettazione con beneficio d’inventario fa sì che il patrimonio dell’erede non si confonda col patrimonio del donatario. Il chiamato che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario è un vero e proprio erede e subentra, perciò, a pieno titolo anche nei debiti del de cuius con l’unica particolarità che il suo patrimonio è tenuto distinto dal patrimonio del defunto (Cass. civ. Sez. V, 11 novembre 2016, n. 23019; Cass. civ. sez. V, 20 dicembre 2001, n. 16046). L’erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, a pena di decadenza dal beneficio; per i beni mobili, l’autorizzazione è necessaria per cinque anni.

Lo Studio Legale Roberto Campagnolo & Associati è esperto in diritto delle successioni ed in questioni ereditarie come l’accettazione di eredità con il beneficio d’inventario.

Diritto delle successioni per i creditori dell’eredità e dell’erede

L’erede non è tenuto al pagamento di eredità e legati ultra vires: i creditori del defunto hanno preferenza sul patrimonio ereditario rispetto a quello dell’erede.

La facoltà di accettare con beneficio d’inventario ha carattere personalissimo: i creditori dell’erede possono essere pregiudicati da un’accettazione pura e semplice, ma essi non possono accettare con beneficio d’inventario in luogo del debitore (non è cioè valida l’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.), ed i creditori degli eredi sono costretti a subire il concorso con i creditori del defunto. Lo Studio Legale Roberto Campagnolo, è esperto in diritto delle successioni. anche per quanto riguarda i creditori dell’eredità e dell’erede.

In base all’art. 510 c.c. la redazione dell’inventario da parte di uno dei coeredi giova anche agli altri che non siano accettanti puri e semplici. Il che significa che gli altri coeredi non devono fare l’inventario. La giurisprudenza ha anche precisato che questa estensione del beneficio a chi non ha ancora accettato non giova a quelli che siano divenuti eredi per essere decaduti dalla facoltà di accettare con beneficio di inventario (Cass. civ. Sez. V, 10 maggio 2013, n. 11150; Cass. civ. Sez. II, 19 luglio 1993, n. 8034).

Durante il periodo necessario per l’inventario, l’erede diventa amministratore del patrimonio ereditario anche nell’interesse del creditore del defunto, e risponde solo per colpa grave.
L’erede può soddisfare i creditori del defunto secondo differenti modalità: in primo luogo, secondo qui primi veniunt; esaurito l’asse ereditario vengono soddisfatti i legatari man mano che si presentano ed entro i limiti del valore del legato. Se vi è opposizione dei creditori si può addivenire, invece, ad una procedura concorsuale, con l’assistenza di un notaio. L’attivo è distribuito fra i creditori secondo uno stato di graduazione, prima i creditori assistiti da una causa legittima di prelazione.

Ai sensi dell’art. 490 c.c. i creditori del defunto si soddisfano preferenzialmente sul patrimonio ereditario davanti ai creditori dell’erede. La dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario prevede la successiva trascrizione della stessa a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo dove si è aperta la successione.
In mancanza non potranno essere pagati i creditori ai sensi dell’art. 2648 c.c.
L’accettazione dell’eredità richiede di adottare idonee procedure: lo Studio Legale Roberto Campagnolo & Associati, esperto di diritto ereditario, fornisce assistenza legale in materia di accettazione con beneficio d’inventario.

Sussiste un contrasto giurisprudenziale circa il momento dell’acquisto dell’eredità. Secondo un primo orientamento, l’atto di accettazione sarebbe requisito sufficiente, con conseguente limitazione di responsabilità.
Alla mancata redazione dell’inventario conseguirebbe solo la perdita del beneficio già acquisito. Tale orientamento si basa sull’interpretazione letterale dell’articolo 487, comma primo, del codice civile, il quale stabilisce che il solo atto di accettazione è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.

L’articolo 488, primo comma, del codice civile, prevede inoltre che per acquistare la qualità di erede sia comunque sufficiente il solo atto di accettazione e non la redazione dell’inventario (“…se fa la dichiarazione e non l’inventario, è considerato erede puro e semplice”).

Nel caso in cui l’inventario sia stato redatto prima di aver dichiarato di voler accettare l’eredità, il codice impone al chiamato di effettuare una dichiarazione circa l’accettazione o la rinuncia nel termine di quaranta giorni dall’inventario. In caso contrario egli perde il beneficio.

Scegliere effettuare l’accettazione eredità con beneficio d’inventario

La scelta se accettare l’eredità con o senza beneficio d’inventario è molto delicata: lo Studio Avvocato Roberto Campagnolo & Associati, esperto in diritto delle successioni, vi può guidare nella scelta della procedura in tema di accettazione con beneficio d’inventario.

La giurisprudenza ha chiarito anzi che l’erede in caso di eredità beneficiata risponde dei debiti ereditari non solo intra vires ma esclusivamente con i beni ereditari (cum viribus hereditatis) (Cass. civ. Sez. II, 29 dicembre 2016, n. 27364).

La limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. Unite, 7 maggio 2013, n. 10531) e opponibile a qualsiasi creditore ivi compreso naturalmente l’erario (Cass. civ. Sez. V, 24 febbraio 2017, n. 4788; Cass. civ. Sez. V, 7 dicembre 2016, n. 25150; Cass. civ. Sez. V, 11 novembre 2016, n. 23019; Cass. civ. Sez. VI, 15 luglio 2015, n. 14847; Cass. civ. Sez. V, 11 febbraio 2011, n. 3349; Cass. civ. Sez. V , 24 ottobre 2008, n. 25670; Cass. civ. Sez. V, 21 febbraio 2008, n. 4419; Cass. civ. Sez. Unite, 10 dicembre 1984, n. 6478).
L’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario, quindi, gode della limitazione della responsabilità patrimoniale. Egli infatti è titolare di due patrimoni distinti:

  • il patrimonio personale potrà essere aggredito dai soli creditori personali
  • il patrimonio ereditario potrà essere aggredito sia dai creditori personali che da quelli ereditari, con preferenza per quest’ultimi in caso di concorso.

In concreto, si limita la responsabilità dell’erede, che risponde dei debiti ereditari e dei legati nel limite dei beni a lui pervenuti. I creditori ereditari e i legatari hanno la preferenza sui creditori dell’erede in caso di procedimento esecutivo sul patrimonio del defunto.

Se tuttavia l’erede decade dal beneficio d’inventario o rinuncia allo stesso, questi devono richiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede se vogliono mantenere la preferenza. L’erede, invece, non dovrà rispondere mai con il proprio patrimonio per i debiti, anche fiscali, che erano del defunto e che sono entrati a far parte dell’eredità, e potrebbe anche rilasciare in favore dei creditori tutti i beni ereditari (art. 507 c.c.). I creditori del defunto che, in relazione alla decisione del chiamato di accettare l’eredità con beneficio d’inventario, non potranno soddisfarsi sui beni pervenuti all’erede, rimarranno insoddisfatti, non potendo in alcun modo azionare il loro credito nei confronti di beni non di provenienza ereditaria.

Una pronuncia isolata della Suprema Corte, secondo la quale l’accettazione d’eredità con beneficio di inventario fatta da uno dei chiamati non determinerebbe l’acquisto della qualità di erede in capo agli altri, non potendosi prescindere da un loro atto di accettazione (Cass. civ. Sez. II, 19 marzo 1999, n. 2532) è stata successivamente abbandonata: in base al disposto dell’art. 510 cod. civ., la redazione dell’inventario da parte di uno dei coeredi giova anche agli altri che non siano accettanti puri e semplici.

Cosa comporta l’accettazione di eredità con beneficio di inventario per l’erede, i creditori di quest’ultimo ed i creditori dell’eredità?

Lo Studio Legale Avvocato Roberto Campagnolo & Associati, è esperto in diritto delle successioni,ed in particolare nell’accettazione con beneficio d’inventario.
Anche nel caso di accettazione con beneficio di inventario, l’erede “non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti” ma, una volta soddisfatti i creditori dell’eredità rimane proprietario di tutti i beni residui.

In definitiva l’accettazione con beneficio d’inventario è sempre una modalità di accettazione che determina l’acquisizione del titolo di erede (Cass. civ. Sez. III, 4 settembre 2012, n. 14821; Cass. civ. Sez. III, 26 luglio 2012, n. 13206; Giudice di pace Palermo, 10 marzo 2014; Trib. Perugia Sez. I, 7 febbraio 2014; Trib. Genova Sez. II, 30 novembre 2012; sul punto anche T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 9 luglio 2007, n. 1188), ma senza confondere i due patrimoni (quello dell’erede e quello dell’eredità) e tenendoli distinti ai fini della responsabilità verso i debiti ereditari.

Secondo un orientamento della Cassazione la circostanza che l’erede abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario, e quindi non possa rispondere ultra vires, non potrebbe essere rilevata d’ufficio, ma, come eccezione in senso stretto, andrebbe provata da chi vi abbia interesse (Cass. civ. Sez. III, 26 giugno 2007, n. 14766; Cass. civ. Sez. III, 16 aprile 2013, n. 9158).
Tuttavia le Sezioni Unite della Cassazione hanno successivamente fatto propria la contraria tesi secondo cui l’accettazione con beneficio d’inventario, determinando ex lege la separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede, appartiene alle eccezioni in senso lato, rilevabili d’ufficio (Cass. civ. Sez. Unite, 7 maggio 2013, n. 1053) anche nei confronti degli altri chiamati all’eredità.

In conclusione l’accettazione con beneficio d’inventario è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede.
Ciò significa che l’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione.

Lo Studio Legale Avvocato Roberto Campagnolo & Associati esperto in diritto delle successioni è in grado di fornire assistenza legale in caso di accettazione con beneficio d’inventario.

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