QUESTIONE
La posizione del delato prima dell’accettazione dell’eredità
ricostruzione della natura giuridica ed effetti della stessa, i poteri ed i limiti del chiamato.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
(Cass. 18 maggio 1995, n. 5463, GG 1997, 1, 215)
La giurisprudenza ha affermato che le attività di cui all’art. 460 c.c., che disciplina i
poteri del chiamato prima dell’accettazione dell’eredità
vanno riguardate alla stregua di poteri, non di obblighi. In particolare, tra gli atti che non comportano l’accettazione tacita dell’eredità sono da annoverare quelli di mera conservazione, vigilanza e amministrazione che il chiamato a succedere può compiere per questa sua specifica qualità, in base ai poteri conferitigli dalI’art. 460 c.c. La denuncia di successione, ed il pagamento della relativa imposta in relazione al valore del patrimonio dichiarato nella predetta denuncia, sono atti di natura prevalentemente fiscale e, poiché essi sono intesi ad evitare l’applicazione di sanzioni, hanno solo uno scopo cautelare.
(Cass. 24 luglio 2000, n. 9648, GCM, 2000, 1601; RN, 2000, 1505 )
L’eredità devoluta ai minori
può essere accettata soltanto con beneficio di inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede (cfr. Cass. n. 4561-88, n. 881-67, n. 7299, n. 9142-1993). E quindi principio pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 8142-93) che in caso di successione di minore la decadenza dal beneficio di inventario non può non verificarsi in virtù dell’applicazione dell’art. 485 c.c.
Nel caso di successione di minore la decadenza dal beneficio dell’inventario potrà verificarsi unicamente ai sensi dell’art. 489 c.c., che prevede il mancato compimento dell’inventario in un anno dalla maggiore eta.
Cass. 17 novembre 1999, n. 12753, GCM, 1999, 2278
La volontà di accettare
non deve essere richiesta in concreto ma deve essere presupposta in astratto sulla base di elementi esteriori da valutarsi obiettivamente secondo criteri legislativamente stabiliti. Pertanto la giurisprudenza più recente ha cominciato a dare maggiore considerazione all’atto in se in quanto strumentale all’accertamento dell’intenzione del chiamato.
Cass. 29 marzo 2005, n. 6574, RN, 2005, 848
L’accettazione tacita di eredità
può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunziare o concludenti al fine di desumerne la volontà di accettare (nella specie, sono stati considerati facta concludentia l’intervento in giudizio per la tutela dei propri diritti ereditari e la richiesta di voltura catastale).
Cass. 10 gennaio 1995, n. 243, GCM, 1995, 42
La prescrizione del diritto di accettare l’eredità
può essere eccepita da chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all’eredità e, quindi, anche da colui il quale sia nel possesso dei beni ereditari, senza che sia necessario che a suo favore sia compiuta l’usucapione.
Cass. 9 agosto 2005, n. 16739, VAT, 2006, 1, 298
L’accettazione con beneficio di inventario
da eseguirsi mediante dichiarazione preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario, costituisce una fattispecie a formazione progressive di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti legislativamente previsti, onde la limitazione della responsabilità non e immediata, e la mancata redazione dell’inventario comporta non la decadenza dal beneficio ma il mancato acquisto di quest’ultimo.
Cass. 23 febbraio 2004, n. 3546, RN, 2004, 1579
La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede
è istituto posto a tutela dei creditori del de cuius, essendo finalizzata ad assicurare, con il compendio relitto, il soddisfacimento dei creditori ereditari e dei legatari che l’hanno esercitata, a preferenza dei creditori del successore mortis causa. Detto istituto fa nascere, in favore dei soggetti procedenti, un diritto reale di garanzia sui singoli beni immobili separati, diritto simile alla garanzia ipotecaria.
L’Avvocato Roberto Campagnolo vanta una specifica conoscenza della materia ereditaria, suffragata da numerose pubblicazioni sull’argomento, tra cui la pubblicazione monografica “Successioni mortis causa” (UTET, 2011).