Parere su eredità, impugnazione di testamento

L’Avvocato Roberto Campagnolo redige accurati pareri pro veritate utilizzabili per prevenire o valutare la fondatezza di azioni legali e cause in materia di eredità.

Qui di seguito un caso di impugnazione di testamento in presenza di eredi testamentari ed eredi di quota legittima in cui si affronta anche il caso di donazioni di beni e capitali ad opera del testatore. 

 PARERE GIURIDICO

EREDITA’ ROSSI Mario

Il caso afferisce alla fattispecie della tutela dei legittimari ed, in particolare, dell’azione di riduzione esperibile da parte del figlio naturale del de cuius, riconosciuto giudizialmente in seguito all’apertura della successione.

Gli istituti giuridici coinvolti sono quindi:

  • l’AZIONE DI RIDUZIONE esperibile dal legittimario leso o pretermesso,
  • le sue differenze rispetto alla PETITIO HEREDITATIS, azione di petizione ereditaria,
  • nonché la SIMULAZIONE DEGLI ATTI ONEROSI, DISSIMULANTI DONAZIONI, in quanto tali soggetti all’azione di riduzione.

Da ultimo, si analizzerà, altresì:

  • il DANNO NON PATRIMONIALE ENDOFAMILIARE e
  • l’AZIONE di RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE/ESISTENZIALE EX ART.2059 per la privazione del rapporto parentale, alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.

Si procede quindi ad una breve disamina degli istituti richiamati, al fine di potere dare una esaustiva risposta ai quesiti posti dal Cliente.

FATTO

Il caso di specie concerne la successione del Sig. ROSSI Mario, nato a _________________ed ivi deceduto il 15 febbraio 2006, lasciando a sé superstiti la moglie, dalla quale si era legalmente separato, la Sig.ra BIANCHI Giovanna, e quattro figli nati dal matrimonio con la medesima, Giovanni, Carla, Elisabetta e Roberta.

Nell’anno 2015, il Tribunale di Napoli accerta e dichiara che il Sig. Cliente è figlio biologico e naturale di ROSSI Mario, ed in quanto tale anche suo erede necessario, essendosi già aperta la successione del padre. Gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della dipartita di ROSSI Mario.

Ad oggi il Sig. Cliente vuole ottenere tutto quanto ad egli spettante per legge dal padre, sia a titolo di successione che a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per inadempimento degli obblighi paterni.

In particolare ROSSI Mario disponeva di tutto il suo ingente patrimonio immobiliare attraverso una serie di alienazioni in vita, e più precisamente:

– LE DONAZIONI

Negli anni 2000/2005 ROSSI Mario procedeva a dividere il suo patrimonio tra i figli, la moglie separata, ed i nipoti ex filio, attraverso una serie di donazioni dirette ed indirette, tali da spogliarsi di gran parte del proprio patrimonio immobiliare.

– I TESTAMENTI

Ad oggi, risultano pubblicati due testamenti, uno del 2002 e uno del 2005. Il secondo contiene l’espressa revoca del precedente, pertanto da considerarsi inoperante. In esso era contenuta una limitazione per colui che avesse impugnato i testamenti, e che dunque è sine effectum (senza effetto). Occorre accertare che sia stata data esecuzione al testamento del 2005, ed in particolare che esso non risulti del tutto revocato implicitamente, che dunque gli immobili ivi attribuiti siano stati acquistati per successione dai beneficiari, volturati con conseguente trascrizione in favore degli eredi e legatari. Solo in detta ipotesi si potrà ridurre il testamento, altrimenti si procederà direttamente a ridurre le donazioni, nei modi di legge.

– LA CESSIONE DI QUOTE DELLA SOCIETA’

Si anticipa che detta cessione è impugnabile mediante AZIONE DI SIMULAZIONE, volta a dichiarare la NULLITA’ del contratto, in quanto dissimulante una donazione senza il rispetto dei requisiti di sostanza e di forma. Tale azione è imprescrittibile e determinerebbe una caducazione di tutti i successivi atti di alienazione (ad opera di Giovanni). Le quote e i beni oggetto delle relative liquidazioni dovrebbero in tal modo rientrare a far parte della massa ereditaria. Dunque divisi con la partecipazione di Cliente, ad oggi erede di ROSSI Mario.

Mario e Gaetano ROSSI erano gli unici e soli due soci della Società per azioni denominata:

Beta Spa, con sede nel Comune di …, iscritta al n…. al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Napoli, capitale sociale di Lire …, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in azioni del valore nominale di Lire 50.000,00 ciascuna, suddiviso in due quote di partecipazioni uguali tra i due soci.

Con scrittura privata di cessione delle quote societarie in data 14 novembre 2000, autenticata nelle firme dal Notaio …, ROSSI Mario, contestualmente:

  • acquistava la piena proprietà dal socio ROSSI Gaetano parte della sua quota di partecipazione, ed in particolare n.1.900 azioni del valore di Lire 50.000,00 ciascuna, per un valore di complessive Lire 95.000,00, pagando un prezzo corrispondente;
  • cedeva a titolo oneroso a ciascuno dei figli Giovanni e Carla la nuda proprietà, con riserva dell’usufrutto vitalizio, n.14.000 azioni del valore di Lire 50.000,00 ciascuna, per complessive Lire 485.875.000,00. Le parti dichiaravano che il corrispondente prezzo della cessione era stato pagato dai cessionari al cedente anteriormente all’atto.

La compagine sociale risulta quindi così strutturata:

– 28.000 azioni per totali 970.000.000 di Lire: Giovanni e Carla ½ ciascuno in nuda; Mario usufrutto:
– 22.000 azioni per: Gaetano in piena proprietà.
– Nel 2002 i soci decidevano di ridurre il capitale sociale, perché in esubero, a Lire 500.000.000.
– Nel 2005, ROSSI Giovanni cedeva la piena proprietà delle proprie quote societarie alle due sorelle Elisabetta e Roberta (rimaste in precedenza escluse) e alla di lui moglie Maria Cristina, ad oggi ex moglie, riservandosi il diritto di usufrutto.
– Alla morte del de cuius nel 2006, Roberta ed Elisabetta e Giovanna hanno agito contro Carla presentando ed ottenendo sequestro giudiziario della quota societaria della convenuta.

– Le ASSICURAZIONI e i CONTI CORRENTI COINTESTATI

Anche la stipula delle assicurazioni in favore dei figli e mogli rappresentano una DONAZIONE INDIRETTA, in quanto tale aggredibile con l’azione di riduzione. In particolare risultano prove documentali circa la sottoscrizione da parte di ROSSI Mario delle polizze assicurative.

