Come ricostruire un asse ereditario

Ricostruzione esatta del patrimonio ereditario

UN PARERE GIURIDICO IN MATERIA SUCCESSORIA fornito dall’Avvocato Roberto Campagnolo

Il patrimonio relitto del sig. MR Taldeitali andrà ricostruito alla luce del disposto di cui all’art.556 c.c. (c.d. riunione fittizia), a rigore del quale

Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a750, e sull’asse ereditario così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”

e quindi, ecco come si compone il patrimonio ereditario:

RELICTUM + DONATUM – DEBITI EREDITARI

Dall’operazione aritmetica in parola si ottiene un netto patrimoniale, che rappresenta l’oggetto rispetto al quale vanno stabilite le quote di legittima degli eredi necessari.

Solo in tal modo si stabilisce, in maniera legittima, l’ammontare della quota di disponibile del de cuius, e di converso, le quote di legittima spettanti ai diversi legittimari.

Nel caso che ci occupa, occorre procedere preliminarmente a tale operazione per stabilire a quanto ammonti il netto attivo ereditario del Sig. Taldeitali MR, con riferimento al quale quantificare il patrimonio disponibile e le relative quote di legittima spettanti a Suamoglie Tizia, quale coniuge superstite, e ai suoi tre figli (ex art.542 c.c.).

Occorre rammentare che i valori indicati andranno attualizzati al momento dell’apertura della successione del sig. Taldeitali.

Il RELICTUM

ammonta circa ad Euro 2.625.000,00:
– per Euro 500.00,00: l’immobile in Campobasso, lasciato per testamento alle germane;
– per Euro 2.125.000,00: quale 75% del deposito sul conto corrente cointestato tra i coniugi (di complessivi € 8.500.000,00), rinvenienti da operazioni societarie e alimentati dal solo sig. Taldeitali, al netto della quota spettante a Suamoglie quale comunione del residuo sui proventi (spettante iure proprio);

Il DONATUM

ammonta complessivamente ad Euro 6.600.265,00.
Di cui:
– Euro 1.485.265,00 in favore della Ex moglie Signora Tizia:
(riducibili in toto, posto che ella, in seguito alla sentenza di divorzio ha perso la propria qualifica di legittimaria), ed in particolare:

  1.  per Euro 10.000,00: un’abitazione rurale, sita in Sant’Elia A Pianisi (CB), già intestata a MR per 24/30 ed alla ex moglie per 6/30,
  2. per Euro 330.265,00: spese di ristrutturazione dell’abitazione ubicata in Sant’Elia A Pianisi (CB);
  3. per Euro 205.000,00: spese di ristrutturazione per la casa di montagna a Campitello Matese (CB) (alienata per € 150.000,00);
  4. per Euro 700.000,00: corrispettivo percepito per la vendita della casa di Pesaro (acquistata dal sig. Taldeitali per € 836.660,00)
  5. per Euro 250.000,00: pari al valore del 50% della villa di Campobasso (donata indirettamente e poi riacquistata nelle mani della Signora Pia);
    Ad oggi, anche ai fini di una azione di riduzione, la Sig.ra Tizia risulta intestataria dei cespiti siti in Sant’Elia A Pianisi (CB)

– Euro 4.850.000,00 in favore della moglie Suamoglie Tizia:
che dovrà andarle ad imputare sulla sua quota di legittima, e che graverà in parte sulla disponibile, atteso che tutte le donazioni furono effettuate a titolo di disponibile con dispensa da collazione ereditaria e imputazione ex se, ed in particolare:

  1. per Euro 1.550.000,00: quanto alla donazione della villa in Pesaro;
  2. per Euro 500.000,00: quanto alla donazione dell’appartamento/studio in Pesaro (comprese le spese di ristrutturazione);
  3. per Euro 2.250.000,00: quanto al valore delle quote SICAV donate con atto notarile del 2014 (direttamente per il 50% e indirettamente per il restante 50%);
  4. per Euro 300.000,00, portati da n. 3 assegni circolari, quale parte del prezzo di un brillante;
  5. per Euro 250.000,00: quali movimentazioni finanziarie per acquisto di titoli, poi liquidati;
  6. Euro 4.250.000,00: quale 50% del deposito sul conto corrente cointestato tra i coniugi (di complessivi € 8.500.000,00), rinvenienti da operazioni societarie e alimentati dal solo sig. Taldeitali. (n.b. ad ella spetterà un ulteriore 25%, pari ad Euro 2.125.000,00, iure proprio, in quanto oggetto di comunione de residuo).

