Sul patto di non pubblicazione di testamento olografo

Immagine di wirestock su Freepik

Il patto di non pubblicazione del testamento olografo è un contratto atipico, tra soggetti aventi interesse ad una medesima successione, concluso al tempo della morte del testatore. Esso è contratto plurilaterale a comunione di scopo.

Il patto deve coinvolgere tutti i soggetti interessati alla successione ed è un accordo privato, non notarile.

Il patto di non pubblicazione del testamento olografo è quell’accordo con cui gli eredi convengono di non rivolgersi ad un notaio per la pubblicazione del testamento. Gli scopi alla base del patto possono essere quello di evitarne i costi di pubblicazione, ovvero di attuare, in via transattiva, da parte degli eredi, un differente assetto patrimoniale, La liceità di questo tipo di accordo è ancora oggetto di discussione. Se il patto riguarda solo disposizioni non patrimoniali nulla questio. Ciò vale anche qualora lo scopo sia semplicemente quello di evitare le spese di pubblicazione, ovvero allorquando il testamento ricalchi disposizioni della successione legittima. Va comunque ricordato che non di tutte le disposizioni testamentarie a contenuto non patrimoniale può omettersi la pubblicazione. Si pensi, ad esempio, ad un testamento che contenga una dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale. Potrebbe, inoltre, accedere che, nonostante la presenza di un valido testamento, gli eredi abbiano interesse a devolvere l’asse ereditario secondo legge e non già secondo la volontà de de cuius. Il patto di non pubblicazione si deve ritenere non ammissibile tutte le volte in cui mediante la scelta di non pubblicare la scheda testamentaria olografa, si violi la sacralità delle ultime volontà del de cuius1. Se il testamento fosse nullo il patto di non pubblicazione potrebbe valere come rinuncia alla volontà di confermare il testamento. Tuttavia, giurisprudenza e dottrina sono concordi nell’affermare che l’accordo con il quale i soggetti interessati alla successione convengano di non dare esecuzione, tout court e senza valutazione alcuna della fattispecie concreta, alle ultime volontà manifestate dal de cuius debba considerarsi nullo per illiceità della causa. Quando gli eredi decidano di dare volontaria esecuzione alle disposizioni testamentarie senza procedere alla pubblicazione non per questo le disposizioni sono nulle, ovvero si ricade in un’ipotesi d’indegnità a succedere. In tutte le altre ipotesi gli olografi debbono essere depositati davanti ad un notaio e/o pubblicati dopo la morte del de cuius.

La pubblicazione della scheda testamentaria è un adempimento pubblicitario, ma non è chiaro se il notaio depositario sia sempre tenuto alla stessa (art. 83 comma 1 reg. not.). Le parti aventi diritto alla successione possono non volere pubblicare, ad esempio, per distribuire i beni prescindendo dalla volontà del testatore attraverso una transazione.

Se tutti le parti decidono concordemente di non pubblicare la successione non vi è contrasto con le norme imperative.

Se però la scheda testamentaria viene occultata intenzionalmente l’erede ne è indegno e viene escluso dalla successione.2

Se, infine, la delazione testamentaria viene disattesa per fare posto alla successione legittima quest’ultima è nulla per contrarietà all’ordine pubblico. Nell’attuale formulazione dell’art. 620 cod. civ. è prevista non solo la possibilità di procedere a deposito della scheda testamentaria presso un notaio, ma anche la pubblicazione della stessa all’apertura della successione. Il notaio può ricevere infatti anche un incarico fiduciario, cioè può essere solamente un depositario (art 61 lett b) l not e art 1 r.d.l. 14 luglio 1937 n. 1666)3. Bonilini4 dubita della derogabilità della norma che prescrive l’obbligo di pubblicare il testamento. Il patto deve ritenersi, quindi, non ammissibile quando la scheda testamentaria olografa sia già in possesso del notaio.

In conclusione, il patto di non pubblicazione del testamento olografo è fattispecie complessa, la quale deve essere valutata caso per caso, stante anche il sempre più frequente ricorso all’istituto.

il patto di non pubblicare il testamento deve esprimere consenso di tutti gli interessati alla successione e deve essere stipulato nel pieno rispetto delle ultime volontà del de cuius.

Viceversa, in tutti i casi in cui la scelta di non pubblicare violi la sacralità della volontà testamentaria, il patto deve ritenersi nullo.

di Roberto Campagnolo,

avvocato,

patrocinante in Cassazione

BIBLIOGRAFIA

Azzariti, F.S., Martinez, G., Azzariti, G.: Successione per causa di morte e donazioni, Cedam, Padova, 1977, p. 420.

Azzariti, G.: Le successioni e le donazioni. Libro secondo del codice civile, Esi, Napoli, 1990, p. 434.

Betti, e.: Teoria generale del negozio giuridico, Utet, Torino, 1952, p. 39.

Bianca, G.: Dei testamenti speciali. Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti, Zanichelli, Bologna, 1988, p. 128.

Bigliazzi Geri, l.: Il testamento, Giuffrè, Milano, 1976.

