Testamento redatto da avvocato che contiene solo legati escludendo i debiti dell’erede
Di Roberto Campagnolo,
avvocato, Patrocinante in Cassazione.
Distinzione tra erede e legato testamentario
Le disposizioni testamentarie possono essere a titolo universale ovvero a titolo particolare: nel primo caso si tratta di eredi, nel secondo si parla di legatari.
La distinzione fra eredi e legatari è di fondamentale importanza in quanto l’eredità va accettata, il legato si acquista ipso jure.
L’erede subentra sia nei rapporti attivi che in quelli passivi, il legatario solamente nei rapporti attivi.
L’erede, inoltre, risponde ultra vires, il legatario solamente nei limiti di quanto ricevuto.
Generalmente, l’erede subentra per l’intero (ex asse), ovvero in una quota ideale, sia essa costituita da immobili, beni mobili ovvero denaro; il legatario riceve solo beni determinati.
La distinzione fra erede e legatario, così chiara nel nostro Codice Civile, sfuma tuttavia allorquando vengano introdotte nuove fattispecie giuridiche.
Si parla di istituzione di erede ex re certa (art 588, comma 2° c.c.) allorquando siano destinati all’erede dal testatore, con l’intenzione di assegnarli come quota dell’asse ereditario, beni determinati.
(Cfr. App. Bari, Sez III, 29.07.2005; Cass. Civ., Sez. II, 01.03. 2002, n. 3016).
In tal caso il testatore non si riferisce ad un’universalità di beni ovvero ad una frazione aritmetica degli stessi, bensì a determinati beni specificamente indicati, ovvero ad un complesso di beni.
Ciò che rileva, tuttavia, è l’intenzione di assegnarli come quota dell’intero asse ereditario .
(Trib. Pavia, 21.05.1992).
Qualora invece il testatore abbia inteso assegnare a titolo particolare l’intero patrimonio, e fatta salva la successione legittima ab intestato dell’erede pretermesso, ovvero quella concernente beni negletti dal testatore, l’istituzione del legato non esclude che il testatore abbia voluto qualificare diversamente tale eredità come quota dell’asse ereditario, applicando una norma dispositiva e derogatoria, eccezionale dunque.
(IEVA, Manuale di tecnica testamentaria, Padova, 1996, p. 3; DELLE MONACHE, Testamento – Disposizioni generali, in Comm. Schlesinger, Milano, 2005, p. 167).
Interpretazione del testamento
Sorge a questo punto un problema d’interpretazione del testamento.
In base ad autorevole dottrina bisogna in primis ricorrere all’ interpretazione oggettiva, ricavabile dalle disposizioni testamentarie, interpretate in senso ampio, di talchè la volontà testamentaria può essere desumibile anche aliunde.
Secondo giurisprudenza, ci si può riferire a criteri aggiuntivi quale ad esempio l’ammontare del valore della res certa attribuita, in proporzione all’intero asse.
(Corte di Cassazione n. 13868/2018).
Si può fare ricorso inoltre ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita, ecc.
Secondo una giurisprudenza più cauta bisogna ricorrere ad elementi extratestuali solo allorquando facciano riferimento alle disposizioni di ultima volontà.
Qualora appaia incontrovertibile lo status di erede ovvero la qualità di legatario, non è più necessario indagare la volontà del testatore.
Se invece tale volontà incontrovertibile non dovesse risultare, bisogna aver riguardo alla volontà soggettiva e cioè alla intenzione del testatore, desumibile unicamente dalla lettura del testamento.
Sussisterebbe secondo la dottrina più autorevole una presunzione juris tantum a favore della qualifica di legatario, che può essere vinta dalla prova contraria secondo l’interpretazione oggettiva o soggettiva del testamento.
(Cass civ 26.06.1976, n. 2417; Cass. civ. Sez. lavoro, 12.07.2001, n. 9467; Cass. civ., 16.11.85, n. 5624).
L’interpretazione testamentaria deve essere scandagliata in sede di merito, mentre è incensurabile in sede di legittimità, ma unicamente nella misura in cui si chiarisca una volontà emersa nella scheda testamentaria, e non mai per ricostruire un intento rimasto inespresso.
(MENGONI, L’istituzione di erede ex re certa secondo l’art. 588, comma 2°, c.c., p. 758; BASINI, Lasciti di beni determinati ed istituzione di erede ex re certa, Fam. Pers. succ., 2007, 03, Successioni; Cass. civ., 19.02.01, n. 3940),.