– Euro 265.000,00: per la polizza assicurativa, ad oggi intestata ad Andrea Taldeitali (è qualificabile come donazione indiretta).

Ipotizzando che non ci siano DEBITI EREDITARI,

è possibile concludere che il netto patrimoniale ex art.556 c.c., ovvero la c.d. RIUNIONE FITTIZIA (RELICTUM+DONATUM-DEBITI) ammonta ad oggi a  complessivi Euro 9.225.265,00.

RISPETTO A TALE CIFRA VANNO CALCOLATE LE QUOTE DI LEGITTIMA DEI LEGITTIMARI ai sensi dell’art.542 c.c. onde stabilire se risultino lese:

  1. Suamoglie Tizia: Euro 2.306.316,25 (pari ad ¼ del netto patrimoniale ex art.556 c.c. di Euro 9.225.265,00).
    A detta quota va ad aggiungersi il 25% dei proventi spettanti iure proprio, al momento dell’apertura della successione, pari ad Euro 2.125.000,00;
  2. Taldeitali Andrea: Euro 1.537.544,17 (pari ex art.542 c.c. ad 1/3 della quota di 2/4 del netto patrimoniale di Euro 9.225.265,00). Egli ha già ricevuto 265.000,00 Euro (polizza), a titolo di donazione indiretta, dovendola imputare alla sua quota;
  3. Taldeitali 1° figlia: Euro 1.537.544,17 (quota come sopra ex art.542 c.c.);
  4. Taldeitali  2° filgia: Euro 1.537.544,17 (quota come sopra ex art.542 c.c.);
  5. DISPONIBILE: Euro 2.306.313,25, (pari ad ¼ del netto patrimoniale ex art.556 c.c., di euro 9.225.265,00).

Dal testamento appare che il sig. Taldeitali voglia beneficiare Suamoglie

Ella ha già ricevuto per donazioni dirette ed indirette la somma di complessivi Euro 6.600.265,00.
Pertanto risulterebbe, addirittura, creditrice verso la massa ereditaria di circa Euro 137.367,00.

Atteso che il valore dei beni ad ella donati nel corso della vita è già corrispondente a quanto le spetta per successione, alla luce del fatto che le donazioni sono definibili come un’anticipazione della successione, è lecito sostenere che Suamoglie Tizia sia stata integralmente soddisfatta delle sue spettanze di legittima in virtù delle donazioni citate, idonee a tacitarla integralmente. Pertanto ella, previa imputazione delle medesime liberalità alla propria quota di legittima, non sarà aggredibile con azioni di riduzione da parte degli altri legittimari.

Al contrario, i figli del sig. Taldeitali (compreso Andrea), attesa la loro presumibile lesione, potranno agire in riduzione per soddisfare la loro pretesa alla legittima.

Posto che la lesione non deriva dal testamento pubblico de quo, potrebbero agire avverso le donazioni, e segnatamente non avverso quelle della legittimaria Suamoglie, rappresentando esse un’anticipazione della sua successione necessaria e a fronte della corrispondenza del loro importo con la sua quota, bensì avverso quelle a favore della Signora Tizia.

LESIONE DELLA QUOTA DI LEGITTIMA di Suamoglie Tizia.

Alla luce di questa diversa ricostruzione del patrimonio, appare icto oculi destituito di fondamento giuridico il presupposto circa l’aggredibilità delle donazioni effettuate in favore di Suamoglie dal marito Taldeitali MR.

Pertanto, non occorre procedersi ad atti dispositivi o segregativi inter vivos del relativo patrimonio, al sol fine di porre al riparo da azioni da parte delle germane Taldeitali (figlie di primo letto di MR Taldeitali).

