Utilità della segregazione del denaro depositato su conto corrente

Argomento di approfondimento riferito ad un parere legale redatto dall’Avvocato Roberto Campagnolo per la

Ricostruzione esatta del patrimonio ereditario

Quando, ai sensi degli artt. 1854 c.c. e 1298 c.c., vige una presunzione di comproprietà del denaro depositato su un conto corrente cointestato,  all’apertura della successione di uno degli intestatari, il  50% del denaro depositato sul conto cointestato risulterà di proprietà dell’altro intestatario (coniuge), mentre l’altro 50%  cadrà in successione, congelandosi sino all’esito della ultimazione della procedura successoria (dichiarazione di successione, adempimenti fiscali, ecc).

Posto che solitamente i cointestatari sono titolari di poteri di firma disgiunti, è consigliabile che la Sig.ra Suamoglie Milena faccia transitare, prima della morte del Taldeitali,  le somme ad ella spettanti depositate sul conto, pari al 50% del totale,  su un conto corrente personale, al fine di non farlo ricadere nella successione. Si sconsiglia, dall’altra parte, di disporre dell’intera somma, facendola transitare su conto personale ed esclusivo, in quanto tale condotta sarebbe perseguibile penalmente, in special modo o ve eseguita dopo la dipartita del sig. Taldeitali.

Infatti, sarà onere delle germane Taldeitali, in caso di esperimento di una eventuale azione giurisdizionale, dimostrare e provare che le somme sul conto fossero alimentate dal solo sig. Taldeitali, e che dunque il 50% di spettanza di Suamoglie sia oggetto di una DONAZIONE INDIRETTA, in quanto tale riducibile.

In ogni caso, attesa la tracciabilità delle operazioni finanziarie, non è possibile escludere che queste movimentazioni possano essere oggetto di azioni di riduzione, ma d’altronde non sussistono strumenti giuridici per schermare questo rischio.
Orbene, con riferimento, in generale, alla proprietà del denaro depositato su un conto corrente, occorre specificare che secondo recenti insegnamenti della giurisprudenza di Cassazione, alla luce della disciplina civilistica,

“anche se si presume che le somme presenti sul conto corrente cointestato (1854 c.c. e 1298 c.c.) sono di entrambi i titolari del conto, è possibile provare che il contrario dimostrando la proprietà esclusiva del denaro”.

Infatti, a ben vedere, la contestazione di somma di denaro è un mezzo per trasferire la proprietà di una parte delle somme depositate sul conto; in questo caso colui che alimenta il conto, effettuando la cointestazione, vuole regalare le somme di denaro presenti sul conto all’altro cointestatario. In queste ipotesi si tratterebbe di una vera e propria donazione (indiretta) di denaro. Di conseguenza, sorge il problema “se” è possibile provare che le somme sul conto non siano comuni (in tutto o in parte) e sorge il problema sul “come” provare che non sussiste comproprietà.

In tutte queste variegate situazioni, i contrasti sorgono nel momento in cui i rapporti tra i due cointestatari cessano, come ad esempio, in caso di morte di uno dei due cointestatari, e gli eredi pretendono o di sapere il motivo dei movimenti del conto o vogliono far cadere in successione le somme di denaro presenti sul conto. Per risolvere queste questioni occorre partire dal dato normativo. Il legislatore ha previsto, con l’art. 1854 c.c., che

“Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.

Dall’art. 1854 c.c. si deduce che in presenza di un conto corrente cointestato tutti i cointestatari sono considerati – in solido – debitori o creditori dei saldi, cioè dei residui sul fondo al momento della chiusura del conto. Se i cointestatari del conto sono contitolari (a debito o a credito) del residuo presente sul conto al momento della chiusura del conto, si può dedurre, che i medesimi soggetti devono essere contitolari (a debito o a credito) anche delle somme presenti sul conto durante la vita del conto (e non solo al momento della sua chiusura), posto che la stessa situazione presente alla chiusura del conto deve esistere anche durante la vita del conto stesso.

Quindi, la contitolarità del conto (da cui deriva dal qualifica di condebitore o concreditore in solido) fa presumere che ci sia contitolarità (comproprietà) anche per il contenuto del conto (o per l’oggetto del contratto).

Resta da chiedersi se il discorso vale solo nei rapporti esterni (banca, terzi creditori), oppure è applicabile anche nei rapporti interni tra i cointestatari del conto corrente, perché l’art. 1298 c.c. prevede che

“Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.

In generale il combinato disposto dell’art. 1854 c.c. e del 1298 c.c. viene descritto in questo modo:

“In base all’art. 1854 c.c. ogni cointestatario al quale sia attribuita la facoltà di operare separatamente, è tenuto nei confronti della banca per l’intero (solidarietà passiva) e può, allo stesso modo, pretendere il pagamento dell’intero (solidarietà attiva). Però, secondo il prevalente giurisprudenza, l’art. 1854 c.c. disciplina solo i rapporti tra i correntisti e la banca; laddove il vincolo di solidarietà dei cointestatari del conto, nei rapporti interni, è regolato dall’art. 1298 secondo comma c.c., in base al quale “le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente”.

Ciò significa non solo che, in mancanza di prova contraria, le parti si presumono uguali e che il concreditore, nei rapporti interni, non può disporre oltre il 50% delle somme risultanti da rapporti bancari solidali, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, ma anche che, ove risulti provato che il saldo attivo di un rapporto bancario cointestato discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari, si deve escludere che l’altro cointestatario, nei rapporti interni, possa avanzare diritti sul saldo medesimo (Cass. 9-7-1989 n. 3241; Cass. 22-10-1994, n. 8718; Cass. 19-2-2009 n. 4066).

Il cointestatario di un conto corrente bancario, pertanto, anche se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza.

Inoltre, tale limitazione vale non solo per il saldo finale del conto, ma vale durante l’intero svolgimento del rapporto, non essendovi ragione per circoscrivere il principio di solidarietà del credito, con le implicazioni ad esso connesse, solo al momento della chiusura del rapporto”. (Cass. civ. sez. II del 2 dicembre 2013 n. 26991).

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