La rinuncia all’eredità

L’Avvocato Roberto Campagnolo con Studio Legale in Milano, è specializzato in materia di successioni mortis causa con una profonda conoscenza di questioni notarili, specie in materia ereditaria, essendosi relazionato con diverse situazioni ereditarie complesse, e può vantare una specifica conoscenza della materia privatistica ereditaria, suffragata da numerose pubblicazioni sull’argomento.

L’Avvocato Roberto Campagnolo con Studio Legale in Milano, inoltre, è specializzato in materia di rinuncia all’eredità.

Cos’è la rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità è una dichiarazione unilaterale, revocabile e non recettizia con i quale il chiamato all’eredità manifesta la sua decisione di non acquistarla.
Essa presenta lo schema della rinuncia ai diritti, con alcune peculiarità.

Sulla natura giuridica della rinuncia, la dottrina e la giurisprudenza la qualificano come un negozio giuridico con cui il chiamato rinuncia agli effetti della delazione ereditaria (la chiamata a succedere).
La sua efficacia non è subordinata al ricevimento dell’atto da parte di altro soggetto, sebbene destinata a regolare interessi e rapporti giuridici.

Lo studio legale avvocato Roberto Campagnolo & associati, esperto in diritto delle successioni, è competente in materia di rinuncia all’eredità.

La rinuncia all’eredità è un atto formale: essa deve essere ricevuta da un notaio o da un cancelliere e trascritta nel registro delle successioni.
La rinuncia all’eredità non può essere fatta da chi si trovi, a qualsiasi titolo, nel possesso dei beni ereditari, e siano trascorsi tre mesi dal giorno dell’apertura della successione senza che egli abbia fatto l’inventario; ovvero non abbia fatto la dichiarazione di rinuncia entro quaranta giorni dall’esecuzione dell’inventario; ovvero da chi li abbia illecitamente sottratti (decadenza dalla facoltà di rinuncia, art. 527 c c ). In tali casi il chiamato sarà erede puro e semplice.

Si tratta di un atto che non tollera l’apposizione di termini o condizioni. L’apposizione di termini o condizioni rende nullo il negozio (actus legitimus, art. 520 c.c.).

Nel caso di successione legittima la porzione di eredità rinunciata si distribuisce su tutti i chiamati all’eredità, mentre se la successione è testamentaria essa va al sostituto ovvero agli eredi legittimi.

La rinuncia è sempre revocabile, salvo il termine decennale prescrizionale.

I creditori possono impugnare la rinuncia all’eredità?

Lo Studio legale avvocato Roberto Campagnolo & associati è competente in materia di successioni ed esperto in tema di rinuncia all’eredità.

I creditori possono impugnare la rinuncia all’eredità, questi ultimi anche se la rinuncia è stata fatta senza frode, e possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e nel luogo del rinunciante, allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari.

Qualora venga accolta l’impugnazione, la pronuncia di annullamento produce effetti ex tunc (gli effetti della rinuncia come se non si fossero mai prodotti). Chi rinuncia all’eredità, infatti, è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

Il rinunciante non può compiere azioni possessorie; amministrare l’eredità; vendere i beni ereditari; rappresentare l’eredità in giudizio. Queste attività, se esercitate prima della rinuncia, non perdono tuttavia la loro efficacia.

Lo Studio Legale Roberto Campagnolo & associati, esperto in materia di successioni, è specializzato in rinuncia all’eredità e sua impugnazione.

La rinuncia all’eredità può costituire uno strumento a disposizione del chiamato all’eredità, ad esempio in presenza di debiti ereditari, ovvero per tutelare interessi familiari.

Tipologie di rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità può essere di due tipi:

  • gratuita;
  • onerosa.

Quella gratuita può essere effettuata a favore di tutti i chiamati ovvero soltanto di alcuni. Più in particolare, la rinuncia all’eredità a favore di alcuni soltanto dei chiamati all’eredità comporta sempre accettazione, e configurerà sempre negozio di donazione.

La rinuncia verso corrispettivo è stata di volta in volta inquadrata dalla giurisprudenza come contrato ovvero atto dispositivo consistente in accettazione tacita.

Gli incapaci di agire, quali i minori, gli interdetti e i beneficiari dell’amministratore di sostegno, possono rinunciare all’eredità se autorizzati dal giudice tutelare.

Le persone giuridiche possono rinunciare senza alcuna autorizzazione, in quanto aventi capacità d’agire.

Chi rinuncia, ai sensi del secondo comma dell’articolo 521 c.c, può trattenere ciò che gli è stato attribuito a titolo di donazione o legato, fino a concorrenza della porzione disponibile, salvo il caso che sia un legittimario. Si applicano allora gli articoli 551 e 552 del codice civile che regolano il legato in sostituzione di legittima e il legato in conto di legittima.

Se a rinunciare l’eredità è l’unico chiamato, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe se fosse l’unico chiamato. In caso contrario la quota si devolve per rappresentazione ovvero, in mancanza dei presupposti, per accrescimento. Anche la norma che regola la rinuncia nella successione testamentaria dispone la devoluzione in primo luogo al sostituito se il testatore ne ha indicato uno, in secondo luogo al rappresentato e in terzo luogo ai coeredi per accrescimento.

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In ultimissima ipotesi la devoluzione avviene agli eredi legittimi per mancanza di accrescimento.

Fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto, i chiamati che vi abbiano rinunciato possono sempre accettarla. Non si può procedere alla revoca della rinuncia dopo 10 anni dall’apertura della successione, ovvero se gli altri chiamati hanno già acquistato la quota rinunciata.

Lo Studio legale avvocato Roberto Campagnolo & associati è esperto in diritto delle successioni e competente in materia di rinuncia all’eredità.