Immagine di wirestock su Freepik
La successione è quel fenomeno che comporta la devoluzione del patrimonio del de cuius agli eredi.
Il de cuius potrebbe, tuttavia, non risiedere nello Stato di cui ha la cittadinanza al momento dell’apertura della successione, oppure possedere beni in altri Paesi.
In questi casi si parla di successione internazionale.
La normativa di riferimento è la Legge n. 218/1995 ed il Regolamento UE n. 650/2012, che si applica sia nel caso in cui vi sia un testamento, sia nel caso di successine intestata, che ne ha semplificato la procedura, ed i cui criteri applicativi sono:
-
il Paese d’origine del defunto e dunque la sua cittadinanza originaria;
-
la cittadinanza di un altro Paese eventualmente acquisita;
-
la residenza al momento della morte;
-
dove sono collocati i beni o i diritti facenti parte del patrimonio.
Il regolamento determina la legge nazionale applicabile, disciplina la competenza nonché gli altri aspetti di carattere procedurale, e può essere fatto valere da eredi, legatari ed esecutori testamentari.
Esso, di conseguenza, non riguarda il calcolo delle quote di legittima, i rapporti familiari e personali, la capacità Non è applicabile in materia di donazioni e non concerne società, associazioni e Trusts. L’articolo 21 del Regolamento Europeo suddetto, al primo comma, stabilisce che “Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte“. salvo che il defunto avesse un legame più stretto e duraturo con un altro Paese. L’articolo 22 del suddetto Regolamento, tuttavia, consente di applicare alla propria successione la legge dello Stato di cui si aveva la cittadinanza al momento della scelta od al momento della morte, anche in caso di extra territorialità rispetto all’UE. Si tratta della cosiddetta “professio juris”. In via residuale, per gli aspetti che il regolamento non contempla, si applica la legge 218/1995, la quale ha subito recenti modifiche, nel 2017, proprio con riguardo alla materia delle successioni internazionali. In base a tale legge la legge applicabile alla successione è quella dello Stato in cui il de cuius ha la cittadinanza al momento della morte. Gli atti redatti all’estero, poi, secondo la Legge Notarile Italiana, all’art. 106, primo comma, numero 4, devono essere depositati prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia”, al fine dell’accertamento della loro provenienza e di un controllo di legalità da parte del notaio. La successione può essere poi affidata ad un notaio di qualsiasi Paese UE. Il diritto nazionale applicabile alla successione consente, infine, di dichiarare davanti a un giudice del luogo di residenza se si accetta o si rifiuta l’eredità. Vale sempre e comunque il limite dell’ordine pubblico.
La legge Europea sulla successione internazionale (Regolamento UE n. 650/2012) prevale sul diritto nazionale, ed interviene per fornire la certezza del diritto ai beneficiari di una successione internazionale europea ed evitare decisioni contrastanti.
I principi generali del Regolamento UE n. 650/2012 sono i seguenti:
-
E’ competente per questioni concernenti l’eredità il Tribunale del Paese UE in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.
-
La Legge applicabile è quella del Paese in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Può essere la legge sia di un paese dell’UE che di un paese terzo.
-
Con testamento una persona può decidere che la legge applicabile sarà quella del suo Paese di origine. Il criterio generale di cui alla legge n. 218/1995 diventa ora facoltativo.
-
La stessa legge si applica a tutta la successione, indipendentemente dal tipo di bene (mobile o immobile) o dal Paese dove si trova.
-
Le decisioni di un paese UE sono riconosciute in tutta l’Unione senza alcun procedimento particolare.
L’autorità del paese dell’UE che si occupa della successione ha la facoltà di rilasciare il certificato successorio europeo, il quale attesti lo status di erede, esecutore testamentario e amministratore del patrimonio. Tale certificato è un documento che è stato adottato solo in ambito UE, tranne che da Danimarca, Irlanda e Regno Unito, e che può essere presentato davanti all’Autorità Giudiziaria adìta. Il vantaggio di questo certificato è che produce gli stessi effetti in tutta l’UE, a prescindere dal Paese in cui è stato rilasciato. È possibile ottenere il certificato dal tribunale del paese dell’UE competente per la successione, oppure da un’altra autorità, ad esempio un notaio, dello stesso Paese. In caso di rifiuto di rilascio del certificato si può fare ricorso. Il Regolamento europeo n.650/2012 stabilisce, inoltre, delle regole comuni per armonizzare la disciplina degli stati firmatari. Il Regolamento (EU) n. 650/2012 non ha abrogato le varie normative dei singoli Paesi, ma, nel caso fossero incompatibili con esso, prevede solamente la loro disapplicazione. Pertanto formalmente tutte le norme della Legge italiana n.218/1995 (diritto internazionale privato) sono ancora in vigore. L’art.46 della Legge 218/95 stabilisce che: “La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte”, e tale norma resta in vigore per quanto riguarda la successione internazionale di Paesi extra – UE.
La Legge italiana n.218/95 prevede dunque quanto segue:
-
Con un testamento si può far regolare l’intera successione dalla legge dello Stato in cui il de cuius risieda, purché sia tale anche nel momento della morte.
-
Se chi fa il testamento è italiano, la scelta di un altro Paese non può pregiudicare i diritti dei legittimari residenti in Italia.
-
La capacità di disporre per testamento è regolata dalla legge nazionale del testatore.
-
Il testamento è valido se è considerato tale dalla legge dello Stato del quale il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino. Oppure dalla Legge dello Stato in cui il testatore aveva il domicilio o la residenza, o infine dello Stato in cui il testatore ha disposto.
-
La divisione ereditaria è disciplinata in base alla legge applicabile alla successione. Tuttavia, i coeredi, d’accordo fra loro, posso convenire di applicare la legge del luogo d’apertura della successione, ovvero del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.
Rileva dunque la Legge dell’ultima residenza o domicilio abituale. Negli altri casi, in base alla Legge n.218/1995, la giurisdizione italiana sussiste quando:
-
il de cuius era cittadino italiano al momento della morte;
-
la successione si è aperta in Italia;
-
la parte più cospicua dei beni ereditari è situata in Italia,
-
il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana.
Si ricordi, infine, che in base all’articolo 2 del TUSD, l’imposta sulle successioni si applica: – Su base mondiale e, dunque, su tutti i beni e diritti “ancorché esistenti all’estero” se il de cuius, alla data del decesso, era residente fiscalmente in Italia; – Su base territoriale, quindi, sui soli beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato se il de cuius, alla data del decesso, non era residente fiscalmente in Italia.
Prof. Avv. Roberto Campagnolo, cassazionista, membro della Commissione Giustizia della Camera, esperienza trentennale in materia di Successioni Internazionali.