Impugnazione testamento per lesione della legittima

Impugnazione testamentaria per lesione della legittima

L’ordinamento giuridico permette a ciascuno di disporre, per il periodo successivo alla propria morte, dei propri beni nella maniera che egli ritiene più opportuna, tramite lascito testamentario.

In vita, il de cuius può anche donare i propri beni mediante negozio solenne.

Tuttavia, esiste una categoria di soggetti che non possono essere esclusi dalla successione. Essi sono tassativamente individuati dalla legge nel coniuge e nei figli legittimi, legittimati ed adottivi, naturali e, in caso di mancanza di figli, negli ascendenti.

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SUCCESSIONE LEGITTIMA

Si tratta di una categoria più ristretta di quella dei figli legittimi.

Infatti, in caso di mancanza, in tutto o in parte di testamento, la legge indica i criteri della successione cosiddetta legittima, basata sul principio della solidarietà familiare.

Le categorie interessate alla successione legittima sono: il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali e quindi gli altri parenti fino al sesto grado, oltre il quale interviene la successione dello Stato.

Al coniuge spetta la metà del patrimonio del defunto, se concorre con un solo figlio, legittimo o naturale, un terzo se concorre con più figli, 2/3 se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli.

Nel caso degli altri eredi la successione avviene per gradi:

  • Tutte le categorie di figli;
  • Ascendenti, fratelli e sorelle ed i figli di questi ultimi;
  • Collaterali sino al sesto grado.

Gli eredi più prossimi escludono dalla successione quelli più remoti.

IN MANCANZA DI EREDI

In mancanza di altri eredi, si apre la successione dello Stato, che acquista senza rispondere oltre il valore dei beni acquistati.

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Nel caso di successione testamentaria, come sopra ricordato, l’Ordinamento giuridico fa salva una quota di eredità agli eredi necessari.

Quando manca il coniuge, la riserva a favore dei figli legittimi e naturali è di metà del patrimonio se il genitore ha lasciato un solo figlio, di 2/3 se i figli sono più di uno. I figli naturali sono equiparati ai figli legittimi, salvo la facoltà di commutazione, ossia la facoltà per i figli legittimi di soddisfare in denaro o in beni immobili dell’asse ereditario i figli naturali.

Al coniuge è riservato metà del patrimonio se non vi soni figli, 1/3 se concorre con un solo figlio, ¼ se vi sono più figli.

Inoltre, al coniuge spetta il diritto di abitazione nella casa familiare, mentre un assegno spetta al coniuge separato.

Quando in successione vi sono eredi necessari, ovvero legittimari, l’asse ereditario si divide in due parti: la parte di cui il testatore è libero di disporre, o disponibile, e la parte di legittima, della quale il de cuius non può disporre, in quanto riservata agli eredi necessari.

Si tratta della cosiddetta intangibilità della legittima, la quale ha valore dunque quantitativo, e non qualitativo.

IL LEGATO

Esiste nel nostro Ordinamento un’eccezione al limite per il testatore di disporre stante l’intangibilità della legittima: esso è costituito dal cosiddetto legato in sostituzione di legittima.

Si tratta di un accorgimento frequente al fine di evitare il frazionamento del patrimonio: un legato in denaro o beni determinati, a condizione che egli rinunci ad ogni altra pretesa sull’eredità (anche qualora questa risulti superiore in valore al legato). Tale scelta è tuttavia facoltativa per l’accentante legatario, e deve rivestire la forma scritta.

Uno o più beni possono anche essere legati in conto di legittima, ossia attribuiti al legatario quale parte, computabile, della legittima.

La quota che spetta al legittimario non può essere gravata da pesi o condizioni.

Tuttavia, nel caso in cui il legittimario sia stato gravato dal peso di un usufrutto o di una rendita vitalizia eccedente la porzione disponibile, e tuttavia egli abbia conseguito in proprietà una quota di beni superiore alla porzione disponibile, egli può scegliere se accettare la disposizione testamentaria, ovvero abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile conservando la piena proprietà della porzione riservata.

LESIONE DELLA LEGITTIMA

La lesione della legittima può rivestire differenti aspetti.

In primo luogo, il legittimario può aver ricevuto beni per un valore inferiore alla legittima. In questo caso egli ha tempo 10 anni per impugnare il testamento.

In secondo luogo, se le disposizioni testamentarie ovvero le donazioni eccedono la porzione disponibile, e dunque ledono la legittima, il legittimario può impugnare il testamento con l’azione di riduzione.

