La circonvenzione d’incapace non è esclusa in caso di testamento olografo

La circonvenzione d’incapace non è esclusa in caso di testamento olografo ovvero redatto davanti ad un notaio.

Breve commento a
Cassazione Penale n. 46552/2022

di Roberto Campagnolo,
avvocato, patrocinante in Cassazione

Circonvenzione di incapace presupposti

Ai sensi dell’articolo 643 c.p. “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito

Il dettato codicistico è molto chiaro: non è necessario, perché ricorra la fattispecie in oggetto, l’interdizione legale, né l’incapacità naturale d’intendere e di volere della vittima: è’ sufficiente uno stato di minorata capacità psichica. Inoltre, non è necessaria la coartazione della volontà, essendo sufficiente l’induzione. In caso d’incapacità legale, ad ogni modo, è necessaria la conservazione di un minimo di capacità passiva di discernimento. Il problema è dunque se gli interdetti od inabilitati legali conservino la soggettività passiva di diritto.

Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel dare risposta positiva.

Secondo giurisprudenza prevalente la disposizione del patrimonio del testatore è solo futura, anche in presenza di fumus delicti.

Reato di circonvenzione di incapace

Il reato non si compie con il conseguimento del profitto, bensì con l’atto di disposizione dell’incapace, che scaturisce dalla induzione dell’autore del reato.

Un altro profilo riguarda più strettamente il reato: non sono richiesti artifizi e raggiri, basta la situazione d’inferiorità.

In tal caso, il reato di circonvenzione d’incapace concorre con la circostanza aggravante della minorata difesa.

Tale reato è a forma libera, quindi può essere realizzato con qualunque mezzo idoneo ad indurre la vittima a compiere l’atto dannoso, senza la necessità di ricorrere ad artifici o raggiri. Tuttavia si ritiene che si debba trattare in ogni caso di un’attività positiva, orientata a incidere sul processo volitivo del soggetto, determinandolo.

Deficienza psichica, infermità mentale

Giova ora soffermarsi sul concetto di infermità, ovvero su quello di deficienza psichica.

L’infermità mentale ricomprende tutte le patologie e le malattie psichiche, la deficienza psichica ricomprende tutte le minorazioni le quali siano sfumate, e possano rappresentare semplicemente delle fragilità, delle debolezze di carattere, della suggestionabilità.

Il Tribunale nel corso degli anni è andato sempre più circoscrivendo tale reato.

In caso di mancata sussistenza di un vincolo parentale o di amicizia, l’induzione può essere desunta per via presuntiva.

La persona è offesa sia nella sua capacità di autodeterminarsi, sia nel suo patrimonio. Trattasi dunque di un reato plurioffensivo.

L’induzione psichica definisce uno stato di fragilità emotiva del soggetto, che subisce pressioni e suggestioni. Il Tribunale nel tempo è andato sempre più circoscrivendo tale reato.

Cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 2532/1998. Cfr. Cass. Pen., n. 28907/2014. Cfr. Cass. Pen., nn. 3209/2013; 6971/2011. Cfr. Cass. Pen., n. 9734/2017. Cfr. Cass. Pen., n. 5791/2017. Cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 35446/2018 Cfr. Cass. Pen., n. 19739/2018.Cfr. Cass. Pen., n. 13968/2018.Cfr. Cass. Pen., n. 19180/2013; 8034/1997.Cfr. Cass. Pen., n. 45786/2012.

Circonvenzione di incapace Testamento

In caso di circonvenzione d’incapace con disposizione del proprio patrimonio, si ha un reato a dolo generico, perché la consumazione del reato si consegue con la coartazione della volontà, ovvero con lo stato di minorata capacità fisica, la quale induca la persona offesa a determinarsi nel senso voluto dall’autore del reato.

La disposizione patrimoniale è immediata con la stesura dell’atto di ultima volontà, a nulla rilevando che ad essa sia frapposto il testamento, olografo ovvero redatto dal notaio, né che essa si realizzi solo al momento dell’apertura della successione.

Il conseguimento del profitto avviene già con l’atto di disposizione patrimoniale. Il reato è a dolo generico, lo scopo, a parere di chi scrive, starebbe già tutto contenuto nell’atto di disposizione patrimoniale, a nulla rilevando l’apertura della successione.

Secondo una parte della giurisprudenza invece (Cass. Pen. sez. 2, sentenza n. 10165 del 26/01/2021), può trattarsi sì di un reato a dolo specifico, ma di un reato di pericolo.

Il dolo specifico nella fattispecie (danno patrimoniale) è ovvio, ma nel testamento si realizza una condotta anticipata ante successione, che configura l’induzione, rispetto alla condotta patrimoniale.

Invece, la circonvenzione di incapace, quale condotta viziante la volontà altrui, specie in caso di carenza di discernimento, in soggetto incapace o debole, specialmente se indotto ad una determinata disposizione testamentaria, è reato a dolo generico, ovvero, riguardo il danno futuro, reato di pericolo a dolo specifico.

Conclusioni

Si può concludere che i reati plurioffensivi si possono inquadrare nella fattispecie del reato a dolo generico (reato di danno) sotto il profilo della volontà viziata, ovvero dell’induzione in presenza di una minorazione psichica, mentre si possono inquadrare sotto il profilo del reato a dolo specifico con condotta anticipata, retroagente al momento della successione, nel caso di disposizione testamentaria lesiva a seguito di testamento viziato ( reato di pericolo (concreto).

Nei reati plurioffensivi come la circonvenzione d’incapace, dunque, coesiste il reato di danno a dolo generico, ed il reato di pericolo a dolo specifico, con il solo limite del rispetto del principio di offensività, il quale tuttavia sussiste, sempre secondo la Suprema Corte, anche in presenza di vizio totale di mente, ovvero d’incapacità legale, essendo il testatore comunque soggetto di diritto.

Il terzo che eventualmente subisce il danno non è considerato persona offesa, bensì può assumere la qualifica di danneggiato dal reato agli effetti civili.

Secondo la dottrina prevalente, il fondamento della norma sarebbe rinvenibile nell’esigenza di tutelare il patrimonio dell’offeso, tuttavia alcuni Autori propendono per considerare quale ratio legis la libertà di autodeterminazione del testatore.