A ben vedere, in caso di esecuzione del testamento pubblico prodotto, all’apertura della successione, Suamoglie Tizia risulterà titolare di un attivo patrimoniale, giuste donazioni, quasi corrispondente alla sua quota di legittima (e di disponibile, compresi i diritti spettanti iure proprio a titolo di comunione de residuo).

E’ di tutta evidenza che la legittimaria Suamoglie non ha ragione di temere azioni di riduzione da parte delle altre legittimarie, atteso che non è stata neppure pienamente soddisfatta nella sua quota di legittima. Al contrario, i legittimari lesi o preteriti dovranno agire in riduzione avverso la Signora Tizia, in quanto beneficiaria di donazioni lesive, eccedenti la disponibile.
In ogni caso, eventuali atti dispositivi o segregativi del patrimonio ricevuto in donazione, nella denegata ipotesi di una azione di riduzione intentata nei confronti di Suamoglie, non sarebbero idonei a schermare il patrimonio, attesa la vigenza dell’art.563 c.c., che consente di agire anche avverso i terzi aventi causa dei donatari.

INUTILITA’ DI CONFERIRE IN TRUST I BENI IMMOBILI DONATI alla Sig.ra Suamoglie Tizia:

In primis occorre tenere a mente il disposto dell’art.563 c.c., rubricato

“Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione”, a norma del quale “Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione  della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro. Salvo il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione”.

Detta norma è ispirata ad una ratio legis in ragione della quale i legittimari possono far valere le loro ragioni anche nei confronti degli aventi causa dei donatari, sussistendo i presupposti di cui alla norma in commento. La loro posizione, quindi, è connotata da una particolare forza, posta la preferenza che la legge assegna alle ragioni della successione necessaria nel bilanciamento con le logiche sottese ai traffici giuridici.

Essa è stata riformata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, per mettere al riparo le donazioni trascritte da più di 20 anni da eventuali azioni di riduzione e restituzione. La novella, nell’ottica della sicurezza della circolazione giuridica dei beni con provenienza donativa, ha limitato gli effetti dell’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione nei confronti dei terzi acquirenti aventi causa dal donatario. Infatti, se il donatario, contro il quale è stata proposta l’azione di riduzione, ha alienato a terzi il bene immobile, il legittimario può chiederne la restituzione solo se non siano trascorsi venti anni dalla donazione stessa.

A tal proposito, la nuova normativa ha cercato di contemperare, da un lato, l’esigenza di tutela del legittimario leso dalla donazione e, dall’altro lato, l’esigenza di certezza della circolazione di beni immobili di provenienza donativa.

In relazione al caso che ci occupa, purtroppo, nessuna delle donazioni dirette o indirette in favore di Suamoglie Tizia è stata trascritta più di venti anni orsono, e dunque non può trovare applicazione l’esonero dall’azione di riduzione accordato dalla norma in parola.

Tutte le donazioni in favore della nominata legittimaria sono astrattamente aggredibili con azione di riduzione, ove lesive delle ragioni degli altri legittimari.

UTILITA’ DELLA SEGREGAZIONE DEL DENARO DEPOSITATO SUL CONTO CORRENTE

SOLUZIONE SUGGERITA

in relazione alle istanze prospettate da Suamoglie Tizia:

  • posto che il conferimento in TRUST dei beni immobili e/o dei mobili non sarebbe in ogni caso idoneo e sufficiente a schermare detti beni da una eventuale azione di riduzione e restituzione da parte delle germane Taldeitali, figlie di primo letto (cfr. art.563 c.c., che dispone la disciplina della ”azione di riduzione contro gli aventi causa dei donatari soggetti a riduzione”);
  • atteso che il Sig. Taldeitali ha disposto in vita nei confronti della ex moglie di donazioni per complessivi Euro 1.485.265,00, e atteso che dal testamento pubblico dal medesimo redatto emerge che egli voglia beneficiare Suamoglie della quota di disponibile;
  • posto che il sig. Taldeitali disponeva in vita di donazioni dirette ed indirette a favore di Suamoglie Tizia per un valore complessivo corrispondente alla sua quota di legittima, comprensiva dei diritti ad ella spettanti iure proprio a titolo di comunione de residuo;
  • considerato, a tal uopo, che i diritti di legittima di Suamoglie venivano integralmente soddisfatti con atti liberali tra vivi, anticipatori della successione, e che detti atti dispositivi non eccedevano la quota di legittima e di disponibile, il tutto come ad ella attribuito anche giusto testamento in oggetto;
  • atteso che, dunque, la possibile lesione dei diritti degli altri legittimari, figli del sig. Taldeitali, deriva dalle donazioni in favore dell’ex moglie del de cuius, la Sig.ra Tizia.

