Quando l’abitazione diventa una questione di eredità contesa
di Roberto Campagnolo,
avvocato esperto in successioni, patrocinante in Cassazione
nota a
Cassazione Civile sez. II
09/02/2023 n. 4008
“In tema di successione ereditaria ed in presenza dei presupposti per il riconoscimento dei diritti del coniuge superstite sulla casa familiare art 540 comma 2 c.c., la determinazione della quota riservata che spetta a ciascuno dei legittimari in concorso deve considerare i diritti del coniuge sulla casa familiare, posto che tali diritti acquistati dal coniuge a titolo di legato sono sottratti dal relictum ereditario e non anche dal patrimonio sul quale sono calcolate le quote riservate ai legittimari. Secondo quanto dispone l’art 540 comma 1 c c in tema di successione necessaria, qualora il valore dei diritti del coniuge sulla casa familiare superi la disponibile ma l’eccedenza sia comunque contenuta nella legittima del coniuge, il coniuge stesso, dopo aver prelevato tali diritti secondo la regola dei legati di specie, ha ancora il diritto di avere in proprietà nella qualità di legittimario la parte della legittima non assorbita dai diritti sulla casa familiare.
Pertanto, nel concorso del coniuge con più figli, la legittima complessiva del coniuge è in questo caso pari alla metà dell’asse, comprensiva dei diritti sulla casa familiare, mentre l’altra metà spetta ai figli in parti uguali”.
La sentenza di cui in oggetto tratta della successione necessaria e legittima, con particolare riguardo al diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa familiare e alla distribuzione delle quote ereditarie.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, le figlie di prime nozze sostenevano di essere state pretermesse nell’eredità col passaggio in seconde nozze del padre. Più in particolare, esse lamentavano come le figlie di seconde nozze avessero ricevuto in proprietà l’unico cespite ereditario, una villa.
Le donne proponevano quindi l’azione di riduzione della legittima, in quanto la disposizione testamentaria era lesiva delle loro prerogative.
Sul bene ereditario le coeredi pretendevano i frutti, ed inoltre chiedevano che l’immobile fosse venduto all’incanto.
Il giudice di prime cure accoglieva l’azione disponendo la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie ex art 558 da 1/3 a ¼., in modo da reintegrare la quota di riserva.
Assegnava quindi l’intero l’immobile a una figlia, la quale conservava il diritto all’abitazione e non era tenuta a corrispondere frutti o altre utilità, con possibilità di vendita e di divisione per quote, stante il valore comunque monetizzabile dell’ immobile.
L’intera disponibile era dunque assorbita dai diritti di uso e di abitazione sulla casa.
L’articolo applicato dalla Suprema Corte è l’articolo 540 c.c.: al coniuge superstite viene riconosciuto il diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, anche in caso di concorso con i figli. Tali diritti gravano sulla disponibile (relictum), e solo in subordine sulla quota di riserva.
I diritti sulla casa familiare vanno dunque qualificati come legati ex lege, o prelegati, e assorbono la disponibile con un’eccedenza che grava sulla legittima del coniuge senza intaccare la quota spettante ai figli.
L’art 540 c c è pienamente in linea con la riforma del diritto di famiglia, di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151: con l’assegnazione della casa ex coniugale è tutelato il coniuge superstite sia da un punto di vista patrimoniale che dal punto di vista affettivo.
Secondo Cassazione Sezioni Unite n. 4847/2023 (e cfr. anche Parente G., it. 82, 1, 2, p. 153 ss.) sia in sede di successione legittima che necessaria viene assegnato, in qualità di prelegato, un diritto d’uso e di abitazione sulla casa ex coniugale. Esso viene attribuito, quale legato ex lege, a prescindere dal valore di detto immobile e dell’accettazione o meno dell’eredità, con espressa eccezione al principio d’intangibilità della legittima ex art 549 c.c.
Tuttavia, proprio ai sensi dell’art. 549 c.c., i diritti spettanti al coniuge gravano sulla quota di tutti i coeredi anche legittimari, in quanto a questi è precluso il godimento dell’immobile adibito a casa ex familiare.