Istituzione di erede – legatario
Per quanto riguarda l’istituzione di erede, i beni assegnati nel testamento sono in primo luogo quelli individuati nella scheda testamentaria, mentre quelli lasciati fuori da detta scheda vengono considerati parte della successione legittima ab intestato, e così quest’ ultima concorre con la successione testamentaria.
Se i beni istituiti ex re certa vengono alienati o disposti a titolo di legato è prevista la revoca delle disposizioni testamentarie.
L’istituto ex re certa è una norma per così dire ibrida, che si pone a cavallo fra disposizioni a titolo universale e disposizioni a titolo particolare: rileva in questo caso la volontà del testatore.
(Cass. Civ., n. 9467/2001).
Nel caso di unico legatario, invece, vi sarebbe l’assunzione della qualità di erede, con conseguente attribuzione dell’intero asse ereditario.
Per il caso di beni non contemplati nel testamento abbiamo l’apertura della successione legittima ab intestato, che concorre con l’istituzione in legato dell’intero testamento. Il testamento che contenga solo legati è da ritenersi valido.
I legatari pagano le imposte di successione, mentre dei debiti gravanti sull’eredità rispondono solamente gli eredi.
Il problema riguarda l’utilizzo del termine erede ovvero del termine legatario. Infatti è alquanto controversa la definizione dell’art. 588 c.c. secondo il quale
“le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualifica di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualifica di legatario”.
Ancora una volta, bisogna avere riguardo alla reale volontà del testatore, quale risulta dall’ interpretazione univoca del testamento.
Ma vi è di più. Un testamento è valido a prescindere dalla istituzione di un erede in esso. Può trattarsi di un’istituzione di legatario per la sua totalità, oppure può riguardare solamente una parte del patrimonio, cadendo in successione legittima il restante.
Nel caso del legatario ex asse, ossia di un testamento il quale abbia lasciato la totalità dei beni ad un legatario, a differenza dell’istituzione di erede ex re certa, il legatario non risponde ultra vires dei debiti ereditari, mentre deve pagare le imposte di successione.
Se quindi siamo in presenza di un legatario ex asse, questi sarà tenuto al pagamento dell’intera imposta di successione, mentre con riferimento ai debiti gravanti sull’eredità egli, se qualificato come tale, non risponderà in solido, ma solo relativamente alla quota posseduta, quindi singolarmente.
Orbene, secondo Cass. civ., 12.05.71, n. 1368, cfr. anche Cass. civ., 26.10.72, n. 3282)
“ l’istituto ex re certa deve considerarsi istituzione di erede quando il de cuius ha considerato la res certa in rapporto alla totalità del suo patrimonio, come quota di esso, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore della res certa attribuita e il valore dell’intero asse” , secondo quanto prevede oggi anche la dottrina dominante (BIGLIAZZI GERI – BRESCIA – BUSNELLI – NATOLI, Diritto civile, 4, Le successioni a causa di morte, Torino, 1997).
Quando la res certa coincida invece con la totalità del patrimonio il criterio ermeneutico appare preferibile, per determinare se si sia in presenza di un unico erede, ovvero di un legato ex asse.
Tuttavia, non sempre tale volontà risulterà in modo univoco dall’interpretazione del testamento .
(Cass. civ., 16-11-1985, n. 5625, ed in dottrina GALGANO, Diritto civile e commerciale, vol. IV, Padova, 2004, p. 239),
tenuto conto anche del fatto che, secondo un’ interpretazione più restrittiva, la ricostruzione della mens testantis dovrà avvenire ex testamento, non aliunde, non extrinsecus
(Cass. civ., 26.06.76, n. 2417) (BASINI, Lasciti di beni determinati ed istituzione di erede ex re certa, Fam. Pers. succ., 2007, 03, Successioni e nello stesso senso anche, MENGONI, L’istituzione di erede ex re certa secondo l’art. 588, comma 2°, c.c., p. 758, per il quale
“il problema se, nel dubbio, la res certa debba ritenersi attribuita a titolo universale o particolare deve certamente risolversi in ogni caso, nel secondo senso”.
In definitiva, il testamento che contenga solo legati è valido; per i beni in esso non contemplati, e per qualsiasi altro bene, nel caso emergano ulteriori cespiti destinati a cadere in successione, operano le norme sulla successione legittima
(Cass. civ. Sez. II,sent 29 giugno 2017, n. 15239).
In particolare, nel caso di testamento che, senza contemplare istituzione di erede, contenga soltanto attribuzioni di legati, l’erede legittimo risponderà anche dei debiti del de cuius, salvo accettazione con beneficio d’inventario.