Bonilini, G.: Il testamento. Lineamenti, Cedam, Padova, 1995.

Branca, G.: Dei testamenti speciali, dalla pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti, Zanichelli, Bologna, 1988, p. 122.

Cariota Ferrara, l.: Le successioni per causa di morte, Esi, Napoli, 1962, p. 40.

Ciarleglio, M., di Benedetto, G.: Spigolature in tema di patto di non pubblicazione di testamento olografo, Rivista Notarile, 2013, n. 4, p. 13.

Cicu, a.: Il testamento, Giuffrè, Milano, 1945.

Criscuoli, G.: Il testamento, Giuffrè, Milano, 1970.

Delle Monache, S.: Successione necessaria e tutela dei legittimari, Giuffrè, Milano, 2007, p. 4.

Gabrielli, G.: L’oggetto della conferma ex art 590 c.c. Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1964, p. 1421.

Gabrielli, G.: Rapporti familiari e libertà di testare, Familia, 2001, p. 11.

Gangi, C.: La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Giuffrè, Milano,1952.

Giampiccolo, G.: Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell’atto di ultima volontà, Giuffrè, Milano, 1954.

Giuliani, A.: Questioni in tema di pubblicazione di testamento olografo, Rivista del notariato, 1956, p. 423.

Gradassi, F.: Il patto di non pubblicare il testamento olografo, Rivista del notariato, 1994, p. 1014.

Lipari, N.: Autonomia privata e testamento, Giuffrè, Milano, 1966.

Marmocchi, E.: Forma dei testamenti, in Rescigno, P.: Trattato breve delle successioni e donazioni, Cedam, Padova, 1996, p. 856.

Mascheroni, A.: La non pubblicazione del testamento olografo per il patto tra eredi o per divieto del de cuius, Notariato, 2011, n. 2, p. 182.

Navarra, c.: La pubblicazione del testamento, Giuffrè, Milano, 1979, p. 48.

Pasetti, G.: La sanatoria per conferma del testamento e della donazione, Cedam, Padova, 1953.

Polastri Menni, M.: Della pubblicazione del testamento olografo, Rivista del notariato, 1965, p. 272.

Ragazzini, l.: Obbligo di pubblicazione e nullità dell’olografo, Vita notarile, 2001, p. 1517.

Santarcangelo, G.: Il testamento olografo, in Liberati, L: Testamento e patti successori, Zanichelli, Bologna, 2006, p. 227.

Trabucchi, a.: Ancora sulla capacità a fare testamento, Giurisprudenza italiana, 1961, n. 1, c. 1304.

Trabucchi, a.: L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, Rivista di diritto civile, 1970, n. 1, p. 41.

1 Sul patto di non pubblicazione del testamento olografo Natale, A.: “I vincoli dettati dal testatore alla pubblicazione della scheda”, Famiglia persone e successioni, 2009, p. 990; Natale, A: “Il divieto di pubblicazione del testamento olografo”, in Bonilini, G.: Trattato di diritto delle successioni e donazioni, Giuffrè, Milano, 2009, p. 743; CiarleglIo, M., dI Benedetto, G.: “Spigolature in tema di patto di non pubblicazione di testamento olografo”, Rivista Notarile, 2013, n. 4, p. 13.; Di Benedetto G., il patto di non pubblicazione di testamento olografo: ipotesi di ammissibilità. Actualidad Juirdica Iberamericana, n. 17 bis, dicembre 2022.

2 Ma cfr. anche  Cass. 30 maggio 1984, n. 3309, Foro italiano, 1984, voce, “successione ereditaria”, n. 28; Massimario di giurisprudenza italiana, 1984, ove si esclude che la violazione dell’obbligo di pubblicazione possa dar luogo a indegnità.

3 Boero ,deposito di atti e documenti in dig disc priv sez civ. V. Torino 1989; Caramazza, delle successioni testamentarie, in comm. Teorico pratico al cod. civ. dir. da de Martino , Novara – Roma, 1982 p. 199; Ferrentino – Farrucci, atti mortis causa Milano, 2010 p. 83; Natale, autonomia privata e diritto ereditario, Padova p 458; Gangi, la successione testamentaria nel vigente diritto italiano, il Mulino, 1952, p. 523; Navarra, la pubblicazione dei testamenti, Milano 1979 p. 57; Bonilini, manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino 2005 p . 263; Mascheroni, la non pubblicazione del testamento olografo per patto tra eredi o per divieto del de cuius in Notariato, 2011, p. 182 s.s. in Diritto di famiglia. Le disposizioni ed i negozi atipici nella prassi notarile, convegno Milano 12 novembre 2009.

Santarcangelo il testamento olografo in AAVV testamento e patti successori dir. da Liberati 2006 Bologna, p. 227.

4 Bonilini, autonomia negoziale e diritto ereditario, in riv not 2000 p. 797; contra Cass 17 luglio 1974 n. 2145 in giur it 1976 I l. 144

Roberto Campagnolo

wpChatIcon
wpChatIcon