Trattiamo un argomento di approfondimento riferito ad un parere legale redatto dall’Avvocato Roberto Campagnolo per la
Ricostruzione esatta del patrimonio ereditario
E’ stata prospettata, quale possibile soluzione volta a schermare i beni donati da azioni “di disturbo” ad opera delle legittimarie, il conferimento dei beni immobili in un TRUST. Ebbene, a parere dell’Avvocato Campagnolo, tale soluzione non è idonea a perseguire l’interesse della legittimaria Suamoglie Milena, per le ragioni che seguono.
Meditando, a tal proposito, sul concetto di “alienazione”, come richiamato dalla citata disposizione, è possibile assegnargli un significato ampio, non relegato ai meri atti di disposizione e traslativi. Accedendo a questa impostazione, la norma de qua trova applicazione anche agli atti segregativi del patrimonio, come possono essere un fondo patrimoniale ex art.167 c.c., un vincolo di destinazione ex art.2645 ter c.c., un TRUST, ragion per cui anche gli atti segregativi del patrimonio del donatario sono soggetti ad azione di riduzione e restituzione esperta dagli altri legittimari lesi o pretermessi.
Del resto, anche l’atto segregativo talvolta si accompagna ad un effetto traslativo, senza dubbio ascrivibile alla categorie delle alienazioni.
Inoltre, occorre porre mente alla circostanza che ad oggi, alla luce delle evoluzioni giurisprudenziali sul tema, si ritiene aggredibile con azione di riduzione un TRUST, ove esso sia lesivo di interessi meritevoli di tutela, cui l’ordinamento assegna un valore superiore (come i diritti dei legittimari).
Questo atto segregativo, infatti, non è posto al riparo dall’azione giudiziaria con cui i legittimari fanno valere le loro pretese sulla legittima, sia che a costituire il trust sia stato il de cuius (con atto tra vivi o mortis causa), generando una liberalità lesiva, sia che figuri come disponente il donatario che vuole schermare i suoi beni dall’azione di riduzione.
La Convenzione dell’Aja fa espressamente salvi i limiti della legge nazionale in materia di testamento e di devoluzione dei beni ereditari, con specifica attenzione ai diritti dei legittimari.
Una disposizione testamentaria istitutiva di un TRUST, invero, è soggetta all’azione di riduzione ex art. 558 c.c. in caso di lesione della quota di legittima. Ugualmente, è soggetta a riduzione la costituzione di un TRUST per atto tra vivi lesivo della legittima nel caso in cui si tratti di donazione indiretta.
Dunque un trust inter vivos o mortis causa lesivo della legittima non è nullo per contrarietà all’ordine pubblico, ma è semplicemente riducibile a domanda dei legittimari nella misura in cui sia necessario per la reintegrazione della quota di riserva.
Una storica sentenza del Tribunale di Lucca del 1997, che ha dato il via ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, costituisce il punto di arrivo di una lenta evoluzione che ha portato a un radicale mutamento di prospettiva della giurisprudenza nei confronti dei trusts costituiti nei paesi di common law, dal momento in cui ritiene ammissibili ma soggette a riduzione le disposizioni testamentarie redatte all’estero che istituiscono un trust di ultima volontà in violazione delle norme sulla successione necessaria.
Orbene, così opinando e alla luce di quanto esposto appare con tutta evidenza l’inutilità del ricorso al TRUST, quale mezzo attraverso cui la legittimaria Suamoglie Milena possa porre al riparo da eventuali azioni di riduzione i beni ad essa donati dal sig. Taldeitali. A maggior ragione giova, altresì rammentare l’art. Art. 15 della Convenzione dell’Aja, a norma del quale la Legge Regolatrice del TRUST deve cedere il passo alla normativa inderogabile interna al nostro ordinamento e afferente ad alcune importanti materie, ivi elencate, quali la
“protezione dei minori e degli incapaci; effetti personali e patrimoniali del matrimonio; testamenti e successione necessaria; trasferimento della proprietà; garanzie reali; protezione dei creditori in caso di insolvenza; protezione dei terzi in buona fede”.
Pertanto, in nessun caso il conferimento in TRUST di un bene, ad opera dello stesso de cuius o di un donatario al fine di segregare il cespite da azioni di riduzione, può ledere le ragioni dei legittimari.
L’unico pregio che può riconoscersi al TRUST, in relazione al caso concreto, è l’effetto protettivo rispetto ad eventuali creditori, ove però non ricorrano le condizioni per un’azione revocatoria ordinaria ex art.2901 c.c.
Invero, nel caso in cui le legittimarie assumano la qualifica di creditrici nei confronti di Suamoglie, ove non esperiscano azione di riduzione e compulsino, piuttosto, un’azione a tutela del credito (ove provato), i beni conferiti in TRUST non saranno aggredibili dalle medesime germane Taldeitali. In ogni caso, in conformità al citato art. 15 della Convenzione, l’istituzione di un TRUST interno non può pregiudicare indebitamente i creditori del disponente, i quali ben potranno proporre l’azione revocatori, ricorrendone i presupposti di legge.
Per il resto, e ai fini successori che ci occupano, si sconsiglia il ricorso all’istituto del TRUST, anche alla luce della ritrosia che la giurisprudenza persiste a manifestare nei riguardi della fattispecie anglosassone in parola, in particolar modo ove sia potenzialmente lesiva delle ragioni creditorie.
Una soluzione alternativa potrebbe scorgersi in un CONTRATTO DI NOVAZIONE DELLE DONAZIONI IN COMPRAVENDITA.
Detta fattispecie potrebbe presentare maggiori profili di utilità in ragione degli interessi prospettati dalla legittimaria Suamoglie Milena.
Trattasi, segnatamente, di un contratto atipico e non comune nella prassi negoziale, posto che l’istituto della novazione va tradizionalmente riferito alle obbligazioni, ex art.11, in virtù del quale si determina l’estinzione di una precedente obbligazione, con conseguente nascita di una nuova, rispetto al precedente mutata nel titolo o nell’oggetto.
Ebbene, autorevole dottrina (ANGELONI) ha esteso l’istituto della novazione al contratto, sulla base dell’argomento secondo cui l’obbligazione, come è noto, rinviene una delle sue fonti nel contratto ai sensi dell’art.1173 c.c., ragion per cui è ad esso parimenti applicabile.
Al riguardo, si sostiene che sia possibile con un contratto inter vivos novare la causa del contratto, che da donativo può divenire oneroso.
Il precedente contratto viene sostituito dal nuovo, con soluzione di continuità: rimangono identiche le parti e l’oggetto, mutando solo la causa.
Il sig. Taldeitali, ove pienamente capace di intendere e di volere, potrebbe novare tutti i contratti di donazione disposti negli anni nei confronti di Suamoglie con un contratto oneroso, in quanto tale non soggetto ad azione di riduzione ad opera degli altri legittimari.
Tuttavia, preme sottolineare che detta operazione non sarebbe in ogni caso esente da una AZIONE DI SIMULAZIONE, ad opera delle medesime legittimarie/interessate, volte a dimostrare che la causa onerosa, come novata, vada simulare la causa donativa (mai venuta meno).