LE NOVITA’ GIURISPRUDENZALI RIGUARDANTI IL TESTAMENTO OLOGRAFO REDATTO IN STAMPATELLO
Commento a Cass. Civ. 42124/2021
di Roberto Campagnolo, avvocato con studio in Milano.
Più volte la Cassazione si è pronunciata in merito alla validità di un testamento redatto di proprio pugno dal testatore.
Nel testamento olografo la maggiore riservatezza comporta infatti un elevato grado di incertezza circa la sua provenienza.
La risposta che ha dato la Suprema Corte, in questo confortata da autorevole dottrina, è la seguente: non importa il tipo di scrittura. Il testamento olografo deve infatti soddisfare i seguenti due requisiti:
- Essere redatto di proprio pugno dal testatore, e quindi essere riconoscibile e riconosciuto come proveniente da esso.
- Essere chiaramente leggibile.
Colui il quale sia impossibilitato a redigere un testamento di proprio pugno deve necessariamente rivolgersi ad un notaio.
Nella redazione del testamento non possono essere utilizzati strumenti meccanici quali computer e stampanti, neppure nel caso in cui la propria firma sia apposta in calce di proprio pugno, né possono essere impiegati files di word, neppure se custoditi nella memoria del pc.
Secondo la legge e la giurisprudenza il testamento deve essere autografo: esso deve dunque essere scritto, datato e sottoscritto integralmente dal testatore.
Secondo gli artt. 602 e 606 c.c. se manca l’autografia o la sottoscrizione esso è nullo, se manca la data esso è solamente annullabile.
Una volta che detto testamento rispetti i requisiti minimi: data, sottoscrizione e scrittura di proprio pugno, ad esso va riconosciuta piena validità
Colui il quale voglia contestarne l’invalidità deve provare la falsità del documento.
Il problema è ampiamente risolto tramite il ricorso alle perizie calligrafiche, le quali riescono a trarre elementi utili all’indagine anche solamente dalla pressione della penna sul foglio.
Secondo giurisprudenza (Cass civ 31457/2018 e Cass Sez. Unite 15161/2010 e 26242/2014), nell’indagine ci si deve riferire alla scrittura abituale del testatore. Ciò porterebbe ad escludere il ricorso alla scrittura in stampatello, ovvero ad una scrittura “mista” corsivo – stampatello. In realtà, ciò che sembra contare è la possibilità d’individuare l’esatta provenienza della scrittura dal testatore, e tale falsità non può essere desunta unicamente dal carattere stampatello della scrittura.
Secondo però la Corte d’Appello di Torino 19.12.2000, il fatto che il testatore usi abitualmente il corsivo e non lo stampatello può essere un indice significativo. Di per sé, tuttavia, il solo fatto di usare lo stampatello, o parte il corsivo e parte lo stampatello, non è sinonimo di invalidità del testamento, qualora si provi che trattasi di una pratica calligrafica frequente.
In definitiva, e secondo la Corte d’Appello di Torino, il testamento in stampatello è valido, ma colui il quale usa abitualmente il corsivo farà meglio a continuare ad usare questo stile, onde evitare che insorgano contestazioni in merito alla sua validità.
E’ inoltre necessario, secondo Tribunale Ferrara 21/07/2003, effettuare una comparazione fra scritture analoghe in stampatello, posto che, anche secondo i grafologi, la scrittura cambia molto nel passaggio dallo stampatello al corsivo.
I requisiti per la validità del testamento olografo:
- scrittura di pugno del testatore,
- data e sottoscrizione,
- dovranno quindi essere integrati anche da una valutazione del giudice, soggettiva e caso per caso, in merito alla abitualità della scrittura, ad esempio in stampatello e non in corsivo.
Anche la dottrina prevalente (Cicu, Allara e Capozzi) ritiene che il testamento scritto in stampatello sia valido, qualora si dimostri l’abitualità del ricorso a tale forma. Tuttavia, la prova deve essere fornita in maniera assai rigorosa.
Secondo Cassazione Civile, Sentenza 31457/2018, la normalità e l’abitualità della scrittura testamentaria è un requisito importante, ma questo non può essere unico. In caso contrario, si violerebbe il disposto del codice civile, il quale individua tassativamente le cause d’invalidità.
In linea con le più recenti pronunce, torna ad esprimersi in merito la Cassazione, sentenza n. 42124/2021: il tipo di scrittura, nella specie lo stampatello anziché il corsivo, non è un requisito a pena d’invalidità. Il testamento dunque è valido. Anche se redatto in stampatello.
Tuttavia, in sede di un’eventuale contestazione circa la legittimità del testamento, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se lo stampatello sia lo stile di scrittura abituale del de cuius, posto che la scrittura in stampatello è più facilmente soggetta a contraffazione.
Con questo, la Suprema Corte introduce un’interessante apertura giurisprudenziale al rigido dettato codicistico.