Tutto ciò considerato, può concludersi che non occorre che Suamoglie Tizia proceda a cautelare i beni ricevuti per donazione attraverso atti dispositivi e/o segregativi (rectius trust), posto che detti atti liberi hanno concorso a formare in maniera proporzionata la quota di legittima spettante per legge e non in eccedenza.
Pertanto, tali atti donativi non sono, ad oggi e salvo modifiche considerevoli dei valori all’apertura della successione, aggredibili dalle germane Taldeitali.
Piuttosto, Suamoglie potrebbe risultare lesa dalle donazioni in favore della Signora Tizia, e dunque giova tenere in considerazione l’ipotesi di dover agire in riduzione avverso la medesima, previa accettazione con beneficio di inventario.

Si consiglia, pertanto, a Suamoglie di mutare la propria strategia, assumendo una posizione attiva anziché difensiva: in altri termini, è preferibile attendere l’apertura della successione del sig. Taldeitali, procedersi all’accettazione beneficiata dell’eredità e dunque agire in riduzione avverso le donazioni citate, contro l’ex moglie del de cuius, la Sig.ra Tizia.
In ogni caso, si precisa che con il presente parere si è proceduto ad elaborare una soluzione di massima, attenendosi alla ricostruzione dei fatti, ai valori dei beni, al susseguirsi degli atti donativi il tutto così come prospettato dalla parte richiedente.

Giova tenere in considerazione l’ipotesi che i valori precisati possano mutare all’apertura della successione, richiedendo una rimeditazione sulle conclusioni rassegnate.
– per quanto attiene al ricorso al TRUST e/o ad altri atti di alienazione o segregazione finalizzati a tutelare il patrimonio ricevuto per donazione, occorre dare atto della probabile inutilità delle operazioni in parola.

Orbene, alla luce del disposto dell’art.563 c.c., come addietro meglio precisato, tali atti sarebbero tutti aggredibili dai legittimari, nella denegata ipotesi in cui, a causa di un mutamento inaspettato dei valori, risultino lesi gli altri legittimari dagli atti in favore di Suamoglie.

Dette operazioni “segregative” potrebbero rivelare l’unico pregio di rendere più complessa l’operazione compulsata dai legittimari, volta ad ottenere la riduzione e la conseguente restituzione, ed in particolare di rallentarla, ma non di impedirla in modo assoluto. Inoltre, allo stato dei fatti, si ritiene plausibile che Suamoglie possa eccepire, ad una eventuale azione di riduzione, il fatto che le donazioni ricevute in vita dal sig. Taldeitali MR vadano a comporre esattamente la quota di legittima di propria spettanza, previa imputazione alle medesime alla propria quota di legittima.

Quanto sopra premesso, si potrebbe ipotizzare:

  • di far transitare su un conto personale le quote di propria spettanza sul conto corrente cointestato, prima del decesso del sig. Taldeitali, al solo fine di evitare un “congelamento”anche di detti importi per tutta la durata della pratica successoria;
  • di attendere l’apertura della successione, per poi valutare, previa perizia del valore dell’intero patrimonio ereditario da parte di un tecnico, da riferirsi al momento dell’apertura della successione, se la propria quota di legittima risulti esattamente tacitata dalle donazioni de quibus; in caso contrario, si renderà necessario accettare l’eredità con beneficio di inventario e procedersi ad azione di riduzione.
  • la scelta per eventuali atti dispositivi/segregativi (ev. di TRUST) aventi ad oggetto i beni ricevuti in donazione, viene lasciata ad una valutazione meramente  discrezionale della parte, alla luce delle considerazioni in ordine agli effetti dei cui all’art.563 c.c. come prima meglio precisati, ed al sol fine non di schermare le liberalità da azioni di riduzione, ma di rendere queste ultime più gravose.
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