Ciò vale anche per la contestazione dei C/C, ove si riesca a dimostrare la provenienza della provvista da parte del solo ROSSIMario, mediante un estratto conto storico che tracci le movimentazioni sul conto

Pertanto occorre individuare gli strumenti giuridici attraverso i quali il Sig. Cliente possa far valere le proprie ragioni e diritti di successione legittima sui beni fuoriusciti dal patrimonio del padre biologico ROSSI Mario, vivente il medesimo.

Infatti all’apertura della successione, il relictum ereditario risultava limitato a una mera somma di denaro depositata su un conto, a fronte dell’integrale alienazione in vita del patrimonio immobiliare.

Per tutto il resto si omette la descrizione puntuale degli avvenimenti, ben nota alle parti.

AZIONI A TUTELA DELL’EREDITA’

AZIONE DI RIDUZIONE E AZIONE DI PETIZIONE EREDITARIA A CONFRONTO

Si vuole dimostrare come in relazione al caso di specie sia esperibile da parte del Cliente principalmente l’azione di riduzione ed eventualmente anche la petitio hereditatis (petizione ereditaria).

Egli infatti, ove del tutto pretermesso, non avrebbe ancora la qualifica di “erede”, presupposto soggettivo necessario per proporre la petitio hereditatis. Egli assumerebbe la qualifica di erede solo in seguito al vittorioso esperimento dell’azione di riduzione.

Ove, invece, sussista qualche bene che sia caduto in successione il Cliente potrebbe esperire l’azione di petizione ereditaria. In tal modo, infatti, il Cliente risulterebbe titolare della qualifica soggettiva di erede legittimo per tali diritti, ed in quanto tale legittimato all’azione di petizione ereditaria.

In ogni caso si suggerisce, in tale evenienza, di esperire entrambe le azioni, nei modi meglio precisati in seguito.

Orbene, nella successione testamentaria, viene tutelata la posizione dei congiunti più stretti del de cuius (coniuge, discendenti, ascendenti, ecc.), ai quali, come legittimari, la legge riserva determinate porzioni del patrimonio dello stesso, anche contro la sua volontà.

Denominate “quote di riserva” o legittima, tali porzioni corrispondono a quella parte di eredità della quale il testatore non può disporre, né a titolo di liberalità né mortis causa (c.d. “quota indisponibile” del patrimonio), poiché riservate ai legittimari o riservatari (Cass. n. 11737/2013; n. 13524/2006).

Si badi però che nel nostro ordinamento, l’intangibilità della quota di legittima va intesa sempre in senso quantitativo e non qualitativo: il legittimario ha diritto ad un dato valore del patrimonio relitto, non ad una data composizione della sua quota. Ciò significa che il testatore può

soddisfare le ragioni dei legittimari con beni di qualunque natura, purchè compresi nell’asse ereditario” (cfr. ex multis, Cass. n. 2202/1968).

Nell’ipotesi di lesione della quota di legittima ad essi spettante, il legislatore ha previsto una serie di disposizioni volte a tutelare gli interessi dei legittimari.

Le azioni previste dal codice civile, agli artt. 553 e ss. c.c., compendiate nel titolo “Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari”, sono di due tipi: l’azione di riduzione e la petizione di eredità.


APPROFONDIMENTI

Collegamento alla pagine che definiscono la

PETIZIONE EREDITARIA

AZIONE DI RIDUZIONE


L’AZIONE DI RIDUZIONE in particolare

Il legittimario che intende proporre l’azione di riduzione ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione; in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt. 555 e 559 c.c., egli ha l’onere di indicare, oltre al valore, l’ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l’azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall’ultima e risalendo via via alle anteriori.

Al fine di stabilire se l’atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, ad esempio, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell’apertura della successione. Non si deve, pertanto, tener conto, al fine suddetto, della rinuncia all’usufrutto fatta dal donante a favore del donatario nudo proprietario.

Se la donazione, poi, è nulla il legittimario agirà con l’azione di nullità, che avvantaggia tutti gli eredi facendo rientrare il bene donato nellasse ereditario, laddove l’azione di riduzione mira soltanto a far dichiarare l’inefficacia delle donazioni nei confronti del legittimario, onde solo costui potrà procedere reintegrare la propria quota, mentre la donazione sarà efficace nei confronti di qualsivoglia altro soggetto, pur cointeressato.

– ACCETTAZIONE BENEFICIATA

nel nostro caso, bisogna sincerarsi se Cliente sia solo leso (ove sussista qualche bene caduto in successione) o del tutto pretermesso (a fronte dell’insussistenza di nessun bene ereditario al momento dell’apertura della successione). Nel primo caso occorrerà indefettibilmente una accettazione beneficiata, nel secondo caso no.

Infatti il legittimario che non ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario non può chiedere, la riduzione delle donazioni e dei legati. Questa regola non si applica all’erede pretermesso. La condizione è basata sulla necessità che i terzi estranei all’eredità siano garantiti in ordine all’effettiva entità del patrimonio. Per questo l’accettazione beneficiata non è richiesta quando i legatari e donatari siano anche coeredi, in quanto successori a titolo universale, i quali costituiscono, come si suol dire la persona del de cuius, e dunque non terzi, conoscano esattamente l’entità del patrimonio senza bisogno di procedere all’inventario.

Ma la norma è apparsa in realtà sproporzionata, perché sarebbe stata sufficiente la sola redazione dell’inventario. Peraltro tale ratio è del tutto contraddetta dal fatto che è sufficiente l’accettazione beneficiata pur se poi si decada dal beneficio: tale decadenza infatti potrebbe dipendere proprio dall’omessa o infedele formazione dell’inventario. Per la S.C.(Cfr.Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, sentenza 23 dicembre 2011, n. 28632) a norma dell’art. 564 c.c., il legittimario che abbia la qualità di erede non può esperire l’azione di riduzione delle donazioni e dei legati lesivi della sua quota di legittima ove non abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario, non potendo tale condizione valere, invece, per il legittimario totalmente pretermesso, il quale può acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. La pretermissione del legittimario può verificarsi anche nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita del suo patrimonio con atti di donazione.

