Testamento: differenza tra nullità e inesistenza

La nullità e l’inesistenza del testamento

UN PARERE LEGALE fornito dall’Avvocato Roberto Campagnolo

Si impone innanzitutto distinguere preliminarmente il testamento invalido dal testamento inesistente, che si ha allorquando quest’ultimo, pur esistendo in fatto, è affetto da vizio più grave e radicale che impedisce dal principio di identificare il testamento come tale: le ipotesi individuate in dottrina sono quelle relative al testamento nuncupativo (orale) e/o alla scheda testamentaria non autentica.

La nullità del testamento

Le nullità testamentarie si distinguono in formali e sostanziali.

Nullità formali

Il rigore formale del testamento si evidenzia in una serie di casi di nullità che possono investire: il testamento olografo (mancanza di autografia o di sottoscrizione, come invece viene richiesto dall’art. 606 primo co c.c.), il testamento pubblico o quello segreto (mancanza di redazione per iscritto da parte del notaio delle dichiarazioni del testatore ovvero mancanza di sottoscrizione dell’uno e dell’altro, ai sensi dell’art. 606 primo co c.c.), i testamenti speciali (mancanza di redazione per iscritto della dichiarazione del testatore ovvero della persona autorizzata a riceverla o del testatore ai sensi dell’art. 619 primo co c.c.).

L’art. 607 c.c. dispone inoltre in merito alla conversione formale benché impropria del testamento segreto che, qualora manchi di qualche requisito necessario, possa comunque essere ritenuto alla stregua del testamento olografo (se è stato scritto per intero, datato e sottoscritto dalla mano del testatore).

Nullità sostanziali

Le nullità sostanziali si verificano nei seguenti casi:

In presenza di patti successori (art. 458 c.c.): I patti successori vietati, sono da un lato quelli aventi per oggetto una vera e propria istituzione di erede, rivestiti della forma contrattuale e dall’altro quelli che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, e facciano sorgere un vinculum juris di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca un adempimento. La nullità dei patti successori è comminata dall’art 458 c.c., al fine di conservare al testatore la libertà di disporre dei propri beni per tutta la durata della sua vita; ne consegue che una convenzione è qualificabile come patto successorio solo se va ad attuare la trasmissione di diritti relativi a una successione non ancora aperta.

Si distinguono tre diverse tipologie di convenzioni non consentite dal nostro ordinamento:

a) Patti successori istitutivi, con cui il defunto dispone in vita della propria successione;

b) Patti successori dispositivi, con cui taluno dispone di diritti ereditari derivanti da una successione non ancora aperta;

c) Patti successori rinunciativi, atti negoziali tra vivi con cui un soggetto rinuncia ai diritti che gli deriveranno da una successione futura.

È così vietato rinunciare al diritto di chiedere, finché vive il donante o il disponente, la riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima.

Tale circostanza rappresenta la ragione per cui con i dettami legislativi in vigore, la vendita di un immobile proveniente da donazione presenta delle forti criticità, perché tali donazioni possono essere impugnate fino a quando non sono decorsi 10 anni dalla morte del donante o 20 anni dalla donazione. Le norme vigenti comportano quindi grossi vincoli alla circolazione dei beni ricevuti per donazione, sia perché la persona che ha ricevuto un immobile in donazione non può fornire garanzie sufficienti all’acquirente, sia perché gli istituti di credito sono restii a concedere mutui iscrivendo ipoteca su tali beni.

Un’ulteriore ipotesi di nullità sostanziale è quella descritta dall’art. 589 c.c. per quanto concerne il testamento congiuntivo o reciproco.

In particolare, il testamento congiuntivo si ha quando più soggetti fanno testamento a favore di un terzo. Ad esempio, i genitori istituiscono il loro figlio erede con lo stesso testamento.

Il testamento reciproco ricorre, invece, quando più soggetti nello stesso testamento dispongono l’uno a favore dell’altro. Ad esempio, Tizio istituisce erede Caio che, nello stesso atto, istituisce erede Tizio.

