La mediazione e l’accettazione dell’eredità:
svolta della giurisprudenza sul punto
l’erede può promuovere la mediazione ed accettare in seguito l’eredità
di Roberto Campagnolo,
avvocato, patrocinante in cassazione
Tribunale Forlì, 3 aprile 2023
A volte contendersi un patrimonio è un modo per gli eredi di continuare a contendersi l’affetto di chi non c’è più.
La mediazione civile per causa di successione consente di regolare torti e disparità, e può aiutare efficacemente i coeredi a risolvere i loro problemi familiari, se gli avvocati trovano soluzioni coerenti con i loro interessi economici e con le loro esigenze relazional – affettive.
Il principio di competenza territoriale impone che la mediazione in materia successoria si svolga presso un Organismo di conciliazione con sede nel Foro in cui si è aperta la successione. Ciononostante, la Cassazione (sent. 26141/2021) ha chiarito che “si tratta di un Foro esclusivo ma derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate dall’art. 28 c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. 2466/1976).
L’accettazione dell’eredità può avvenire in forma sia espressa che tacita. In forma tacita avviene ove il chiamato all’eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che può avvenire anche con istanza proposta in sede non contenziosa (Cass. n. 19833/2019, cfr. Cass. n. 1585/1987, che ha ravvisato una tacita accettazione dell’eredità nell’iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell’asse con istanza proposta al conciliatore).
La Corte di Cassazione Civile sez VI Ordinanza del 1 aprile 2022 n 10655, è ritornata sul tema dell’accettazione dell’eredità in forma tacita in seguito a tentativo obbligatorio di mediazione, in vista di successiva proposizione della domanda di divisione giudiziale.
L’accettazione dell’eredità può avvenire anche mediante l’adesione ad un procedimento di mediazione.
Il D.lgs. n. 28/2021 all’art. 5, comma 6 recita infatti ”dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”. Né giova rilevare come tali facta concludentia non siano già stati previsti da un punto di vista soggettivo, purché già dedotti in domanda.
La Cassazione attribuisce la valenza di accettazione tacita al procedimento di mediazione promosso in vista della proposizione della domanda di divisione ereditaria. Anche in questo caso si è in presenza di un atto che presuppone necessariamente la qualità di erede.
Se dunque la promozione di un tentativo di mediazione per addivenire alla divisione di beni ereditari comporta la conseguente interruzione della prescrizione per accettare il relativo diritto (Cassazione n. 19833/2019 e Cass n. 1585/87), Corte di Cassazione, sez. VI civile, 1° aprile 2022, ordinanza n. 10655, ribadisce che l’iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell’asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa costituisce accettazione dell’eredità in forma tacita.
Anche se la legittimazione ad agire e l’interesse ad agire si concretizzano con l’accettazione dell’eredità dopo la presentazione della domanda di mediazione i figli possono comunque iniziare il processo civile e proseguirlo.
Nello stare decisis della giurisprudenza di legittimità irrompe, infatti, la decisione Tribunale Forlì 3 aprile 2023, in merito ad una lite di condominio a seguito di esito negativo di processo di mediazione instaurato quando le parti erano ancora solamente chiamati all’eredità.
Sebbene quando abbiano avviato la mediazione gli attori non fossero ancora in possesso della qualifica di comproprietari, principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n 170 del 30 gennaio 1963, e dunque la legittimazione e l’interesse ad agire si siano concretizzati solo mediante l’avvenuta accettazione dell’eredità in un momento successivo alla proposizione dell’istanza di mediazione, la domanda si può instaurare ugualmente ed il processo può proseguire. Si tratta di una rimarchevole svolta giurisprudenziale. Il Tribunale, infatti, e per la prima volta, non fa riferimento ad un’accettazione tacita, bensì si richiama, per la soluzione del caso, ad un principio di natura procedurale: le condizioni per l’azione debbono sussistere solo al momento della decisione, e possono sopravvenire nel corso del processo .
Sul punto non si è ancora formata giurisprudenza, ma se le condizioni dell’azione sono i requisiti di fondatezza della domanda, e questa fondatezza può concretizzarsi solamente con la decisione del Giudice, è altrettanto vero che, secondo il Tribunale di Forlì adìto, l’avvenuta accettazione dell’eredità in un momento successivo alla proposizione dell’istanza di mediazione non pregiudica né il ricorso a codesto istituto, né il successivo giudizio.
Nel momento della decisione, infatti, devono essere presenti le condizioni per l’azione, mentre non occorre che siano presenti fin dal momento della proposizione in sede processuale.
Se quindi la legittimazione e l’interesse ad agire sono diventati concreti solo con l’accettazione dell’eredità e dopo la proposizione della domanda di mediazione, le condizione per l’azione devono sussistere al momento della decisione, non necessariamente all’inizio del processo.
L’erede, in definitiva, può promuovere il giudizio di mediazione, ed accettare in un secondo momento l’eredità.