Le imposte di successione, invece, saranno a carico dei legittimari in base a quanto loro assegnato.
Il testamento è un negozio giuridico, non un contratto fra testatore ed erede/legatario.
Quale atto personalissimo, ciò che rileva supremamente è la univoca volontà del de cuius.
Per questo motivo, l’interpretazione del testamento risulta fondamentale anche nell’attribuzione della qualità di erede ovvero di legatario.
Posto che le conseguenze sul piano dei rapporti giuridici patrimoniali della differente qualifica di erede oppure di legatario sono molto rilevanti, occorre porre molta attenzione alla sostanza dell’atto, più che alla forma che esso riveste.
Sposandoci su un piano puramente teorico, l’erede è titolare di un diritto reale sui beni lasciati in successione, tanto è vero che il legislatore ragiona per quote ovverossia in universum jus; il legatario è titolare di un rapporto obbligatorio (ob – legare) , tanto è vero che il legislatore ragiona per oggetti determinati, ovverossia il testatore lega uno o più beni.
Nel caso di testamento il quale attribuisca solamente legati, e vieppiù nel testamento che leghi ad un soggetto un intero patrimonio, il rapporto obbligatorio sottende un rapporto reale, non diversamente da quanto avviene per le obbligazioni propter rem.
Nel caso di legato ex asse, più in particolare, la stessa dicotomia diritto reale/diritto di credito sembrerebbe venire meno.
Tuttavia, essa deve essere conservata. Infatti, le conseguenze sul piano dei rapporti giuridici patrimoniali sono molto diverse.
Se dunque qualifichiamo l’intera attribuzione ereditaria operata dal de cuius come legato anziché come eredità, saranno conservati i rapporti obbligazionari, quali ad esempio le imposte e la denuncia di successione, mentre non sarà presente alcuna vis espansiva, e dunque il legatario non risponderà ultra vires dei debiti patrimoniali, a differenza dell’erede.
Ruolo dell’avvocato nella redazione del testamento
Un’ultima considerazione merita di essere spesa sul ruolo dell’avvocato nella redazione del testamento.
Il testamento redatto da un avvocato non corrisponde ad alcuna forma tipizzata dal nostro Legislatore, quale la forma olografa, pubblica o segreta. Tuttavia farsi assistere da un avvocato nella redazione di un atto di ultima volontà può essere molto importante per il de cuius, il quale così può individuare errori, vizi e problemi che potrebbero inficiarne la validità.
Farsi supportare da un avvocato, in definitiva, può aiutare ad evitare di incorrere in errate qualificazioni della fattispecie giuridica che potrebbero ingenerare confusione e problemi al momento dell’apertura della successione.
Per quanto riguarda un testamento il quale contempli solamente legati, vieppiù, è di estrema importanza che si qualifichi la volontà del testatore ab intrinseco di modo che, al di là della terminologia usata, si possa discernere se trattasi di eredi ex re certa ovvero solamente di legatari, con le rilevanti conseguenze in termini di apertura della successione, responsabilità passiva, pagamento d’imposta. Il testamento in cui un testatore lasci all’erede tutto l’asse ereditario non lascia spazio ad altra vocazione; il testamento in cui, invece, il testatore nomini solo uno o più legatari in universum jus può far posto alla concorrenza con la successione ab intestato, qualora si scopra che, per dimenticanza ovvero per sopravvenienza ante successione vi sia il concorso con eredi legittimi.
Nel caso, infine, di testamento in cui vi sia solamente l’istituzione di uno o più eredi, qualificati come tali, si ha l’eventuale concorso con la successione necessaria, con conseguente possibile azione di riduzione di legittima, anche nel caso di eredità ex re certa, cosa che invece nel caso di testamento il quale contempli solamente legatari, ovvero di legato ex asse, è totalmente preclusa.
In buona sostanza, il testamento che nomini un erede ex asse, il testamento che nomini un erede ex re certa, il testamento che istituisca solo legatari, ovvero il legato ex asse, rappresentano dei veri e propri discrimini fra le fattispecie testamentarie, e non vanno tra loro confusi, bensì specificamente individuati tramite un’interpretazione estensiva ed ampia, desumibile testualmente ed anche, seppur più restrittivamente, aliunde, stante la vocazione personalissima del negozio testamentario. Ciò permetterà di ben discernere fra le conseguenze che sui vocati all’eredità potranno sopravvenire all’apertura della successione, nel rispetto della dicotomia fra diritti reali ed obbligazionari che da questo antichissimo istituto, pur modernamente rivisitato, non è ancora scalfita.