– DIFFERENZA CON LA PETIZIONE EREDITARIA:

Colui che agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto a conseguire la quota di riserva, esperisce un’azione di riduzione, di natura personale e quindi soggetta al termine ordinario di prescrizione, decorrente dal momento dell’apertura della successione, e non una petitio hereditatis , poiché il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell’istituito (Corte di Cassazione, sentenza del 22-10-88, n. 5731) . Viceversa qualora sia solamente leso, avendo percepito seppure una minima parte del compendio ereditario, occorre una accettazione beneficiata dell’eredità, quale presupposto per l’esperimento dell’azione di riduzione.

TUTELA DEI DIRITTI SUCCESSORI DEL FIGLIO RICONOSCIUTO GIUDIZIALMENTE.

Per dimostrare che non si è prescritto il diritto di esperire l’azione di riduzione, atteso che il riconoscimento della paternità è avvenuto nell’anno 2015:

(CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 5 settembre 2012, n.14917)


Venendo a rispondere ai quesiti sottoposti dal Cliente in merito al caso di specie. 

QUESITI

 

(1)

In merito alla “possibilità esperire una DOMANDA DI PETIZIONE EREDITARIA  e contestualmente AZIONE DI RIDUZIONE, DIVISIONE e RESTITUZIONE, con trascrizione delle relative domande giudiziali, nonché ottenere le cautele previste  dall’art 715 cc “casi di impedimento alla divisione”.

 

Occorre individuare lo STRUMENTO PROCESSUALE più idoneo a garantire alCliente, quale erede sopravvenuto, l’ottenimento dei diritti di legittima ad egli spettanti sui beni del padre ROSSIMario.

Si consiglia di esperire l’azione di riduzione del testamento (ove eseguito dagli eredi e non del tutto revocato implicitamente dal testatore) e delle donazioni, partendo dalla più recente fino alla più risalente, secondo i criteri di cui agli articoli 558 (per i testamenti) e 559 (per le donazioni) c.c., alla quale eventualmente affiancare la petitiohereditatis per la restituzione della quota di danaro caduta in successione legittima.

Infatti l’AZIONE DI RIDUZIONE mira ad ottenere una sentenza di accertamento costitutivo(di condanna) che determina l’INEFFICACIA degli atti dispositivi del de cuius, che siano lesivi della legittima delCliente. Conseguentemente l’attore può ottenere la RESTITUZIONE dei beni dovuti a titolo di legittima sia contro i beneficiari delle disposizioni lesive, sia contro i loro aventi causa, mediante esperimento di una apposita ed accessoria azione restitutoria. Occorre precisare che la restituzione dei beni in natura è subordinata al ricorrere delle condizioni precisate dagli articoli 561 e 563 c.c. in combinato con l’art.2652 n.8) c.c., in seguito alla riforma di cui alla L.n.80/2005.

Al contrario,l’azione di petizione dell’eredità è finalizzata, ex art.533 c.c., all’accertamento della qualità di erede dell’attore, con conseguente diritto alla restituzione dei soli beni oggetto della successione, e non anche di quanto disposto a titolo gratuito in vita dal de cuius. Si sortirebbe, in relazione al caso di specie, l’effetto di ottenere la restituzione di una parte molto esigua del patrimonio del de cuius, ovvero le sole rimanenze sul conto corrente intestato all’ROSSIMario.

Invero, la maggiore consistenza del patrimonio è stato divisa già in vita ad opera di ROSSIMario, con atti anticipativi della futura successione (donazioni dirette e indirette) in favore dei figli, coniuge separata e nipote ex filio, nonché atti simulati (la cessione di quote), contestazione di conti correnti e stipula di polizze assicurative in favore di terzi.

Pertanto ciò che occorre fare è “attaccare e impugnare” i suddetti atti dispositivi lesivi, e l’unico strumento giuridico a ciò idoneo è l’azione di riduzione ex.art.553 e s.s.c.c..

Si badi bene che già nella sentenza di riconoscimento di paternità il Tribunale di Napoli “accerta e dichiara i diritti successori di legittimario dell’attore”, essendo egli figlio del de cuius, sortendo l’effetto di mero accertamento della qualità di erede, che di solito consegue all’azione di petitiohereditatis, pertanto ultronea.

Orbene, si potrebbe in via diretta già chiedere la mera restituzione della somma di denaro depositata sui conti correnti e caduta in successione, in proporzione alla quota ereditaria delCliente (stabilita secondo le quote della successione legittima e non della successione necessaria).

In tal caso i beni non rientrerebbero nella comunione ereditaria tra gli eredi, ma direttamente nella disponibilità giuridica del solo Cliente.

Considerando che alcuni beni (ovvero il denaro depositato sul C/C) sono pervenuti alClientein virtù della successione legittima del padre, egli può considerarsi come LESO (dalla successione legittima) nel suo diritto alla quota di legittima e NON TOTALMENTE PRETERMESSO.

Ciò comporta che egli debba necessariamente procedere ai sensi dell’art.564 c.c. – quale condizione per l’esperimento dell’azione de qua- all’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’ CON BENEFICIO DI INVENTARIO. Ciò comporterà un dispendio di tempo e denaro, dovendosi procedere nei modi di legge con inventario notarile (spesa di circa 1.000 Euro e che varia a seconda del Notaio rogante). Infatti, il CLIENTE non risulta totalmente escluso dalla successione paterna, dato che sono residuati, al momento dell’apertura ella successione, delle attività (ovvero il denaro) non precedentemente diviso e distribuito, dunque caduto nella successione legittima.

 

Per quanto concerne l’ORDINE da seguire pèr l’esperimento dell’azione di riduzione, occorre appurarsi che il testamento del 2005 abbia sortito effetti, e dunque che non siano stati totalmente revocati implicitamente i lasciti. Il testamento del 2002 non risulta efficace e vincolante, stante la revoca espressa contenuta in quello del 2005.

 

NON OCCORRE una DIVISIONE ex art.715 c.c..Infatti,il Cliente, attraverso le azioni richiamate, ottiene la restituzione di singoli beni, al fine di apporzionarlo in misura della suo quota di legittima. Pertanto non si formerà una comunione ereditaria sui suddetti beni. L’attore può legittimante chiedere al giudice, partecipando tutti i litisconsorti al giudizio, di ricevere a titolo di restituzione una QUOTA DIVISA anziché INDIVISA del bene caduto in successione legittima.

 

Pertanto è assolutamente necessario appurare due circostanze:

 

A) che sia effettivamente caduto in successione legittima il denaro, in quanto ne derivano conseguenze determinanti;

B) che si sia data esecuzione al testamento del 2005, non implicitamente revocato.

