Collazione ereditaria e donazioni indirette

Articolo di Roberto Campagnolo Avvocato esperto in collazione ereditaria

“Collazione ereditaria e donazioni indirette”

La donazione in vita è un contratto in cui il donante decide di donare i propri beni ai donatari (denaro, beni mobili, immobili) per puro spirito di liberalità (animus donandi). Da questa donazione deriva un arricchimento del beneficiario ed un contestuale impoverimento del donante.

Le donazioni indirette sono invece gli atti che producono gli effetti economici propri della donazione, pur non essendo donazioni sotto l’aspetto squisitamente giuridico. Per esempio, sono donazioni indirette il pagamento del debito altrui, il contratto a favore di terzo, l’accollo del debito altrui e la vendita a prezzo irrisorio. A questi atti non si richiede la forma prevista per le donazioni (atto pubblico stipulato alla presenza di due testimoni); tuttavia anche ad esse si applicano le norme previste per la riduzione per lesione della legittima.

La causa del contratto di donazione è lo spirito di liberalità (animus donandi); si può produrre lo stesso effetto anche utilizzando lo schema del contratto di vendita, la cui causa è lo scambio di un bene contro un prezzo. Un esempio emblematico è rappresentato dalla vendita del bene ad un prezzo simbolico. L’esempio più frequente di donazione indiretta è sicuramente l’acquisto di un immobile a favore del figlio utilizzando denaro dei genitori, ovvero la conclusione del contratto da parte dei genitori a favore del figlio. In tale ultima fattispecie, occorre distinguere se oggetto della donazione sia il denaro impiegato per l’acquisto del bene, ovvero l’immobile acquistato con la somma regalata. Nel primo caso, la donazione è tipica e necessita della forma dell’atto pubblico (Cass. S.U. 18725/2017). Viceversa, se la somma viene regalata con lo scopo precipuo di investirla per l’acquisto della casa, l’oggetto della donazione è l’immobile e la donazione è indiretta ( S.U. 9282/1992; Cass. 11491/2014). La donazione indiretta non è tassabile (Cass. 13133/2016).

Secondo giurisprudenza, se il figlio dichiara nell’atto di acquisto che il prezzo è stato pagato dai genitori, l’oggetto della donazione indiretta non è il denaro ma l’immobile acquistato. Dunque l’immobile non può considerarsi definitivamente entrato a far parte del patrimonio del figlio, perché l’eventuale revocazione della donazione indiretta avrà come oggetto l’immobile e non il denaro, e lo stesso avviene in caso di riduzione della donazione indiretta per lesione della legittima. La Corte di Cassazione ha però chiarito che le eventuali azioni di riduzione o di restituzione avanzate dagli eredi legittimi nei confronti del beneficiario della donazione non potranno mai intaccare i successivi acquirenti dell’immobile oggetto di donazione indiretta (sentenza n° 11496 del 12 maggio 2010), a differenza di quanto accade per le donazioni dirette che hanno per oggetto l’immobile.

La donazione indiretta viene scelta, anzitutto, perché richiede meno formalismi; in secondo luogo, perché il bene risulta meno esposto alle azioni degli eredi.

Anche la banca che concede un mutuo con iscrizione di ipoteca sul bene immobile oggetto di donazione indiretta non deve temere in alcun modo l’esercizio dell’azione di riduzione o di restituzione.

Quando il donante muore, il coniuge e figli (legittimari), hanno diritto ad una quota intangibile detta legittima.

Per evitare che eventuali donazioni fatte in vita dal de cuius possano avere intaccato la quota legittima, i beni ricevuti in donazione dai legittimari vengono conferiti alla massa attraverso un procedimento detto collazione, di modo che successivamente possa essere effettuata la divisione ereditaria.

Sono escluse dalla collazione le spese di mantenimento, educazione, per malattia, abbigliamento, nozze e i regali secondo gli usi come quelli di compleanno o di Natale. Le spese per l’istruzione artistica o professionale del donatario sono soggette a collazione solo se, considerate le condizioni economiche del donante, eccedano notevolmente la misura ordinaria.