Secondo l’opinione prevalente, il divieto del testamento collettivo deve ravvisarsi nel fatto che esso è contrario al principio di personalità`. In base a questo principio, solo il testatore può indicare il beneficiario e l’oggetto della disposizione testamentaria, non essendo ammessa la sostituzione con la volontà di altra persona. Inoltre, il testamento collettivo comporterebbe problemi in sede di revoca, in quanto in questo caso il testamento dovrebbe essere revocato da tutti i suoi autori, in contrasto con l’inderogabile principio di revocabilità espresso dall’articolo 587 c.c., secondo il quale il testamento è revocabile in ogni momento con la sola volontà del testatore.

Si ricorda sul punto la sentenza del 2 novembre 1998, con la quale il Tribunale di Milano ha statuito in punto alla nullità delle schede testamentarie, adducendo che: “Quando due testatori dispongono l’uno a favore dell’altro con due distinti testamenti, di pari data e di identico contenuto, deve ritenersi che i testatori si siano reciprocamente influenzati e che, sebbene i testamenti siano distinti, le loro volontà siano in sostanza racchiuse in unico atto, in violazione degli articoli 589 e 458 del Codice civile, nel senso che quando due testamenti sono contenuti in un medesimo atto o quando le disposizioni sono reciproche deve presumersi che i testatori si siano accordati”.

La terza ipotesi di nullità sostanziale viene rappresentata dal testamento a favore di soggetti incapaci a ricevere, come previsto dagli artt. 596-599 c.c.

Innanzitutto parliamo della nullità delle disposizioni testamentarie fatte a favore del tutore o del protutore dalla persona sottoposta a tutela se redatte dopo la nomina e prima dell’approvazione del conto.

Si teme che tali soggetti, per l’ufficio ricoperto, possano influenzare a proprio vantaggio il testatore ( art. 596 c.c.) con la sola eccezione, del comma secondo dell’ art. 596 c.c. che considera valide le disposizioni a favore del tutore e del protutore qualora siano ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o coniugi del testatore, sul presupposto in questo caso che sia il vincolo d’affetto, che li lega al testatore, ad avere ispirato la disposizione testamentaria.

La legge tace circa la capacità del curatore dell’emancipato e dell’inabilitato e, nel silenzio, attesa la persistenza del principio generale di capacità posto dall’art. 462 c.c, si esclude l’applicazione dell’art. 596 c.c.

Sono, altresì, incapaci di ricevere per testamento il notaio, i testimoni e l’interprete in caso di testamento pubblico (art. 597 c.c.), la persona che ha scritto il testamento segreto ed il notaio al quale il testamento segreto sia stato consegnato in un plico non sigillato (art. 598 c.c).

La ratio delle disposizioni deve ravvisarsi nell’esigenza di tutelare il testatore rispetto a persone che potrebbero condizionare la sua libera determinazione volitiva.

Le disposizioni testamentarie a favore dei predetti incapaci sono nulle anche se fatte sotto nome d’interposta persona (art. 599 c.c), quale può essere, con presunzione assoluta e come tale non soggetta a prova contraria, il genitore, il coniuge ed i discendenti dell’incapace, anche se chiamati congiuntamente con loro.

Sono ulteriormente nulle le disposizioni testamentarie a favore di persona incerta (art. 628 c.c.) e a favore dell’anima qualora non siano determinati i beni (art. 629 primo co c.c).

Un altro caso di nullità è contemplato dall’art. 626 c.c e si applica nel caso in cui la disposizione testamentaria è stata determinata da motivo illecito.

Il motivo è la ragione che induce il testatore a disporre in favore di una determinata persona.

E’ illecito il motivo contrario:

– alla legge (es. nominare erede Tizio qualora questi uccida il proprio nemico);

– all’ordine pubblico (es. nominare erede qualcuno in cambio di voti elettorali);

– al buon costume (es. nominare erede l’amante in cambio di prestazioni sessuali).

Effetti

Il testamento nullo non produce effetti. Pertanto, ove non vi sia sanatoria (eccezionalmente consentita dall’art. 590 c.c. che prevede la conferma delle disposizioni nulle mediante esecuzione dopo il decesso del testatore da parte degli eredi), si farà luogo all’apertura della successione legittima.

