La non partecipazione alla mediazione costituisce dolo con conseguente avvaloramento delle relative domande propugnate da parte attrice
Articolo di Roberto Campagnolo Avvocato esperto in mediazione ereditaria
Le persone che litigano per dividere un’eredità sono legate molto spesso da relazioni affettive e familiari complesse. Per dirimere le controversie, patrimoniali non meno che affettive, che legano gli eredi, soccorre la mediazione civile.
Orbene, la mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo può essere elemento di prova per fare presumere al Giudice sia il dolo della parte sia il fondamento della tesi avversaria. Lo ha stabilito il Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 412 del 7 aprile 2023. Il suddetto Tribunale ha esaminato un verbale di chiusura negativa della mediazione promossa da un locatore contro un conduttore moroso, che non si era presentato all’udienza senza giustificato motivo, benché ritualmente convocato.
Senza entrare nel merito, il Giudice, richiamando la sentenza Tribunale di Roma 23 febbraio 2017, conforme Ordinanza Tribunale di Palermo 29/07/2015, secondo la quale: “L’ingiustificata mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione demandata disposta dal giudice è valutabile ai fini della decisione nel merito della causa (art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 8 d.lgs. 28/2010); il mancato rispetto dell’ordine impartito dal Giudice ai sensi art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 integra colpa grave e può fondare la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c.” ha ravvisato il dolo, e non solamente la colpa grave, nel comportamento di controparte, particolarmente gravoso in quanto in spregio degli istituti deflattivi del contenzioso civile, come noto oberato di cause, ed ha condannato parte resistente al pagamento del Contributo Unificato a favore dello Stato.
Vieppiù, sempre in virtù del combinato disposto artt. n. 8 comma quattro bis dlgs. 28/2010 e 116 c.p.c. il comportamento doloso della parte, secondo il Tribunale adìto, concorre a ritenere raggiunta la piena prova della infondatezza della sua resistenza e legittima l’interesse dell’attore ad ottenere quanto richiesto.
Tale norma dispone che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La decisa affermazione della giurisprudenza più recente, il cui orientamento si è andato consolidando, è nel senso che l’ingiustificata, mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione è valutabile ai fini della decisione della causa, costituisce integrazione di prove già acquisite, e può essere anche unica e sufficiente fonte di prova.
Sul punto – Mancata partecipazione in assenza di giustificato motivo al procedimento di mediazione e relative conseguenze – si esamini Corte di Appello di Genova, 13 luglio 2020, n. 652, e cfr. anche Tribunale Verona 21 maggio 1919 e Corte d’Appello di Napoli, n. 360 del 31/01/2022, che hanno richiamato anche l’art. 96 c.p.c. comma 3 sull’oggettivo abuso del processo.
In definitiva, l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte è nel senso di ritenere doloso (e non più solamente colpa grave) il comportamento della parte che non si presenta alla mediazione senza giustificato motivo.
Tale condotta concorre a definire il giudizio in quanto prova dell’asserita veridicità degli assunti avversari, ed è questo un punto di assoluta importanza per le vicende deflattive del contenzioso,