La collazione dei beni immobili può essere fatta per imputazione o in natura, mentre quella dei beni mobili si può fare solo per imputazione. Nel caso di collazione per imputazione, si conferisce alla massa ereditaria una somma di denaro equivalente al valore del bene al momento dell’apertura della successione, mentre nel caso di collazione in natura il bene entra a far parte della massa ereditaria, divenendo oggetto di comunione. Se però l’immobile è stato alienato o ipotecato, si può procedere solo alla collazione per imputazione.

Se nell’atto di donazione la donazione è fatta in conto di legittima con dispensa dalla collazione, il donatario alla morte del donante non dovrà conferire la donazione all’eredità. Il valore del bene donato inciderà, invece, sul calcolo della quota di eredità disponibile. Di conseguenza, anche se la donazione era stata fatta in favore di un erede legittimo, la sua quota di legittima non verrà toccata, ma cambierà la sua quota di eredità disponibile.

La collazione ha effetti solo fra gli eredi necessari e sui loro rapporti reciproci, non ha effetti nei confronti degli altri coeredi. Le quote ereditarie di questi ultimi, quindi, riguardano solo i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte, il cosiddetto relictum.

Se la donazione vale più della legittima, l’eccedenza incide sulla quota disponibile. Per effetto della donazione in vita la quota disponibile si riduce. Quindi, colui che ha ricevuto la donazione riceverà rispetto agli altri coeredi una quota di disponibile inferiore a quella che riceveranno gli altri coeredi che non hanno ricevuto donazioni. Giova rilevare, tuttavia, come, in presenza di un testamento che attribuisca agli eredi testamentari la disponibile, questi ultimi possano agire per fare ridurre la donazione, la quale intacchi la loro quota. L’erede che ha ricevuto dal defunto la donazione in vita il quale rinunci all’eredità’ può trattenere la donazione fatta in vita dal defunto (art 552 cc). Se però risulta violata la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre donazioni e disposizioni testamentarie, per ricostituire la legittima.

Sia per la collazione per imputazione che per quella in natura, il valore dei beni che viene considerato non è quello che questi possedevano al momento della donazione, ma quello stimato all’apertura della successione.

Nel caso della collazione in denaro, infine, il donatario assegna una somma di denaro al coniuge e ai discendenti pari a quella ricevuta dal donante, sulla base del principio nominalistico.

L’erede legittimario ha diritto di riavere la sua quota successoria se è stata lesa da legati, donazioni e disposizioni testamentarie, ricorrendo all’azione di riduzione contro qualunque donatario, anche se non è erede, nel termine di 10 anni decorrente dall’apertura della successione. Tale azione produce come effetto quello di rendere inefficace la donazione. I legittimari non possono rinunciare preventivamente, ossia prima della morte del donante, al loro diritto di agire in riduzione.

Nei 20 anni dalla donazione è possibile agire anche nei confronti dell’acquirente per riottenere l’immobile. L’acquirente può liberarsi dall’obbligo pagando il controvalore in denaro. Il terzo resta obbligato alla restituzione del bene anche oltre il ventennio (art. 563 c.c.) allorché gli eredi abbiano notificato al donatario e trascritto in conservatoria un atto di opposizione alla donazione.

In conclusione.

I parenti più vicini al defunto, coniuge e figli, hanno diritto ad una quota del patrimonio del defunto detta legittima. In presenza di questi familiari non si può disporre liberamente di tutto il proprio patrimonio. Una certa quota va loro riservata. Per evitare disparità di trattamento tra gli eredi, le donazioni fatte in vita dal defunto vanno inserite nella successione tramite il ricorso all’istituto della collazione. L’erede legittimario, infine, ha diritto di riavere la sua quota successoria se è stata lesa da legati, donazioni e disposizioni testamentarie, ricorrendo all’azione di riduzione contro qualunque donatario, anche se non è erede, nei termini di legge.

 

 

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