Il testamento digitale: la tradizione incontra il futuro

Il testamento, secondo il nostro Codice Civile di cui all’art. 587 ss., è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Questo istituto, di origine antichissima, è ora alla prova della contemporaneità.

Oggi siamo ormai entrati nell’era digitale, e ciò comporta un adeguamento, sotto diversi profili, del testamento, specie quello olografo, ossia redatto di proprio pugno dal testatore.

Che cos’è il testamento digitale.

Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Dal 8 febbraio 2020 è in vigore il d.m. n. 170 2019, il quale disciplina l’iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà su richiesta del notaio al “Registro generale dei testamenti”.

Il Garante della Privacy ha dato parere positivo alla trasmissione telematica dei dati.

Per potere effettuare l’iscrizione telematica, il notaio o i funzionari degli archivi notarili dovranno compilare un’apposita scheda sottoscritta con firma digitale.

Affinché il testamento non divenga accessibile a terzi non aventi diritto, devono essere adottate idonee misure di sicurezza, in primis di tipo informatico, di cyber security.

Nel caso di iscrizione non andata a buon fine, ad esempio per mancata compilazione della scheda, ovvero per mancato pagamento dell’imposta di bollo, devono essere prese le opportune precauzioni affinché il testamento non vada perso.

Attualmente alcune startup forniscono servizi riguardanti il testamento digitale. Essi guidano l’utente step by step nella compilazione, e ne consentono l’autenticità tramite blockchain.
Il documento avente valore legale resta quello scritto a mano, datato e firmato, ma se l’utente vuole utilizzare la tecnologia blockchain, si otterrà un file hash, riconducibile in maniera univoca al file caricato.

Blockchain

Le blockchain fanno parte della più ampia famiglia delle Distributed ledger tecnologies (DLT)Distributed ledger tecnologies (DLT), che si basano su una rete distribuita in nodi e suddivisa in blocchi contenenti informazioni. Non esiste alcun controllo centrale.
Uno degli utilizzi principali della blockchain è l’emissione e la circolazione di criptovalute ( ad es Bitcoin, Ethereum ecc…), ma le potenzialità della blockchain possono essere sfruttate anche per certificare informazioni quali smart contracts, transazioni finanziare, autenticazioni di beni (ad esempio opere d’arte).

Nel caso di utilizzo della blockchain per registrare un testamento telematicamente, ogni elemento è rintracciabile e validato attraverso i nodi.
Il registro è trasparente, e può essere visualizzato da chiunque. I dati in esso contenuti sono immutabili, e non possono essere modificati senza il consenso della rete.

Eredità digitale

Il testamento può contemplare la presenza, nell’atto di ultima volontà, di un soggetto virtuale.
Anche in questo caso si parla, in un’altra accezione, di testamento digitale.
Più in particolare, per eredità digitale s’intende l’insieme di informazioni o documenti informatici, quali file o password, credenziali, archivi elettronici di dati, account per la fruizione di beni o servizi digitali.

In caso di account bancari, si può ricorrere a sistemi di protezione quale la crittografia.

Nel caso di account virtuali online, aperti in vita dal de cuius, qualora si voglia tramandare le procedure di acquisizione dati, si può nominare un beneficiario, al quale fornire le credenziali di accesso.Il beneficiario del patrimonio digitale del testatore potrà esibire un certificato di morte, da usare quale dimostrazione del fatto che il de cuius è defunto, e che quindi spetta a lui gestire l’account.

Password e privacy

Ovviamente, per accedere a qualunque account online è necessario essere forniti di una idonea password.
Password, pin e spid sono ormai entrate, del resto, nel nostro quotidiano.
Sorge allora il problema di evitare che dette password finiscano nelle mani di estranei, i quali potrebbero impadronirsi dell’eredità digitale. Per questo motivo, è preferibile il testamento redatto in forma digitale – telematica.

Inoltre, esistono specifiche politiche di privacy sui dati.
Infatti, ogni account web presenta una specifica policy, ossia specifiche norme contrattuali. Se tali clausole non vengono rispettate, il gestore online potrebbe cancellare tutti i dati e chiudere, definitivamente ed irreparabilmente, l’account.

In caso di successione potrebbe sorgere il problema di un furto dell’account digitale del beneficiario. Per questo motivo i gestori di network e siti online esigono il certificato di morte.
Nel 2014 nel Delaware è stato firmato un “Fiduciary access to digital assets and digital accounts acts” in cui si afferma che il beneficiario ha gli stessi diritti dell’utente iniziale.

Non tutti i siti, tuttavia, consentono ciò.

Ad esempio, Yahoo secondo i propri termini di servizio esclude che l’account e il contenuto delle comunicazioni private siano trasferibili per causa di morte. E’ consentita solo la cancellazione dell’account.
Un problema riguardante la successione del defunto è infatti l’eliminazione dei siti online delle persone decedute.
Non sempre, nel fare ciò, si segue una procedura standard: spesso le istruzioni per cancellare i siti web e gli account del de cuius differiscono da sito a sito.

Altre identità virtuali cui si accede mediante internet sono le caselle di posta elettronica, i servizi in streaming con account come ad esempio i canali you tube, i siti di videogames online, linkedin, nonché i social media: facebook ed instagram.

Gli account sui social network sopravvivono al proprio titolare.

Il profilo facebook, ad esempio, continua ad essere attivo anche dopo la morte del titolare, ma per apportarne modifiche è necessario dotarsi delle credenziali d’accesso.
Facebook fornisce numerosi strumenti a disposizione degli eredi: essi potranno scrivere un post in onore del defunto, rispondere ad eventuali richieste d’amicizia, cambiare l’immagine di copertina, chiedere la disattivazione dell’account e scaricare una copia di quello che è stato pubblicato o condiviso.

Google con la funzione inactive account permette di scegliere fino a dieci persone per gestire il profilo dopo la scomparsa del titolare.
Lo stesso accade per i conti correnti online che possono essere sbloccati previa esibizione del testamento o del certificato di morte.

Ad ogni modo, si può anche regolare l’identità digitale del defunto tramite un mandato post mortem, consistente nel compimento di atti materiali quali la disattivazione dei profili social ovvero la cancellazione dell’account.

Twitter consente di chiedere la cancellazione dell’account di persona defunta tramite apposita procedura online, che richiede adeguate credenziali.

Lo stesso vale per linkedin che chiede il tipo di rapporto che si aveva con la persona che è venuta a mancare.

Servizi come box tomorrow consentono di creare file con tutte le proprie credenziali di accesso, ad esempio outlook.
Si possono trascrivere i propri dati personali e lasciarli ad un esecutore testamentario di fiducia.

CONCLUSIONE

Il testamento olografo non è più in grado di garantire un’adeguata privacy, in particolare per quanto riguarda la segretezza delle credenziali.

Il futuro è dunque, certamente, del testamento digitale.

Articolo Di Roberto Campagnolo, avvocato.​​​​​

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