 

Infatti:

– ove non fosse caduto nulla in successione legittima e il testamento non sia stato eseguito: il CLIENTE risulterebbe ESCLUSO TOTALMENTE/PRETERITO dalla successione paterna; non occorrerebbe l’ACCETTAZIONE BENEFICIATA quale condizione dell’azione di Riduzione; non si dovrebbe esperire la PETITIO HEREDITATIS, ma la sola azione di riduzione; l’azione di riduzione investirebbe direttamente le DONAZIONI (essendo il testamento inoperante);

– ove fosse caduto il denaro in successione legittima e il testamento sia stato eseguito: il CLIENTE risulterebbe solo LESO rispetto alla propria quota di legittima; OCCORREREBBE  l’ACCETTAZIONE BENEFICIATA quale condizione dell’azione di Riduzione; si dovrebbe esperire la PETITIO HEREDITATIS, per il denaro caduto nella successione legittima, unitamente all’azione di riduzione; l’azione di riduzione investirebbe dapprima il TESTAMENTO (eseguito) e POI DONAZIONI, ove necessario e dalla più recente alla più risalente.

Quindi:

-PETITIO HEREDITATIS: per il solo denaro caduto in successione legittima e posseduto sine titulo dai germani ROSSI per la quota diCliente (QUOTE DA DEFINIRSI SECONDO I CRITERI DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA E NON NECESSARIA);

– AZIONE DI RIDUZIONE: dato che il denaro caduto in successione non è sufficiente a soddisfare la quota di legittima del CLIENTE, occorre altresì procedere alla azione di riduzione, con la quale impugnare il testamento del 2005 (ove eseguito) e le donazioni, per integrare la quota di legittima (DEFINITA SECONDO I CRITERI DELLA SUCCESSIONE NECESSARIA, e dunque in virtù del calcolo ex art.556 c.c.)

IN MERITO ALL’ESPERIBILITA’ DELLE CAUTELE DELL’ART.715 C.C.:

Non si deve procedere ad alcuna divisione del patrimonio ereditario, dato che le assegnazioni dei singoli beni son state effettuate già in vita. Pertanto non si verificherò un fenomeno di riunificazione del patrimonio ereditario, tale da esigere un atto di divisione tra i coeredi al quale applicare l’art.715. Il Cliente procederà infatti a ridurre, determinandone l’inefficacia, le singole attribuzioni lesive, ottenendo la restituzione dei singoli beni a titolo di quota.

IN MERITO ALLA TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE GIUDIZIALI:

La domanda giudiziale avente ad oggetto l’AZIONE DI RIDUZIONE sarà trascritta ex art.2652 c.c.:

-n.8) per quanto concerne l’AZIONE DI RIDUZIONE;

-n.4) per quanto concerne l’AZIONE DI SIMULAZIONE;

-n.7) per quanto concerne la PETITIO HEREDITATIS.

Attraverso la trascrizione delle domande giudiziarie, esse vengono pubblicizzate nei Registri Immobiliari e rese opponibili ai terzi.

E’ degna di nota la disciplina RESTITUTORIA come definita dagli articoli 561 e 563 c.c. in combinato disposto con l’art.2652 n.8) c.c., post legge n.80/2005, cui si rinvia.

(2)

In merito alle fattispecie di cui agli articoli 737 c.c. (“soggetti tenuti ala collazione”) e 739 c.c. (“donazioni ai discendenti e al coniuge dell’erede”), e dunque alla sussistenza di un OBBLIGO DI COLLAZIONE in riferimento alla donazione in favore della nipote del de cuius.

Le citate norme non vengono in considerazione nel caso di specie.

Sussiste solo un obbligo di IMPUTAZIONE EX SE, a carico di Cliente, qualora esperisca azione di riduzione, che è distinta dalla COLLAZIONE.

Attraverso l’azione di riduzione infatti NON SI RIPRISTINA LA COMUNIONE EREDITARIA, TALE DA RICHIEDERE UNA SUCCESSIVA DIVISIONE.

Il Cliente, quale legittimario leso, dovrà solo IMPUGNARE gli atti dispositivi del de cuius nei modi e nell’ordine di legge (prima i testamenti, proporzionalmente; poi l donazioni dalla più recente alla più risalente). L’azione di riduzione culminerà in una sentenza di accertamento costitutivo, che avrà l’effetto di rendere inefficaci i testamenti e le donazioni lesive. Ad essa seguirà l’azione di restituzione.

Attraverso la restituzione il Cliente otterrà i singoli beni, individualmente e già divisi, o il loro equivalente in denaro. Detti beni, per effetto della restituzione, non entreranno a far parte di una comunione ereditaria, ma entreranno nella esclusiva sfera giuridica dell’attore.

Pertanto non si renderanno necessarie divisioni.  In definitiva non è in questione l’istituto della collazione, che occorre, quale operazione para-divisionale, ad elidere le sperequazioni tra i condividenti di una comunione ereditaria, prima dell’atto divisorio.

La circostanza che la donazione sia stata fatta in favore della nipote del de cuius, anziché alla figlia del medesimo, non osta ad un piena tutela restitutoria del bene in conseguenza dell’azione di riduzione.

La restituzione infatti si può ottenere astrattamente contro chiunque, salvo i limiti conseguenti alla disciplina della trascrizione come fissati dagli artt.561, 563 e 2652 n.8) c.c..

QUINDI POSSONO ESSERE OGGETTO DI AZIONE DI RIDUZIONE:

-SIA LA DONAZIONE IN FAVORE DELLA NIPOTE DEL DE CUIUS Tizia,

-SIA LE DONAZIONI INDIRETTE IN FAVORE DI CARLA, CONSISTENTI NELL’INTESTAZIONE DI IMMOBILI A NOME ALTRUI, stante il richiamo di disciplina fatto dall’art.809 c.c.(“liberalità non donative”). In particolare, in riferimento a tale ultima ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese affermato che l’oggetto di una siffatta donazione (ottenuta attraverso un adempimento del terzo o un contratto a favore del terzo, nell’ambito di un negozio oneroso) è l’immobile e non il valore nominale del denaro. Pertanto ai fini della riduzione si deve tener conto del valore che l’immobile, donato indirettamente, aveva al momento dell’apertura della successione del donante.

(3)

In merito alle MISURE CAUTELARI esperibili,  in forza della sentenza di riconoscimento giudiziale della paternità, del Tribunale di Napoli, depositata in cancelleria in data 13 novembre 2015.