L’azione di nullità può essere promossa da chiunque vi abbia interesse e consente al giudice di rilevarla d’ufficio; si tratta inoltre di un’azione imprescrittibile, fatti salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione dell’azione di ripetizione. Tuttavia, l’azione di nullità non può essere esperita dal chiamato il quale, non avendo accettato l’eredità nei 10 anni dall’apertura della successione, è ormai privo di interesse.

L’inesistenza del testamento

Il testamento falso

La Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia del 28 maggio 2020 n. 10065, ha stabilito che la sanatoria prevista dall’art. 590 c.c. (ratifica di disposizioni testamentarie nulle) non opera nel caso di non autenticità del testamento.

La Corte, pertanto, una volta accertato nella fattispecie esaminata che la scheda non era stata scritta dalla defunta, ma verosimilmente da una terza persona, ha dichiarato l’inesistenza del testamento (e quindi non la nullità dello stesso) e la conseguente apertura della successione legittima.

Costituisce orientamento costante che l’articolo 590 c.c., nel prevedere la

possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte

degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria, che sia comunque frutto della volontà del de cuius, “sicché’ detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore” (Cass. n. 11195/2012; n. 13487/2005).

Una scheda testamentaria non predisposta dal testatore bensì da un soggetto estraneo si considera inesistente poiché non racchiude le volontà specifiche e ben determinate del testatore medesimo.

Il testamento nuncupativo

Come supra illustrato, il testamento è un negozio a forma rigidamente vincolata. Per la validità del testamento olografo la legge richiede che sia scritto di pugno del testatore, oltre che dallo stesso datato e sottoscritto (art. 602 primo comma, c.c.). Le formalità aumentano per il testamento per atto di notaio e non prescindono dalla forma scritta neppure nel caso dei testamenti speciali, che il codice civile appresta per le situazioni di grave emergenza e la cui efficacia è limitata nel tempo.

Il difetto dell’autografia determina, dunque, l’invalidità del testamento. Si discute da sempre, tuttavia, se il testamento orale sia da considerare nullo oppure inesistente; la conseguenza della scelta si riflette sulla possibilità di recuperare la volontà del de cuius invalidamente trasmessa.

Infatti, qualora il testamento orale sia considerato semplicemente nullo, esso potrà divenire oggetto di conferma, dal momento che l’art. 590 c.c. preclude al confermante la possibilità di far valere la nullità della disposizione testamentaria, «da qualunque causa dipenda».

Al contrario, l’inquadramento sistematico del testamento orale nella categoria – di origine interpretativa e non positiva – dell’inesistenza, ne impedisce l’accesso alla conferma.

La dottrina in favore dell’inesistenza ha sostenuto che la scrittura è una forma minima al disotto della quale non sarebbe possibile neppure parlare di testamento (Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli 1997; ZZARITI/MARTINEZ, Successioni per causa di morte e donazione, Padova, 1959, pag. 328. Da ultimo, CANNIZZO, Successioni testamentarie, Roma, 1996, pag. 45, BELMONTE, Brevi osservazioni in tema di invalidità del testamento, in Dir. giur. 1959, pagg. 418 ss., annotando favorevolmente Trib. Trani, sentenza 28 luglio 1950; C ICU, Testamento, Milano, 1951, pag. 98.) ed inoltre che la mancanza della forma scritta, non essendo prevista tra le cause di nullità tassativamente elencate dall’art. 606 primo comma, c.c., fuoriesce dal concetto legale di nullità, per costituire un caso di inesistenza.

A ciò si è aggiunto il rilievo che la volontà testamentaria non può che essere ricostruita attraverso il documento scritto, cosicché non sarebbe ammissibile la prova per testimoni del testamento orale.

La discussione intorno all’argomento non sembra possa prescindere dall’individuazione dei requisiti minimi idonei a qualificare un atto quale testamento. E così, per aversi un testamento «deve esistere una manifestazione di volontà testamentaria autentica, definitiva, seria e completa, proveniente da un soggetto successivamente defunto con cui egli disponeva delle proprie sostanze per il tempo successivo alla sua morte» (TOTI, La rilevanza delle cause di invalidità nell’applicazione dell’art. 590 c.c., in Riv. dir. civ., 1995, I, pagg. 215 ss.).