L’azione può essere esercitata sia contro eredi che contro legittimari e donatari. È necessaria solamente l’accettazione con beneficio d’inventario.

Preliminarmente, occorre indagare la buona fede del defunto: se egli, in vita, ha simulato un vendita dissimulando una donazione il legittimario dovrà previamente agire con l’azione di simulazione.

In secondo luogo, l’azione di riduzione permette di diminuire, a carico di eredi e legatari, le disposizioni testamentarie che ledono la legittima, riducendole proporzionalmente. In caso quote ereditarie e legati non siano sufficienti si deve agire proporzionalmente con la riduzione delle donazioni.

L’azione di riduzione ha efficacia nei confronti degli eredi e dei legatari, i quali devono restituire il bene. In caso contrario, il legittimario leso nei propri diritti può agire con l’azione di riduzione.

Nel caso in cui il donatario abbia alienato il bene a terzi si può procedere con l’azione di restituzione solo qualora il valore dei beni donati non sia sufficiente ad integrare la quota di legittima.

Le disposizioni lesive della quota di legittima non sono nulle, bensì solamente inefficaci, quindi pienamente valide in caso di mancanza d’impugnazione.

Prima d’impugnare il testamento, e comunque prima dell’azione di riduzione, il legittimario deve imputare a legittima i legati e le donazioni ricevute in vita dal de cuius.

Oltre a restituire ogni eventuale legato in sostituzione di legittima, il legittimario per poter agire in giudizio deve previamente accettare l’eredità con beneficio d’inventario, cioè con responsabilità nel limite del valore dei beni ereditati.

Se vi sono più soggetti legittimari, ciascuno può agire per la propria quota.

Anche l’avente causa del legittimario può agire in riduzione.

Per quanto riguarda l’azione di riduzione, in primo luogo si procede ad attaccare la successione intestata, ossia i beni ottenuti in eredità dagli eredi legittimi. In secondo luogo, ossia quando tali beni non siano sufficienti, si procede con la riduzione testamentaria, e quindi con le donazioni. I beni vengono restituiti liberi da gravami ed ipoteche, purchè l’azione sia stata trascritta entro vent’anni dall’apertura della successione.

Come già ricordato, in caso di infruttuosa azione di riduzione contro beneficiari e legatari, l’erede può agire in riduzione contro gli aventi causa entro vent’anni dalla trascrizione della donazione.

Se la domanda viene trascritta dopo dieci anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

L’azione nei confronti degli aventi causa dei beneficiari, dunque, è possibile solamente nel caso in cui l’impugnazione del testamento per lesione della legittima svolta nei confronti dei donatari non abbia soddisfatto il legittimario.

In caso di pretermissione del legittimario, questo acquista la qualità di erede solamente dopo l’esercizio dell’azione di riduzione.

Se i beni interessati dall’azione di riduzione sono beni immobili potrebbe essere necessario procedere ad un’azione di divisione.

Infatti la sentenza di riduzione potrebbe avere determinato una comunione sull’immobile tra legittimario e beneficiario.

Nessun problema se la divisione può avvenire comodamente; altrimenti se il valore dell’immobile assegnato al donatario o al legatario supera il 25% della quota disponibile l’intero bene è assegnato al legittimario, salvo conguaglio al donatario o legatario per testamento.

Qualora la differenza invece non raggiunga il 25% il legittimario sarà compensato in denaro, mentre il legatario per testamento o il donatario tratterranno il bene.

Per comprendere se vi sia stata o meno lesione di legittima bisogna anzitutto procedere alla riunione fittizia.

Per agire in tal senso bisogna avere riguardo al momento di apertura della successione, stabilire l’esistenza e l’entità della lesione e dunque determinare il valore spettante al legittimario leso.

Qualora si proceda ad un conguaglio in denaro questo, essendo debito di valore e non di valuta, deve essere rivalutato in base agli indici ISTAT.

LA RIUNIONE FITTIZIA

La riunione fittizia permette di calcolare con esattezza la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre, tenuto conto dell’asse ereditario e del numero dei legittimari.

La quota disponibile va infatti calcolata tramite una riunione del relictum, comprensivo di tutti i beni rientranti nell’asse ereditario al momento della successione, con il donatum, ossia l’insieme di beni donati in vita (donazioni dirette ed indirette) dal de cuius, secondo il loro valore calcolato al momento dell’apertura della successione.