Si sconsiglia di procedere a detta cautela, ma piuttosto si consiglia di iniziare immediatamente con l’azione di riduzione ed eventualmente con l’azione di petizione ereditari e di simulazione, ove ne ricorrano i presupposti. La TRASCRIZIONE di dette azione rappresenta di per sé una tutela contro atti depauperativi ad opera degli ROSSI.

In ogni caso, la circostanza che detta sentenza sia stata impugnata e dunque non sia passata in giudicato non osterebbe alla proposizione del SEQUESTRO GIUDIZIARIO di cui all’art.670 c.p.c.. A differenza di ciò che vale per il SEQUESTRO CONSERVATIVO.

Infatti ai sensi dell’art. 670 c.p.c.: “Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:
1) di 
beni mobili  o immobiliaziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;
2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di 
prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.

Il caso di specie ricade nel n.1) della norma in esame.

In vista dell’esperimento dell’AZIONE DI RIDUZIONE ed eventualmente delle altre azioni indicate (PETITIO HEREDITATIS E SIMULAZIONE), finalizzate all’accertamento della proprietà controversa dei beni ereditari,  mediante Ricorso ai sensi del succitato articolo, il Sig.Cliente potrebbe richiedere al  Tribunale competente un SEQUESTRO GIUDIZIARIO dei beni oggetto della domanda giudiziale.

Com’è noto il sequestro giudiziario può essere autorizzato dal giudice qualora sia controversa la proprietà di beni mobili e immobili. La controversia sulla proprietà dei beni di cui si richiede il sequestro deve essere attuale; il provvedimento è infatti volto ad assicurare l’esecuzione coattiva dell’obbligo di consegna o rilascio del bene di cui l’istante si afferma proprietario. La controversia de qua può ritenersi sussistente in ordine all’acquisto iure ereditatis dei beni oggetto di azione di riduzione. Infatti il ricorrente avrebbe un valido titolo per essere considerato erede ROSSIMario: la sentenza in merito al riconoscimento di paternità, ancorché non ancora incontrovertibile.

Solo a seguito di accertamento positivo in ordine dell’esistenza di un rapporto di filiazione naturale tale pretesa può infatti essere avanzata dal ricorrente. E tale presupposto ad oggi sussiste, dato il passaggio in giudicato della citata sentenza.

L’esistenza del “fumus boni iuris”, ai fini della concessione del provvedimento di sequestro, risulta evidente sol che il medesimo abbia già esperito azione di  riduzione delle porzioni spettanti agli eredi testamentari e ai donatari dei ROSSIMario. In ordine alla sussistenza del “periculum in mora”, esso è rinvenibile nel rischio che i convenuti del giudizio procedano ad atti depauperativi e in generale ad alienazioni in frode delle ragioni dell’attore.

In particolare “ ai sensi dell’art. 670, n. 1, c.p.c. possono formare oggetto di sequestro giudiziario non solo i beni ordinari ai quali sia stata esercitata un’azione di rivendica, di reintegrazione, o di manutenzione, ma anche quelli che abbiano dato luogo ad una controversia dalla cui decisione può scaturire una statuizione di condanna alla restituzione o al rilascio, eventualmente in accoglimento di un’azione personale, di cosa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità di altri, come nel caso di azione di riduzione di donazioni da parte del legittimario leso. ( Cfr.Cass. 19 ottobre 1993, n. 10333) 

(4)

In merito alla possibilità di richiedere agli eredi il RIMBORSO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO SOSTENUTE (dalla sola madre a titolo di regresso) e RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE/ESISTENZIALE EX ART.2059 PER LA PRIVAZIONE DEL RAPPORTO PARENTALE, stante la mancata prestazione del mantenimento. Il c.d. ILLECITO AQUILIANO ENDOFAMILIARE, per violazione degli obblighi familiari ex art.147 e 148 c.c..

 Per l’ipotesi di mancato riconoscimento e abbandono del figlio nato fuori dal matrimonio, la Cassazione ha affermato che ai figli spetti il risarcimento dei danni per la privazione del rapporto parentale, configurandosi una ipotesi di illecito aquiliano x art.2059. Atteso che l’obbligo dei genitori di mantenere ed educare i figli è etiologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità, sussistendo un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione (Cass.n.26205/2013).

Quanto alla responsabilità per la violazione degli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, la Corte di Cassazione ha specificato che “la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell’illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un’autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.”.
È la stessa privazione della figura genitoriale paterna, quale punto di riferimento fondamentale soprattutto nella fase della crescita, ad integrare “un fatto generatore di responsabilità aquiliana”, la cui prova, secondo la S.C., può essere offerta, come rilevato dalla corte territoriale, “sulla base anche di soli elementi presuntivi”, considerando “la particolare tipologia di danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione”.

Il mancato riconoscimento e l’abbandono dei figli nati fuori dal matrimonio, da parte del padre, integra violazione dei doveri genitoriali che dà luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali per la privazione del rapporto parentale, nonché al diritto di regresso alla madre per le spese sostenute per il mantenimento della prole.

Così ha deciso la Cassazione, nella sentenza n. 16657 depositata il 22 luglio 2014, confermando la statuizione della Corte d’Appello di Brescia che aveva condannato un uomo al pagamento di somme ai figli non riconosciuti e abbandonati a titolo di risarcimento per la lesione del diritto fondamentale inerente la qualità di figli e all’ex convivente a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento degli stessi.

In particolare, ha affermato la Corte, “l’obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell’ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, il quale abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell’altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell’altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (v. oggi l’art. 316 bis c.c., introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1299 c.c.”.

Il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, ha precisato la Corte, “ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole”, attraverso una liquidazione equitativa operata dal giudice del merito.

– Approfondendo sulla NATURA GIURIDICA del TIPO DI DANNO NON PATRIMONIALE subito, si può osservare quanto segue.

