Donazioni testamentarie e calcolo della disponibile
Recentissima ed importante Ordinanza della Cassazione in tema ereditario: collazione – donazioni – riduzione
Cassazione Civile Sezione II,
Ordinanza n. 14193 del 5 maggio 2022
Successione: i rapporti fra riunione fittizia di donazioni e calcolo della disponibile
Con ordinanza n. 14193 del 5 maggio 2022, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione è ritornata sulla questione dei rapporti fra riunione fittizia e calcolo della disponibile.
La Cassazione ha ricordato come la riunione fittizia non sia solamente un’operazione preliminare, volta a stabilire se la legittima sia stata lesa ed i legittimari pretermessi, bensì sia innanzi tutto un’operazione contabile, necessaria al calcolo della disponibile, ciò anche qualora non vi sia necessità di riduzione di disposizioni lesive.
Ai fini del calcolo della disponibile ex. art. 556 c.c. sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, indipendentemente dal fatto che il donatario sia congiunto o erede del donante.
La dispensa dalla collazione sottrae il donatario dal conferimento, ma non importa l’esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile (Cass. n. 74/1967) né, del resto, la donazione è sottratta alla riduzione, qualora lesiva di legittima.
La dispensa dalla collazione esprime infatti l’esenzione dal conferimento del donatum, come se il bene non fosse mai uscito dal patrimonio del de cuius; la riunione fittizia, invece, è operazione contabile volta al calcolo della disponibile, la quale va sempre attuata.
Dunque, ai sensi dell’art. 737, comma 2, c.c. , qualora la donazione ecceda la porzione disponibile, il donatario è tenuto a corrisponderne l’eccedenza, anche qualora non sia stata esercitata contro di lui l’azione di riduzione.
Una volta determinata la disponibile sul relictum + donatum, la dispensa dalla collazione conduce ad un risultato incoerente, qualora si escluda dal calcolo della porzione disponibile la donazione fatta ad estranei, cioè non – eredi.
La Corte di Cassazione chiarisce come la restituzione alla massa dei beni del donatario non deve essere necessariamente effettuata ai fini dell’esperimento dell’azione di riduzione, bensì al solo fine della corretta determinazione dell’asse ereditario.
Giova rilevare come, ai fini del calcolo della disponibile ex art. 556 c.c., sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualifica di congiunto, erede o estraneo del donatario.
Da qui la massima dell’ Ordinanza n. 14193 del 5 maggio 2022, de quo, della Suprema Corte:
“la dispensa dalla collazione sottrae il destinatario del conferimento ma non importa l’esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile”.
di Roberto Campagnolo