E’ bene effettuare una distinzione fra successione legittima e successione necessaria.
Nel caso di successione legittima il valore del diritto di uso o di abitazione viene detratto dalla massa ereditaria (Cass S. U. n. 4847/2013).
Quando invece si parla di successione necessaria (e dunque c’è un testamento) i diritti del coniuge sulla casa coniugale sono equiparati al legato testamentario con dispensa dalla collazione e il coniuge, una volta scomputata l’abitazione dall’asse e se ha esaurito la disponibile ma non ha intaccato la legittima, può soddisfarsi per l’intero su altri beni.
Negli anni si è sviluppato un acceso dibattito dottrinario e giurisprudenziale derivato dal fatto che mentre l’art. 540 c.c. prevede che al coniuge superstite, “anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”, e inoltre l’art. 584 c.c., che regola la successione del coniuge putativo, prevede espressamente l’applicabilità in favore di quest’ultimo della disposizione di tale articolo, gli artt. 581 e 582 c.c., i quali disciplinano nell’ambito della successione legittima, rispettivamente, il concorso del coniuge con i figli ovvero con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle del de cuius, non fanno riferimento a tali diritti . Secondo un primo orientamento, infatti, nella successione testamentaria è previsto l’istituto della legittima (e dunque anche il calcolo della porzione disponibile), mentre nella successione ab intestato non sarebbe possibile attribuire natura giuridica ai diritti d’uso e di abitazione su beni immobili. A porre fine a questa situazione di incertezza è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, statuendo che i diritti attribuiti ex artt. 540 c.c. al coniuge superstite hanno natura di prelegato ex lege anche nell’ambito della successione legittima. La Suprema Corte ha infatti affermato che: “nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall’art. 540 secondo comma c.c. ; il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato” . A sostegno di tale ultimo orientamento giurisprudenziale giova rilevare come se l’art. 584, comma 1, c.c., riconosce al coniuge putativo di buona fede l’applicazione del secondo comma dell’art. 540 c.c., ciò fa ragionevolmente presupporre, a fortiori, che al coniuge vero, nella successione legittima, spettino indubbiamente i diritti di abitazione ed uso previsti dall’articolo citato. ( Cfr Mengoni, Successioni per causa di morte, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, p. 176; Cass. 6 aprile 2000 n. 4329; Cass. SS.UU. 27 febbraio 2013 n. 4847). La dottrina ha definito i diritti sull’abitazione ex coniugale come legato ex lege. Tali diritti, proprio perché ulteriori rispetto al diritto alla metà del patrimonio del coniuge defunto, gravano sulla quota disponibile se sussiste; altrimenti sulla quota di riserva del coniuge o dei figli. Più precisamente, secondo autorevole dottrina e giurisprudenza, trattasi di prelegati, con i quali si consente al testatore di attribuire la casa ex coniugale a uno o più coeredi, senza per questo estromettere alcuno dall’eredità. In tal modo, l’erede cumula il prelegato alla sua quota ereditaria, prelevando anticipatamente il quantum dall’asse ereditario, che in tal modo si riduce di quanto attribuito al legatario, mentre la restante massa ereditaria verrà attribuita agli eredi proporzionalmente alle loro quote. La Corte rileva altresì la necessità di risolvere il contrasto giurisprudenziale circa l’acquisizione da parte del coniuge superstite del diritto di abitazione ed uso nel caso in cui l’immobile adibito a residenza familiare sia in comunione tra il defunto e terzi, ad esempio la prima moglie. La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 4889/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in ordine a questa possibilità “L’impossibilità di configurare, nella fattispecie quel diritto di abitazione e d’uso in favore del coniuge superstite, implica conseguentemente l’impossibilità di conseguire (come ipotizzato sotto altro profilo di censura del motivo in esame) la richiesta valorizzazione monetaria”. Non si applica pertanto l’articolo 540, secondo comma, del codice civile nel caso di successione in cui l’immobile adibito a residenza familiare sia in comproprietà tra il de cuius e un terzo, fosse anche la prima moglie dello stesso.