In particolare, una sentenza della Cassazione, la n.9801/2005, ha ampliato le frontiere della responsabilità civile nelle relazioni familiari e, oggi, il principio di indefettibilità della tutela risarcitoria trova spazio applicativo – pacificamente – anche all’interno dell’istituto familiare, pur in presenza di una specifica disciplina dello stesso (Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 giugno 2013, n. 15481). Si tratta, appunto, dei cd. illecitiendofamiliari come nel caso di specie. Difatti, un ipotesi di illecito endofamiliare è proprio quella da privazione del rapporto genitoriale, in cui soggetto attivo è il genitore che omette di svolgere il ruolo da egli stesso scelto con la procreazione e soggetto passivo è il minore, che perde, senza sua colpa, uno dei genitori. La “perdita” del genitore non è compensata dalla presenza dell’altro o dei parenti prossimi; non è nemmeno compensata dal mero sostegno economico. E’ perdita che segna la vita del fanciullo; è perdita che causa un danno alla sua stessa identità personale.

Questa è una situazione giuridica soggettiva di rango primario, come tale suscettibile di ristoro anche non patrimoniale in caso di lesione, venendo in rilievo situazioni giuridiche soggettive avvolte dalla coltre costituzionale (è perciò ammesso il risarcimento ex art. 2059 c.c.: Cass. civ., Sez. Un., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 – 26975). La conclusione, quindi, è che senz’altro il figlio ha diritto al risarcimento del danno che abbia patito in conseguenza dell’assenza del genitore. Da ultimo va segnalata la Sentenza n. 19402/2013 della Corte di Cassazione, la quale definisce la perimetrazione della risarcibilità del danno esistenziale, quanto meno come voce autonoma di risarcimento del danno non patrimoniale separato da quello biologico.

Afferma la sentenza citata che il danno esistenziale non è che un aspetto della plurioffensività dell’illecito e che la sua la sua risarcibilità  è subordinata al disimpegno di in un onere –rigoroso- della prova.

Il tema della prova va perciò finalizzato a fare emergere- con modalità precise e dettagliate – quello sconvolgimento radicale nella vita dei familiari superstiti, tale da incidere gravemente sulle abitudini di vita, radicalmente mutate in pejus.

– In merito ai CRITERI DI QUANTIFICAZIONE applicabili per la determinazione del danno non patrimoniale,

può osservarsi come la voce di pregiudizio in esame sfugga a precise quantificazioni in moneta e, pertanto, si impone la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. La particolare tipologia del danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione (cfr. Cass. n. 7713/2000), può, in particolare, incontrare una liquidazione per indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza. In particolare può essere applicata, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (“perdita del genitore”). Tuttavia una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha evidenziato i limiti delle suddette tabelle, esprimendo l’INSUFFICIENZA DI UNA MERA VALUTAZIONE TABELLARE IN CASO DI DANNO ESISTENZIALE O MORALE. In particolare la Corte ha ribadito che il criterio di liquidazione dei danni non patrimoniali sia l’equità intesa come valutazione congrua, ragionevole, proporzionale, ma anche rispettosa della parità di trattamento (secondo le direttrici tracciate da Cass. n.12408/2011), la Corte di Cassazione indica nelle tabelle (giudiziali o normative) uno strumento idoneo all’attuazione della clausola generale ex art. 1226 c.c. (a cui non è consentito derogare attraverso criteri arbitrari). L’uso delle tabelle impone però al giudice di procedere ad adeguata “personalizzazione” della liquidazione del danno non patrimoniale (controllabile in Cassazione solamente se non congruamente motivata). In ogni caso il mancato utilizzo delle tabelle di Milano integra violazione di legge, salvo adeguata motivazione. Secondo i giudici di legittimità, peraltro, anche le tabelle di Milano pongono “alcune problematiche interpretative e applicative”. Per questo, recentemente e in senso conforme,  La Terza Sezione della Cassazione, con sentenza 22 settembre 2015, n. 18611 chiarisce che il danno esistenziale e il danno morale meritano una valutazione autonoma rispetto al danno biologico, e ribadisce l’incongruità di una mera valutazione tabellare ai fini del calcolo delle somme dovute a ristoro del pregiudizio subito dalla vittima. Appesantire soltanto il punto di base indicato nelle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica non permette, infatti, di considerare la perdita delle qualità della vita del soggetto gravemente leso e tutte le componenti psichiche e spirituali del dolore umano.  Per garantire un ristoro che tenga conto anche degli aspetti dinamici ed interrelazionali del pregiudizio la Corte ritiene che sia del tutto incongruo il ricorso alla mera valutazione tabellare. Appesantire il punto base non è dunque sufficiente, secondo la Suprema Corte, laddove si tratti di considerare la perdita delle qualità della vita della vittima del danno esistenziale. La Suprema Corte da ultimo sostiene che  “tutte queste componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano meritano una migliore attenzione rispetto al calcolo tabellare dove la personalizzazione è pro quota, mentre deve essere ad personam”.

PERTANTO LE TABELLE DI MILANO, ED IN PARTICOLARE LA VOCE “PERDITA DI PADRE”, POSSONO RAPPRESENTARE SOLO UN MERO PARAMETRO, CHE VA NECESSARIAMENTE PERSONALIZZATO E DEFINITO DAL GIUDICE IN VIA EQUITATIVA.

– Quanto alla LEGITTIMAZIONE AD AGIRE:

Sono individuabili due tipi di pretese, ovvero IL REGRESSO PER IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO, spettante alla madre del Sig.Cliente, nonché l’azione per il RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER LA PRIVAZIONE DEL RAPPORTO PARENTALE, spettante a Cliente. Quindi entrambi potrebbero agire, con il medesimo giudizio e con comune atto di citazione oppure con due giudizi separati. Il responsabile del danno, e dunque teoricamente il convenuto, dovrebbe essere MarioROSSI. Essendo il medesimo deceduto, prima del riconoscimento giudiziale di paternità, ad oggi i legittimati passivi dell’azione sono individuabili negli eredi del medesimo, ovvero la ex coniuge BianchiGiovanna nonché i figli Carla, Giovanni, Roberta ed Elisabetta ROSSI. Pertanto occorre precisare nell’atto di citazione che i medesimi vengono convenuti “nella qualità di eredi legittimi di ROSSIMario”, in quanto tali tenuti astrattamente al risarcimento del danno dal medesimo cagionato. Dato che l’attore Cliente è anch’egli erede, la pretesa relativa al danno non patrimoniale dal medesimo lamentato va ridotta proporzionalmente alla propria quota ereditaria; altrimenti si giungerebbe al paradosso che l’attore agisca contro se stesso. La madre delCliente, dal canto suo, dovrebbe decurtare dal proprio diritto al regresso quanto risulterebbe a carico del figlio, quale erede di ROSSIMario, limitandosi a far valere la pretesa solo per i diritti dei citati germani ROSSI e della Sig.ra Giovanna Bianchi.