In caso di lesione delle prerogative dei legittimari si agisce in riduzione.

La possibilità di agire in riduzione è un diritto potestativo soggetto alla prescrizione decennale.

Nella pratica, l’azione di riduzione consta di tre differenti azioni:

  • L’azione di riduzione in senso stretto, che ha lo scopo di fare dichiarare l’inefficacia totale o parziale delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che eccedano la quota disponibile;
  • L’azione di restituzione dei beni eccedenti la porzione disponibile, da esperire dopo l’azione di riduzione contro i beneficiari;
  • L’azione di restituzione da esperire contro gli aventi causa dei beneficiari;

L’azione è introdotta con atto di citazione. Legittimati sono solamente gli eredi necessari, i loro eredi e aventi causa.

Previamente all’esperimento dell’azione di riduzione, come già ricordato, bisogna operare una riunione fittizia del relictum, ossia del valore netto del patrimonio lasciato dal de cuius, ossia pari al valore delle attività (beni e crediti) meno le passività (debiti), e del donatum, ossia del valore di tutte le donazioni effettuate in vita dal de cuius.

Ottenuto in tal modo l’asse ereditario, bisogna calcolare la porzione legittima e quella disponibile.

Per stabilire se vi è stata lesione della legittima occorre detrarre le donazioni e i legati fatti ai legittimari (imputazione ex se). I legati, infatti, costituiscono un modo di soddisfazione del legittimario, mentre le donazioni in vita del de cuius costituiscono un anticipo sulla successione.

La riunione fittizia può essere effettuata solamente in sede di calcolo dell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione: è questo l’unico momento per così dire di “congelamento” del patrimonio del de cuius.

L’azione di riduzione, sia essa stata esperita contro legati o contro donazioni, rende inefficace la disposizione lesiva, privando l’erede o il legatario del titolo sui suddetti beni.

Se il beneficiario della disposizione lesiva ha alienato il bene a terzi dovrà pagarne il valore. Se insolvente, il legittimario potrà richiedere il bene al terzo acquirente, ovvero a qualunque terzo presso cui il bene si trovi, fatta salva la regola “possesso vale titolo” in caso di acquisto della proprietà di cosa mobile da terzo in buona fede.

Il terzo acquirente ha facoltà, anziché restituire il bene in natura, di pagare una somma in denaro.

Se il beneficiario della disposizione lesiva è in tutto o in parte insolvente, e il bene non può essere recuperato presso il terzo, ovvero quando la cosa sia perita per causa imputabile al beneficiario e questi sia in tutto o in parte insolvente, il danno viene ripartito fra il legittimario e i donatari antecedenti, attraverso la detrazione dalla massa ereditaria.

AZIONE DI RIDUZIONE

Passiamo ora ad analizzare più nel dettaglio la struttura negoziale dell’azione di riduzione (impugnazione del testamento per lesione della legittima).

Essa determina l’inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive.

Nel linguaggio giuridico, col termine inefficacia si fa riferimento a qualsiasi negozio in tutto o in parte privo di effetti, ad esclusione del negozio nullo o simulato.

Dal punto di vista strettamente privatistico, dobbiamo escludere l’inefficacia per cause intrinseche al negozio, ovvero per nullità od annullabilità. In tali circostanze si può parlare più propriamente di invalidità.

L’inefficacia estrinseca può essere anche solamente relativa, ossia riferirsi solamente ad alcuni beneficiari o legatari.

Per quanto riguarda invece l’azione di riduzione, essa ha natura di accertamento costitutivo.

ACCERTAMENTO COSTITUTIVO

Si tratta di un accertamento della lesione della legittima, e conseguentemente di una reintegrazione della parte necessaria.

L’accertamento costitutivo, infatti, è finalizzato alla costituzione, modificazione ovvero estinzione di un rapporto giuridico o di uno status previo accertamento dei presupposti specifici, con efficacia ex nunc.

Tramite l’esperimento dell’accertamento costitutivo il legittimario pretermesso può determinare una variazione dell’attribuzione dell’asse ereditario, attuando una modifica nella sfera dei soggetti eredi, legatari e donatari, senza che questi possano nulla fare per rimuoverne l’effetto, ma essendo soggetti ad essa.

Infatti, sotti il profilo funzionale, l’accertamento costitutivo è analogo all’azione costitutiva, ovvero essa è omologa ai poteri sostanziali di conformazione della sfera giuridica altrui.

