Debiti ereditari, pignoramento presso terzi e successione

Il pignoramento presso terzi: quale esigibilità del credito?

Trilateralità applicata alla sostituzione d’imposta: il caso della successione.

di Roberto Campagnolo,
avvocato, Patrocinante in Cassazione

Il Pignoramento presso Terzi è una procedura attraverso la quale il creditore procede per recuperare i crediti presso il debitore, i quali siano in possesso di un altro soggetto. Presuppone, quindi, che siano coinvolti tre parti: il creditore, il debitore e il terzo pignorato (debitor debitoris).

E’ controverso, in dottrina e giurisprudenza, se possa essere considerato legittimo il Pignoramento presso Terzi con riferimento ad importi futuri, siano essi non esigibili, condizionati, eventuali.

Fatti salvi i crediti meramente eventuali ovvero del tutto ipotetici, essi devono ritenersi ammissibili.

E’ il principio affermato da Cassazione sez. 3 civile, n. 31844, del 27/10/2022.

La fattispecie oggetto della decisione riguardava un credito derivante da sentenza non ancora passata in giudicato. Più precisamente esso si riferiva all’obbligo di concludere un contratto preliminare, addivenendo alla stipula del definitivo, ex art. 2932 c.c.

Secondo la Suprema Corte, onde superare l’aporia fra chi sosteneva che tale credito non era impignorabile e chi ne affermava la piena esigibilità anche se futuro e incerto, contrapposte parti del processo, non è necessario ricondurlo ad un precedente rapporto, nel caso di specie un preliminare, né richiamarsi ad una fonte codicistica sostanziale, nella specie l’art. 2932 c.c. Il problema è mal posto.

L’importante è che dal preliminare discenda un credito, anche solo promesso, e dunque futuro.

Nel caso del pignoramento presso terzi, ex art. 549 c.c., così, il credito non deve essere immediatamente liquido ed esigibile.

Secondo  cass n.15607/2011 e cass n. 2542/2019 sono esclusi dalla pignorabilità solamente i crediti del tutto ipotetici.

Perché il pignoramento presso terzi sia eseguibile, l’importante è che il credito sia legato ad un preciso rapporto futuro, concretamente prospettabile e dunque atteso (cass. civ n. 5235/2004).

Il rimedio, infatti, non è sostanziale ma processuale, e deriva dal fatto che la sentenza di pignorabilità presso terzi cristallizza il credito, rendendolo liquido ed esigibile.

Analogamente al pignoramento presso terzi, anche nel caso di sostituto d’imposta il credito non è immediatamente liquido ed esigibile, bensì deve essere riscosso da un terzo.

Un caso particolare di sostituto d’imposta si verifica in caso di successione mortis causa,

La morte di un congiunto determina importanti effetti sul piano patrimoniale: con l’apertura della successione, infatti, comincia a decorrere il termine di un anno per presentare denuncia di successione.

L’imposta principale da pagare è l’imposta di successione, la quale consiste in un’aliquota, variabile a seconda del grado di parentela intercorrente con il defunto, che si applica sul valore complessivo dell’asse ereditario.

L’erede è dunque sostituto d’imposta del defunto.

La successione a causa di morte, inoltre, impone una serie di adempimenti dal punto di vista fiscale: entro un anno dall’apertura della successione i chiamati a succedere devono presentare all’Autorità competente la dichiarazione di successione, che consente al Fisco di calcolare le tasse sull’eredità. Tale dichiarazione contiene innanzi tutto l’indicazione della generalità dei successori e la descrizione dei beni oggetto di successione, ed è funzionale al pagamento delle imposte di successione.

Sui beni caduti in successione grava l’imposta di successione, dovuta da eredi e legatari, secondo il grado di parentela ovvero di affinità dei medesimi.

Nel caso di debito d’imposta il successore a titolo universale subentra nelle situazioni giuridiche fiscali facenti capo al contribuente deceduto, le quali possono essere sostanziali, ma anche strumentali, esattive e sanzionatorie. Il tema è stato ampiamente dibattuto in dottrina (cfr. Fantozzi, A. Successione nel debito di imposta, in Nss. D.I., Torino, 1971, 594 ss), e vedi anche Treccani – Successione nel debito d’imposta, di Marco Versiglioni – Diritto on line (2015).

La successione a titolo universale in situazioni soggettive fiscali altrui, nel caso di contribuente deceduto, inoltre, è prevista dalle norme fiscali che regolano la successione nel debito d’imposta, principalmente quelle ricavabili dall’art. 65 del d.P.R. 29.11.1973, n. 600 e dall’art. 35-bis, co. 1, del d.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Il comma 1 dell’art. 35-bis prevede inoltre che “gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data”.

Non vi è chi non veda che il problema del sostituto d’imposta, a lungo dibattuto in dottrina, è stato ormai risolto e superato dal nostro Legislatore.

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