(5)

In merito alla possibilità di richiedere la RESTITUZIONE DELLE SOMME, ovvero i FRUTTI CIVILI, percepiti dai coeredi fino alla morte del de cuius, con particolare riferimento agli UTILI societari percepiti da Giovanni e Carla fino al 2005.

Non è possibile chiedere la restituzione delle somme percepite quali liberalità d’uso, spese per istruzione, alimentari o di mantenimento in favore dei figli del de cuius, in quanto ad essi spettanti per legge. Il Cliente potrà, dal canto suo, chiedere ai medesimi, quali eredi del de cuius, il risarcimento dei danni di cui sopra, per non aver egli parimenti percepito le medesime somme, avendone allo stesso titolo diritto. Le uniche dazioni di denaro aggredibili con azione di riduzione sarebbero quelle effettuate a titolo di DONAZIONE FORMALE DI SOMMA DI DENARO, contenute in un atto pubblico notarile in presenza di due testimoni. Ma a quanto pare, ex actis, non risulta esservi stata nessuna simile donazione.

Per quanto attiene ai frutti civili, anch’essi quali somme di denaro percepite dagli eredi ROSSI, ai sensi del’art.820 comma 3 c.c. sono definibili quali frutti civili “quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni”.

Ai sensi dell’art. 561 comma 2 C.c. i frutti, sia naturali che civili, in caso di esperimento di azione di riduzione, sono dovuti a decorrere non dal momento dell’apertura della successione, ma dal giorno della domanda giudiziale.

Pertanto sarà possibile, in dipendenza dell’azione di riduzione, chiedere la restituzione delle somme percepite non fino alla morte del de cuius, ma a decorrere dall’esperimento dell’azione giudiziale, in quanto esse rappresentano i frutti civili dei beni ereditari.

Per quanto concerne, invece, gli utili della società è discusso in dottrina e giurisprudenza se essi siano ascrivibili o meno alla categoria giuridica dei frutti civili, in quanto tali assoggettabili alla disciplina dell’art.561 c.c..

Gli utili sociali sono qualificabili come la differenza tra ricavi e costi, e se tale differenza è positiva viene comunemente chiamata profitto o surplus o avanzo.

Parte della dottrina, ovvero C.M. BIANCA ha sostenuto che “frutti civili sono anche gli utili azionari, trattandosi pur sempre di un reddito corrisposto all’azionista da parte di chi utilizza il capitale sociale (ovvero la società)”, la quale è un soggetto autonomo e diverso rispetto al socio.

Altra parte della dottrina, S. CERVELLI e la giurisprudenza, hanno aderito alla tesi opposta. In particolare una recente pronuncia giurisprudenziale di merito, del Tribunale di Roma del 2015, n.218 ,  ha chiarito il rapporto che sussiste tra i concetti di utile sociale e frutti civili. Essa sostiene come appaia problematico ricondurre gli utili nell’ambito dei frutti civili, categoria rispetto alla quale i primi apparentemente mostrano una maggiore assonanza. Si legge così nella citata sentenza:

i frutti civili sono quelli che si ricavano indirettamente dalla cosamadre come acquisizione di un corrispettivo che un terzo si obbliga a versare a fronte del concesso godimento della cosa-madre, come per esempio gli interessi da versare sulle somme concesse a mutuo ovvero i canoni da versare per la locazione; quindi si tratta di utilità di derivazione indiretta, da considerare figurativamente come reddito che si ricava dalla messa a disposizione a terzi di una determinata cosa-madre. Nel caso degli utili non si individua detta derivazione, anche solo indiretta, con la cosa-madre, ossia con il capitale di rischio che, attraverso il conferimento, il socio ha versato nelle casse sociali e messo a disposizione della società, soggetto giuridico diverso dai singoli soci che compongono la compagine sociale. In base all’art. 2433 c.c. per le Spa ed all’art. 2478 bis c.c. per le Srl l’utile distribuibile -è tale l’eventuale eccedenza attiva risultante dal bilancio, ossia la differenza aritmetica risultante dalla sottrazione del passivo dall’attivo- è tale, se e nella misura in cui l’assemblea decide di ripartire detta eccedenza fra i soci, a differenza di quanto invece avviene nelle società di persone ove di regola, salvo patto contrario, i soci hanno sempre il diritto di percepire gli utili risultanti dal rendiconto annuale (art. 2262 c.c.). E’ principio pacificamente affermato in dottrina e giurisprudenza che -come già detto- al singolo quotista o azionista non è riconosciuto alcun diritto individuale alla percezione dell’utile di bilancio; questo diritto sorge -come già detto- solo se e nella misura in cui la maggioranza assembleare deliberi di procedere alla distribuzione degli utili. Si tratta di una valutazione discrezionale dell’assemblea, senza che sia necessaria alcuna motivazione al riguardo, sia che si proceda alla distribuzione parziale sia che non si proceda ad alcuna distribuzione, così come l’assemblea non è tenuta a deliberare sulla specifica destinazione da assegnare agli utili non distribuiti, essendo anche sufficiente deliberare che gli utili non distribuiti siano ‘riportati a nuovo’; solo la minoranza potrebbe impugnare la deliberazione in parola se, in ipotesi, adottata con abuso di maggioranza. Se questo è vero e se pertanto prima di una conferente deliberazione assembleare non sorge alcun diritto del singolo socio sugli utili, appare difficile sostenere che gli utili maturino automaticamente nel corso dell’esercizio sociale e che, sempre e comunque, costituiscano per il singolo socio il corrispettivo del capitale di rischio versato. Pertanto, poiché il diritto del singolo socio agli utili nasce da un atto sociale, che potrebbe anche non prevedere alcuna distribuzione, e non direttamente dal capitale sociale, che il singolo socio ha contribuito a costituire con il suo conferimento, si deve concludere che gli utili non possono essere qualificati come frutti civili. Inoltre, sotto altro punto di vista, si osserva che propriamente gli utili non rappresentano il prodotto della cosa o il corrispettivo del capitale investito nella società, ma costituiscono il risultato della complessa attività sociale e la quota di capitale sottoscritto costituisce solo l’ordinario parametro per la liquidazione degli utili. Mutatismutandis conferma indiretta di quanto detto si ricava anche dagli utili conseguiti dall’esercizio di una azienda; infatti anche in questo caso i proventi dall’esercizio dell’azienda non derivano dalla cosa-madre, come corrispettivo del godimento che altri ne abbia, ma derivano da una attività di produzione e scambio di beni e servizi (cfr. Cass. 1528/85). In conclusione i proventi derivanti da beni immateriali, quali appunti gli utili derivanti dalla titolarità di quote di partecipazione sociale, non sembrano poter rientrare nel novero dei frutti civili”.