Tuttavia da questi si distingue in quanto si tratta di un’azione, prodromica alla riduzione, a necessario esercizio giudiziale, in quanto la modificazione della sfera giuridica non consegue direttamente ad un atto unilaterale, ma abbisogna di un provvedimento giurisdizionale.

L’azione di accertamento costitutivo della lesione della quota di legittima, prodromica all’azione di riduzione, rientra nell’ambito delle figure di azione costitutiva, espressione dunque del principio di autonomia privata.

L’accertamento costitutivo rientra in quelle figure di azioni che regolano rapporti giuridici e status.

Benché il testamento sia la più alta espressione dell’autonomia privata, l’accertamento costitutivo della lesione della quota di legittima, prodromico all’azione di riduzione, è sottratto al potere di autonomia privata, non trattandosi di una controversia fra le parti, bensì di un rimedio ad una preesistente lesione di un diritto extra – processuale.

L’azione di riduzione, poi, rappresenta una forma di tutela specifica dell’interesse leso, ed è volta ad ottenere un provvedimento giurisdizionale il quale, modificando lo status giuridico di eredi, legatari e donatari, soddisfa l’interesse leso, rimuovendone il pregiudizio.

In tal modo, l’Ordinamento conferisce protezione ad un interesse sostanziale leso, attuando una tutela in forma specifica.

Tale tutela è eminentemente una tutela processuale, la quale riverbera sul piano sostanziale, in quanto si estrinseca nel potere del giudice di emettere un provvedimento giurisdizionale.

Essa è dunque omologa al potere sostanziale di conformazione giuridica, e produce direttamente l’effetto di immissione – reintegrazione nell’asse ereditario per la quota lesa, con un atto unilaterale.

L’azione di riduzione che ne consegue, poi, è un vero e proprio potere di natura processuale, espressione di un potere giurisdizionale di modificazione giuridica, e può essere definito una concreta azione costitutiva.

Al tempo stesso, e prodromica ad esso, l’accertamento costitutivo consta in una sentenza dichiarativa del giudice, un accertamento incontrovertibile, che assicuri protezione all’interesse pregiudicato, riequilibrando l’asse ereditario e tutelando così il legittimario pretermesso

L’azione di riduzione operata dal legittimario comporta, in sentenza, una modificazione giuridica che consente di conferire protezione all’interesse sotteso, che si esplica mediante un provvedimento vincolante di reintegra della quota lesa, con autorità di cosa giudicata.

Esso si estrinseca in una restituzione del rapporto giuridico violato, previo il suo riconoscimento.

La sentenza stabilisce in modo vincolante le relazioni fra eredi e legatari in ordine alla quota di legittima pretermessa ovvero violata.

IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO PER LESIONE DELLA LEGITTIMA

L’azione di impugnazione del testamento per lesione della legittima è unilaterale e consente l’esercizio di un potere sostanziale, forma tipica di tutela.

Il testamento viziato, infatti, pregiudica in modo illegittimo un interesse sostanziale protetto, quale quello dei legittimari.

Ne consegue che l’impugnazione del testamento per lesione della legittima consente di ridefinire l’asse ereditario mediante prescrizioni vincolanti.

E’ da sottolineare come l’azione di riduzione abbia il potere di andare contro la volontà stessa del testatore, e dunque contro la volontà del de cuius anche se il testamento è la massima, la più alta espressione di autonomia privata.

Ecco dunque che questo esercizio di volontaria giurisdizione pone delicati problemi all’interno dell’Ordinamento.

Infatti, è necessario un bilanciamento ed un’attenta risoluzione della contrapposizione di due confliggenti interessi: quello del testatore e quello del legittimario pretermesso.

Considerazioni di tutela familiare e di equità sociale fanno pendere in questo caso l’ago della bilancia verso la tutela della posizione soggettiva degli eredi necessari.

All’azione di riduzione ne consegue l’azione di restituzione, contro gli eredi o i legatari. Nel caso degli immobili, qualora il loro valore ecceda ¼ della porzione disponibile, esso deve essere assegnato totalmente in proprietà al legittimario pretermesso.

L’azione di riduzione si prescrive nel termine ordinario di dieci anni. Nel caso in cui le disposizioni da ridurre siano donazioni, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di apertura della successione del donante.

Nel caso delle disposizioni testamentarie, secondo un primo orientamento il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di apertura della successione.

