Poteri del chiamato prima dell’accettazione

QUESTIONE

La posizione del delato prima dell’accettazione dell’eredità

ricostruzione della natura giuridica ed effetti della stessa, i poteri ed i limiti del chiamato.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

(Cass. 18 maggio 1995, n. 5463, GG 1997, 1, 215)

La giurisprudenza ha affermato che le attività di cui all’art. 460 c.c., che disciplina i

poteri del chiamato prima dell’accettazione dell’eredità

vanno riguardate alla stregua di poteri, non di obblighi. In particolare, tra gli atti che non comportano l’accettazione ta­cita dell’eredità sono da annoverare quelli di mera conservazione, vigilanza e amministrazione che il chiamato a succedere può compiere per questa sua specifica qualità, in base ai poteri conferitigli dal­I’art. 460 c.c. La denuncia di successione, ed il pagamento della relativa imposta in relazione al valore del patrimonio dichiarato nella predetta denuncia, sono atti di natura prevalentemente fi­scale e, poiché essi sono intesi ad evitare l’appli­cazione di sanzioni, hanno solo uno scopo caute­lare.


(Cass. 24 luglio 2000, n. 9648, GCM, 2000, 1601; RN, 2000, 1505 )

L’eredità devoluta ai minori

può essere accettata soltanto con beneficio di inventario, mentre ogni altra forma di accetta­zione espressa o tacita è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede (cfr. Cass. n. 4561-88, n. 881-67, n. 72­99, n. 9142-1993). E quindi principio pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 8142-93) che in caso di successione di minore la decadenza dal benefi­cio di inventario non può non verificarsi in virtù dell’applicazione dell’art. 485 c.c.

Nel caso di successione di minore la decadenza dal beneficio dell’inventario potrà verificarsi unica­mente ai sensi dell’art. 489 c.c., che prevede il mancato compimento dell’inventario in un anno dalla maggiore eta.


Cass. 17 novembre 1999, n. 12753, GCM, 1999, 2278

La volontà di accettare

non deve essere richiesta in concreto ma deve essere presupposta in astratto sulla base di elementi esteriori da valu­tarsi obiettivamente secondo criteri legislativa­mente stabiliti. Pertanto la giurisprudenza più recente ha cominciato a dare maggiore considera­zione all’atto in se in quanto strumentale all’ac­certamento dell’intenzione del chiamato.


Cass. 29 marzo 2005, n. 6574, RN, 2005, 848 ­

L’accettazione tacita di eredità

può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che ab­bia posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunziare o concludenti al fine di desumer­ne la volontà di accettare (nella specie, sono stati considerati facta concludentia l’intervento in giu­dizio per la tutela dei propri diritti ereditari e la richiesta di voltura catastale).


Cass. 10 gennaio 1995, n. 243, GCM, 1995, 42 ­

La prescrizione del diritto di accettare l’eredità

può essere eccepita da chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all’eredità e, quindi, anche da colui il quale sia nel possesso dei beni ereditari, senza che sia necessario che a suo favore sia com­piuta l’usucapione.


Cass. 9 agosto 2005, n. 16739, VAT, 2006, 1, 298

L’accettazione con beneficio di inventario

da ese­guirsi mediante dichiarazione preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario, costituisce una fatti­specie a formazione progressive di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti legislativa­mente previsti, onde la limitazione della respon­sabilità non e immediata, e la mancata redazione dell’inventario comporta non la decadenza dal be­neficio ma il mancato acquisto di quest’ultimo.


Cass. 23 febbraio 2004, n. 3546, RN, 2004, 1579

La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede

è istituto posto a tutela dei cre­ditori del de cuius, essendo finalizzata ad assicura­re, con il compendio relitto, il soddisfacimento dei creditori ereditari e dei legatari che l’hanno esercitata, a preferenza dei creditori del successore mortis causa. Detto istituto fa nascere, in favore dei soggetti procedenti, un diritto reale di garanzia sui singoli beni immobili separati, diritto simile alla garanzia ipotecaria.

L’Avvocato Roberto Campagnolo vanta una specifica conoscenza della materia ereditaria, suffragata da numerose pubblicazioni sull’argomento, tra cui la pubblicazione monografica “Successioni mortis causa” (UTET, 2011).

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