Pertanto non è assolutamente pacifica la possibilità di chiedere la restituzione degli utili sociali ai sensi dell’art.561 comma 2 c.c.. Ciò in ogni caso sarebbe possibile per il solo periodo successivo all’esperimento dell’azione di riduzione.

 

ADEMPIMENTI

PRODROMICI ALL’ESPERIMENTO DELLE AZIONI SUGGERITE

 

1) Occorre effettuare una VISURA IPOTECARIA sul soggetto, ovvero ispezionando ROSSI Mario, al fine di:

– datare gli atti dispositivi, al fine di poter correttamente impugnare le donazioni partendo dalla più recente, secondo il criterio dettato dal disposto normativo di cui all’art.559 c.c..

– stimare i beni appartenuti per definire quota di legittima ex art.556 c.c. spettante al Cliente.

CONCLUSIONE

Le azioni processuali esperibili dal Cliente sono:

PER LA TUTELA DEI DIRITTI SUCCESSORI

– L’azione di PETIZIONE DI EREDITA’, al fine di ottenere la restituzione del denaro caduto in successione previo accertamento della qualità di erede. (ESSA E’ IMPRESCRITTIBILE)

– Azione DI RIDUZIONE(SI PRESCRIVERA’ NEL 2025: infatti il diesa quo del termine di prescrizione decennale decorre dalla pubblicazione della sentenza di riconoscimento della paternità, ovvero il 13 novembre 2015).

Tale azione consente di impugnare il testamento del 2005, in primis, solo se portato ad esecuzione e non del tutto revocato implicitamente dal de cuius,nonchéle donazioni, anche quella del 2005 in favore della nipote del de cuius, Tizia, e quelle indirette in favore di ROSSI Carla (intestazione di immobile a nome altrui), a partire dalla più recente per poi risalire alla più remota. Prima di procedere all’esperimento dell’azione occorre che venga redatto inventario, a norma dell’art.364 c.c., e ricostruire il patrimonio ereditario del de cuius attraverso le visure ipotecarie, al fine di poter dare un valore complessivo al medesimo riferito al momento dell’apertura della successione e determinare la quota di legittima di Cliente, ex art.556 c.c. (c.d. riunione fittizia). Trova applicazione il disposto dell’art.2652 n.8 c.c.. Pertanto ove i donatari abbiano alienato a terzi subacquirenti, Cliente non potrà ottenere la restituzione da parte di questi del beni natura. Dato che la domanda di riduzione sarebbe trascritta dopo dieci anni dall’apertura della successione (avvenuta del 2006), non sono pregiudicati i diritti dei terzi che hanno acquistato a titolo oneroso. Qualora invece gli immobili siano rimasti nella disponibilità dei donatari, essi vanno restituiti in natura.

– Inoltre, dato che l’atto di cessione delle quote societarie non è impugnabile con azione di riduzione, essendo a titolo oneroso, il Sig. Cliente potrebbe esperire una una AZIONE DI SIMULAZIONE della cessione di quote del 14 novembre 2000. In virtù della citata azione il CLIENTE potrebbe far accertare e dichiarare al giudice che la cessione onerosa dissimulasse una donazione. Stante il difetto di forma della medesima (formalizzata in una scrittura privata senza testimoni), l’azione sarebbe mirata a far dichiarare la nullità della cessione e di tutti gli atti susseguenti, con conseguente accertamento dell’appartenenza delle quote societarie e dei beni assegnati a titolo di liquidazione, al patrimonio ereditario. In quanto azione di nullità essa è imprescrittibile. In via subordinata Cliente potrebbe chiedere al giudice la divisione giudiziale della comunione che verrebbe conseguentemente a formarsi sui beni oggetto dell’azione di simulazione, avendo egli citato tutti i litisconsorti necessari. Al contrario per agire in riduzione contro tale atto dovrebbe solo far accertare e dichiarare la simulazione causale, dimostrando che si trattasse di donazioni non nulle. Solo in tal modo l’atto sarebbe aggredibile con l’azione di riduzione. Ma tale strategia è sconsigliabile in quanto una siffatta azione di simulazione relativa/oggettiva si prescrive in dieci anni (spirati nel 2010) e in ogni caso difetterebbero i requisiti di sostanza e forma richiesti dalla donazione (atto pubblico in presenza di due testimoni).  Per tale ragione è preferibile una azione di simulazione volta a far dichiarare la nullità della cessione di quote, con travolgimento di tutti gli atti successivi.

 

– TUTELA CAUTELARE: SEQUESTRO GIUDIZIARIO ex art.670 c.p.c., A TUTELA DELLA QUOTA DI LEGITTIMA DEL FIGLIO NATURALE, il quale prescinde all’efficacia di giudicato della sentenza di riconoscimento della paternità de qua. Esso va infatti esperito in vista dell’azione di RIDUZIONE, attesa dunque la controversia in merito alla proprietà dei beni ereditari.

In ogni caso si consiglia di compulsare DIRETTAMENTE L’AZIONE DI RIDUZIONE SENZA LA NECESSITA’ DI UNA AZIONE CAUTELARE ANTE CAUSAM. L’azione infatti verràtrascritta ex art.2652 c.c., in modo da rendersi opponibile ai terzi aventi causa. Ciò stesso rappresenta una tutela per Cliente.

PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO ENDOFAMILIARE

Sono esperibili DUE DISTINTE AZIONI:

1) da parte del sig.Cliente: AZIONE di RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE/ESISTENZIALE EX ART.2059 PER LA PRIVAZIONE DEL RAPPORTO PARENTALE, (c.d. ILLECITO AQUILIANO ENDOFAMILIARE, per violazione degli obblighi familiari);

2) da parte della MADRE del Sig. Cliente: AZIONE di REGRESSO contro gli eredi di Rossi, (per la sola loro quota parte spettante ad Rossi Giovanni, Carla, Elisabetta, Roberta e Giovanna Bianchi; dunque al netto della quota ricadente su Cliente, anch’egli erede e corresponsabile) per il RIMBORSO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO SOSTENUTE per far fronte ai bisogni del figlio Cliente.

Avv. Roberto Campagnolo