Tale orientamento è oggi minoritario. Infatti, l’erede potrebbe non avere cognizione della disposizione potenzialmente lesiva sino alla pubblicazione del testamento.  Anche quest’ultimo termine sembra, tuttavia, non sufficientemente idoneo ad assicurare un’adeguata tutela.

Secondo il consolidato orientamento oggi prevalente il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di riduzione contro disposizioni testamentarie lesive della legittima decorre dalla data in cui il beneficiario abbia accettato l’eredità.

Solo a partire da questa data, infatti, il legittimario ha piena cognizione dell’asse ereditario e dell’eventuale pregiudizio che le disposizioni testamentarie gli abbiano procurato.

Va precisato che, una volta che il giudice abbia dichiarato l’inefficacia, anche parziale, delle disposizioni lesive. il legittimario non otterrà un risarcimento in denaro, bensì egli sarà reintegrato nella comunione ereditaria, ma la sua quota risulterà incrementata rispetto alla massa ereditaria.

Una volta reintegrato nella propria posizione, il legittimario avrà facoltà di chiedere la divisione ereditaria per la propria quota.

L’azione di riduzione è soggetta alla mediazione ereditaria obbligatoria.

Il giudizio relativo all’azione di riduzione dovrà quindi essere necessariamente preceduto da un tentativo di mediazione, a condizione di procedibilità.

Il legittimario pretermesso che agisce in giudizio è gravato da un onere probatorio estremamente rigoroso.

Egli infatti, oltre alla sua posizione di legittimario, è tenuto a provare anche la lesività nei suoi confronti delle disposizioni testamentarie.

Il rigore dell’onere probatorio è dovuto alla necessità di contemperare l’interesse degli eredi necessari con la piena libertà che ha il testatore di disporre.

LE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO CAMPAGNOLO

Ne consegue che il legittimario ha l’onere di accertare l’esatto ammontare dell’asse ereditario, quale presupposto necessario per l’individuazione della quota disponibile nonché della quota di riserva, al fine di quantificare l’entità della lesione, premurandosi altresì di provare che non esistano altri beni del de cuius che cadano in eredità su cui potersi soddisfare.

La posizione del legittimario pretermesso, tuttavia, deve essere stralciata: essa, infatti, è soggetta ad un onere probatorio meno rigoroso. Costui acquista la qualità di erede solo in seguito al positivo esercizio dell’azione di riduzione. In questo caso non vi è alcun dubbio che egli avesse diritto ad una quota del patrimonio del testatore, senza che siano state necessarie ulteriori operazioni contabili.

Per queste ragioni nell’azione di riduzione deve essere riconosciuto all’erede legittimario un onere probatorio attenuato, essendo sufficiente che egli individui i beni relitti, al fine del calcolo della lesione, la quale va determinata in una percentuale corrispondente alla quota di riserva per legge. In definitiva, il testatore può disporre liberamente del proprio patrimonio entro certi limiti.

Qualora egli pregiudichi i diritti riconosciuti ai suoi prossimi congiunti questi potranno impugnare il testamento. La legge individua con esattezza i soggetti che hanno diritto alla quota di legittima e quali tutele l’Ordinamento dispone a loro favore.

Infatti, la libertà del testatore nel disporre per testamento non è illimitata, essendo vincolata con riferimento alla porzione minima di patrimonio che deve essere riservata ai parenti più prossimi.

La restante parte del patrimonio, c.d. quota disponibile, non è soggetta a limitazioni. Il testatore non può imporre oneri o condizioni, mentre può prescrivere specifiche modalità di attuazione della divisione dell’asse ereditario, purchè le modalità stabilite non siano lesive della legittima.

In definitiva le disposizioni legislative relative all’impugnazione testamentaria per lesione della quota di legittima affrontano il delicato tema dell’azione di accertamento costitutivo con funzione restitutoria, e sono pertanto centrali sia sotto l’aspetto privatistico che sotto quello processual – civilistico.

Esse mostrano come il legislatore abbia operato un corretto bilanciamento dei due contrapposti interessi: quello della libertà e dell’autonomia del singolo, e quello della necessaria tutela delle posizione soggettive più prossime al defunto, e quindi meritevoli di un’adeguata protezione. Il tutto, nel rispetto delle dinamiche ereditarie, il che fa del nostro diritto delle successioni un solido riferimento per i Paesi di civil law.

          Avv. Roberto Campagnolo.